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ACCORDO COLLETTIVO QUADRO PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE -parte 2 regolamento-

Nazionale,

ACCORDO COLLETTIVO QUADRO PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE sottoscritto il 7 agosto 1998

PARTE SECONDA – Regolamento elettorale


Art. 1 - Modalità per indire le elezioni
Art. 2 - Quoziente necessario per la validità delle elezioni
Art. 3 - Elettorato attivo e passivo
Art. 4 - Presentazione delle liste
Art. 5 - Commissione elettorale
Art. 6 - Compiti e funzioni
Art. 7 - Durata e sostituzione nell’incarico
Art. 8 - Segretezza del voto
Art. 9 - Schede elettorali
Art. 10 - Preferenze
Art. 11 - Modalità della votazione
Art. 12 - Composizione del Seggio elettorale
Art. 13 - Attrezzatura del seggio elettorale
Art. 14 - Riconoscimento degli elettori
Art. 15 - Certificazione della votazione
Art. 16 - Operazioni di scrutinio
Art. 17 - Attribuzione dei seggi
Art. 18 - Modalità per indire le elezioni
Art. 19 - Comitato dei Garanti
Art. 20 - Comunicazione della nomina dei componenti della RSU
Allegati (omissis)



PARTE SECONDA

Regolamento per la Disciplina dell’elezione della RSU



ART.1 - Modalità per indire le elezioni


1.     Con cadenza triennale, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato delle RSU di cui al presente accordo, le associazioni sindacali rappresentative, congiuntamente o disgiuntamente, assumono l’iniziativa per indire le elezioni per il loro rinnovo concordando con l’Aran le date per lo svolgimento delle elezioni con apposito calendario. Le associazioni sindacali citate ne danno comunicazione al personale interessato mediante affissione nell’apposito albo dell’Amministrazione, cui viene parimenti inviata comunicazione. Analoga prerogativa compete alla RSU in scadenza di mandato.
2.     I termini per la presentazione delle liste e per la istituzione della Commissione elettorale sono fissati con l’accordo di cui al comma 1. L’orario di scadenza per la presentazione delle liste è coincidente con l’orario di chiusura degli uffici abilitati alla ricezione delle liste.
3.     Le RSU che decadono nel corso del triennio sono rielette su iniziativa delle associazioni sindacali rappresentative nei termini concordati con l’amministrazione a livello locale. Esse restano in carica sino alla rielezione delle RSU di cui al comma 1.



ART. 2 - Quoziente necessario per la validità delle elezioni


1.     Le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente regolamento nonché le pubbliche amministrazioni favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.
2.     Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto, le elezioni vengono ripetute entro 30 giorni. Qualora non si raggiunga il quorum anche nelle seconde elezioni, l’intera procedura sarà attivabile nei successivi 90 giorni.



ART. 3 - Elettorato attivo e passivo
(così come modificato dall’Accordo del 23 luglio 2007)


1.    Hanno diritto a votare (elettorato attivo) tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in forza nell’amministrazione alla data delle elezioni, ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo.
    Nei comparti di contrattazione, con esclusione del comparto Scuola, hanno altresì diritto a votare i dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, il cui rapporto di lavoro è, anche a seguito di atto formale dell’amministrazione, prorogato ai sensi di legge e/o inserito nelle procedure di stabilizzazione alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio).
    Nel comparto Scuola hanno diritto a votare i dipendenti a tempo determinato con incarico annuale.
2.    Sono eleggibili (elettorato passivo) i lavoratori che, candidati nelle liste di cui all’art. 4, siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia a tempo pieno che parziale. Sono altresì eleggibili i dipendenti indicati nel secondo capoverso del comma 1.
3    I dipendenti che, nel periodo intercorrente tra la data di inizio delle procedure elettorali (annuncio) e quello delle votazioni, acquisiscono i requisiti di cui al comma 1, hanno diritto al solo elettorato attivo senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti della RSU, il cui numero rimane invariato.



ART. 4 - Presentazione delle liste


1.     All’elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate dalle:
    a) associazioni sindacali rappresentative indicate nella tabella allegate dal n.2 al n.9 al CCNL quadro di cui all’art. 1, comma 7 che abbiano sottoscritto o aderito formalmente al presente accordo;
    b) altre associazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo, purché abbiano aderito al presente accordo ed applichino le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.
2.     Per la presentazione delle liste alle associazioni di cui al comma 1 è richiesto un numero di firme di lavoratori dipendenti nell’amministrazione non inferiore al 2% del totale dei dipendenti nelle amministrazioni fino a 2.000 dipendenti e dell’1% o comunque non superiore a 200 in quelle di maggiore dimensione. Ogni lavoratore, può firmare una sola lista a pena di nullità della firma apposta.
3.     Non possono presentare proprie liste le organizzazioni sindacali affiliate a quelle rappresentative del comma 1, lett. a). Non possono essere, altresì, presentate liste congiunte da parte di più organizzazioni sindacali rappresentative o non rappresentative salvo il caso che esse non versino nell’ipotesi del comma 1 lett. b) avendo costituito un nuovo soggetto sindacale.
4.     Non possono essere candidati coloro che hanno presentato la lista né i membri della commissione elettorale.
5.     Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante questo divieto un candidato risulti compreso in più di una lista, la commissione elettorale di cui all’art. 5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all’affissione delle stesse, inviterà il lavoratore interessato ad optare per una delle liste, pena l’esclusione della competizione elettorale.
6.     Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere.
7.     Le firme dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal responsabile della gestione del personale della struttura amministrativa interessata. I presentatori delle liste garantiscono sull’autenticità delle firme apposte sulle stesse dai lavoratori.



ART. 5 - Commissione elettorale


1.     Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole amministrazioni sede di votazione viene costituita una commissione elettorale entro dieci giorni dall’annuncio di cui all’art. 1 del presente regolamento.
2.     Per la composizione della stessa, le associazioni sindacali di cui all’art. 4, comma 1 presentatrici di lista potranno designare un lavoratore dipendente dell’amministrazione che all’atto dell’accettazione dichiarerà di non volersi candidare. I componenti sono incrementati con quelli delle liste presentate successivamente tra il decimo ed il quindicesimo giorno.
3.     Nel caso in cui la commissione elettorale risulti composta da un numero di membri inferiore a tre, le associazioni di cui al comma 2 designano un componente aggiuntivo.



ART. 6 - Compiti della commissione elettorale


1.     La commissione elettorale ha il compito di procedere ai seguenti adempimenti indicati in ordine cronologico:
- elezione del presidente;
- acquisizione dalla struttura amministrativa interessata dell’elenco generale degli elettori;
- ricevimento delle liste elettorali;
- verifica delle liste e delle candidature presentate e decisione circa l’ammissibilità delle stesse;
- esame dei ricorsi in materia di ammissibilità di liste e candidature;
- definizione dei seggi con l’attribuzione dei relativi elettori;
- distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
- predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascun seggio;
- nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori;
- organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;
- raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati;
- compilazione dei verbali;
- comunicazione dei risultati ai lavoratori, all’associazione datoriale e alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista;
- esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti;
- trasmissione dei verbali e degli atti all’amministrazione per la debita conservazione e la trasmissione all’ARAN.
2.     Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della commissione elettorale, mediante affissione nell’albo di cui all’art. 1, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.

ART. 7 - Scrutatori


1.     È in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ogni seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati.
2.     La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le quarantotto ore che precedono l’inizio delle votazioni.
3.     Per i presidenti di seggio e per gli scrutatori, la durata delle operazioni elettorali, comprendente il giorno antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura dei seggi, è equiparata a tutti gli effetti al servizio prestato.



ART. 8 - Segretezza del voto


1.     Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.

ART. 9 - Schede elettorali
1.     La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
2.     In caso di contemporaneità della presentazione, l’ordine di precedenza sarà estratto a sorte.
3.     Le schede devono essere firmate da almeno tre componenti del seggio. La loro preparazione e la successiva votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.
4.     La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all’atto della votazione dal Presidente o da un altro componente il seggio elettorale.
5.     Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.
6.     Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.



ART. 10 - Preferenze


1.     L’elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata. In caso di amministrazioni con più di 200 dipendenti, è consentito esprimere preferenza a favore di due candidati della stessa lista.
2.     Il voto preferenziale sarà espresso dall’elettore scrivendo il nome del candidato preferito nell’apposito spazio sulla scheda. Per le amministrazioni fino a 200 dipendenti, la scheda elettorale riporta anche i nomi dei candidati. Per le amministrazioni con un numero di dipendenti superiore le liste dovranno essere affisse all’entrata del seggio. L’indicazione di più preferenze date a candidati della stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l’indicazione di più preferenze di candidati appartenenti a liste differenti, rende nulla la scheda.
3.     Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di altre liste, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.
ART. 11 - Modalità della votazione
1.     Il luogo della votazione sarà stabilito dalla Commissione elettorale, previo accordo con l’Amministrazione interessata, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l’esercizio del voto.
2.     Qualora l’ubicazione delle sedi di lavoro e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto, garantendo, di norma la contestualità delle operazioni di voto.
3.     Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell’albo di cui all’art. 1, comma 1 del presente regolamento, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.



ART. 12 - Composizione del seggio elettorale


1.     Il seggio è composto dagli scrutatori di cui all’art. 7 e da un presidente, nominato dalla Commissione elettorale. Nel caso in cui sia presentata una sola lista la commissione elettorale provvede d’ufficio alla nomina di un secondo scrutatore.



ART. 13 - Attrezzatura del seggio elettorale


1.     A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di una urna elettorale, idonea ad una regolare votazione chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l’inizio dello scrutinio.
2.     Il seggio deve, inoltre, poter predisporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso.



ART. 14 - Riconoscimento degli elettori


1.     Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno 2 degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.



ART. 15 - Certificazione della votazione


1.     Nell’elenco di cui all’art.13, comma 2, a fianco del nome dell’elettore, sarà apposta la firma dell’elettore stesso a conferma della partecipazione al voto.



ART. 16 - Operazioni di scrutinio


1.     Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio dopo la chiusura delle operazioni elettorali in tutti i seggi, in un giorno stabilito per tutte le amministrazioni con l’accordo dell’art. 1, comma 1, del presente regolamento.
2.     Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio consegnerà il verbale dello scrutinio stesso - nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni - (unitamente al residuo materiale della votazione) alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto in apposito verbale da lui sottoscritto e controfirmato da due scrutatori.
3.     La Commissione elettorale, al termine delle operazioni di cui al comma 2, provvederà a sigillare in un unico plico tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il plico sigillato, dopo la definitiva convalida della RSU sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e l’Amministrazione, in modo da garantirne la integrità per almeno tre mesi. Il verbale finale dovrà essere redatto in conformità del fac - simile di cui all’art. 12 - parte I del presente accordo.
4.     Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della amministrazione. I verbali saranno conservati dalla RSU e dalla amministrazione.



ART. 17 - Attribuzione dei seggi


1.     Il numero dei seggi sarà ripartito secondo il criterio proporzionale in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.
2.     Nell’àmbito delle liste che avranno conseguito i voti, i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati. In caso di parità di voti di preferenza vale l’ordine all’interno della lista.
3.     I seggi saranno attribuiti, secondo il criterio proporzionale, prima alle liste che avranno ottenuto il quorum ottenuto dividendo il numero dei votanti per il numero dei seggi previsti e successivamente fra tutte le liste che avranno ottenuto i migliori resti, fino alla concorrenza dei seggi previsti.



ART. 18 - Ricorsi alla commissione elettorale


1.     La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa.
2.     Trascorsi cinque giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l’assegnazione dei seggi e la Commissione ne da atto nel verbale.
3.     Ove invece siano stati presentati reclami nei termini, la Commissione provvede al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale la conclusione alla quale è pervenuta.
4.     Copia del verbale di cui al comma 3 e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle Associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente nonché all’amministrazione ai sensi dall’art. 6, comma 1, ultimo punto.



ART. 19 - Comitato dei garanti


1.    Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito comitato dei garanti.
2.     Tale Comitato è composto, a livello provinciale, da un componente designato da ciascuna delle associazioni presentatrici di liste interessate al ricorso, da un funzionario dell’amministrazione dove si è svolta la votazione ed è presieduto dal Direttore dell’ULPMO o da un suo delegato.
3.     Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.



ART. 20 - Comunicazione della nomina dei componenti della RSU


1.     Copia del verbale della Commissione elettorale, debitamente sottoscritto dal Presidente del seggio e controfirmato da due scrutatori, sarà trasmesso all’ARAN a cura della Amministrazione ai fini della rilevazione dei dati elettorali necessari all’accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai sensi dell’art. 47 bis del d.lgs. 396/1997.
2.     Le parti concordano che al fine di una corretta rilevazione dei voti per l’accertamento della rappresentatività nel caso in cui le associazioni sindacali rappresentative siano costituite da federazioni di più sigle, la lista deve essere intestata unicamente alla federazione rappresentativa e non alle singole sigle che la compongono.



 ALLEGATI (Omissis)