Questa mattina si è svolto il terzo incontro sul tavolo tecnico per la definizione dell’accordo sulla mobilità interna riguardante i trasferimenti “funzionali”.
A differenza di quanto previsto per la “mobilità interna a domanda”, il contenuto più significativo del documento ci permette di venire a conoscenza della piena gestione del trasferimento della Direzione Generale del Personale Civile, senza pareri o valutazione degli Organi programmatori di Forza Armata, eseguendo alla fine il lavoro “più sporco”.
Si tratta di una “compensazione” a seguito di una comparazione tra le carenze organiche e gli esuberi di personale negli enti interessati: in seguito, se non bastasse neanche la procedura di riconversione professionale per riassorbire il personale in sovrannumero, Persociv disporrebbe i “trasferimenti funzionali d’autorità”.
Come denunciato da tempo da USB Difesa, prende forma lo strumento per il “trasloco” del personale e, a seguire, quello che riguarderà il suo ridimensionamento numerico.
Il disegno di legge delega per la revisione dello strumento militare - in fase di approvazione – ne sarà il diretto beneficiario: non è un caso che solo oggi l’Amministrazione Difesa abbia “concesso” l’apertura di un tavolo per la definizione dei criteri per la mobilità del personale.
Nel documento in allegato, abbiamo evidenziato le parti che riteniamo soggette di modifica/integrazione, che riguardano:
- alla lettera b) la data certa di pubblicazione sul sito di Persociv degli Enti che presentano situazioni di esubero e presentano carenze al fine di consentire ai dipendenti che si trovano in situazioni soprannumerarie di presentare domande volontarie di trasferimento;
- alla lettera d) effettuazione di una nuova comparazione per sede/area geografica in relazione alle risultanze dei trasferimenti effettuati;
- alla lettera e) una più chiara definizione del concetto di “trasferimento funzionale” che, nella realtà, si traduce in “trasferimento di autorità”;
- al punto 6) abbiamo chiesto una maggiore gradualità per i dipendenti con invalidità permanente a) e dipendente con familiare convivente con invalidità permanente b) (es. da 66% a 75%, da 75% a 100%);
- inserimento della tipologia di dipendenti che non godono di legge 104/92 ma sono riconosciute dal comma 1 della stessa legge “con handicap” che per patologia rientrano nella categoria di disabile con impedite o ridotte capacità motorie permanenti;
- al punto 7) modifica della “situazione familiare” che riguarda il personale in “ricongiungimento”;
- stralcio del punto 8) valutazione della performance;
- stralcio del punto 9) sanzioni disciplinari ricevute nel biennio.