Capo Dipartimento Prefetto Francesco Paolo Tronca Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
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Ufficio relazioni sindacali Dott.ssa Iolanda Rolli
A seguito di nostri incontri ed interventi sul piano politico sia la Funzione Pubblica che parlamentari di ogni estrazione ci hanno dato assicurazione che il decreto “brunetta” in materia di malattie sarebbe stato modificato per il settore vigili del fuoco.
A distanza di molti mesi rileviamo che con circolare n.5589 del 08/08/2008 la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha dato disposizioni ai Comandi circa l'applicazione delle disposizioni contenute nel DL 112/2008.
Tale Decreto stabilisce che la visita fiscale è sempre obbligatoria anche nella ipotesi di prognosi di un solo giorno (disposizione peraltro già stabilita dall’Art. 15 comma 13 del DPR 07/05/2008 “L'Amministrazione dispone il controllo della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge fin dal primo giorno di assenza, attraverso la competente Azienda sanitaria locale”) e allarga le fasce di reperibilità del lavoratore presso il proprio domicilio ai fini della visita fiscale.
Ciò premesso si richiede a codesto Ufficio se l’interpretazione di un allargamento delle fasce di reperibilità per le visite fiscali debba essere esteso anche alle assenze del servizio per infortuni sul lavoro, atteso che l’art. 16 del già citato DPR 07/05/2008 prevede che le norme relative alle fasce orarie di reperibilità che il dipendente deve osservare ai fini del controllo del suo stato di malattia non siano applicabili a tali assenze.