Al Dirigente Provinciale VV.F Livorno Ing. Mauro Bergamini
e p.c.
Al Direttore Regionale Toscana VV.F Ing. Cosimo Pulito
Oggetto: richiesta chiarimenti in merito alle metriche utilizzate per determinare la lista dei discenti nel corso di formazione T.A.S.,(ODG 196 del 31 Agosto 2012), che non hanno visto coinvolte le OO.SS. nonostante si tratti di Organizzazione del Lavoro.
La scrivente O.S. più volte si è trovata a dover contestare l’operato di questa dirigenza la quale ha spesso tenuto comportamenti non conformi al dettato normativo, ciò è ancora più palese laddove diviene possibile tenere un comportamento discriminatorio nei confronti di un appartenente al coordinamento USB sfavorendolo nella possibilità di poter accrescere la propria professionalità, arroccandosi sul il luogo comune che la USB è contro la formazione.
Al contrario gli scriventi non sono contrari alla formazione ne contro la possibilità di accrescere la professionalità di ogni vigile del fuoco (che a nostro parere deve essere un vero professionista), crediamo però che questa debba ricondursi all' interno degli strumenti previsti dal contratto di lavoro e non si possa richiedere al lavoratore una prestazione fuori dall' orario stabilito dalla norma (vedi sistemi che reinseriscono la franchigia o la reperibilità), questo rileverebbe il tentativo di reintroduzione di forme di caporalato in quanto sarebbe chiesto al personale, se desidera mantenere od ottenere professionalità, di eccedere il dettato contrattuale rendendo prestazioni nel tempo libero. Una vera e propria forma di ricatto professionale.
Fatte queste debite considerazioni in concreto chiediamo il criterio di scelta che ha determinato l’esclusione del VP Massimiliano BERTI dal corso di cui all' oggetto, vogliamo sperare che nelle scelte fatte non abbia rilievo la funzione del lavoratore che è anche un delegato sindacale regionale e nazionale.
Questo chiediamo in quanto nella nota della Direzione Toscana si specificava chiaramente che il personale discente dovesse preferibilmente qualificato per la Sala Operativa ed in essa applicato, criterio che ci appare non essere stato applicato.
Contestualmente vogliamo ricordarle che il comportamento antisindacale è ancora materia del giudice del lavoro e non è stato trasferito per competenza al TAR.
Sicuri di una celere e quanto mai esaustiva risposta, si rimane in attesa.
Si precisa che nelle more di quanto esplicitamente richiesto in tempi congrui, ci vedremo costretti a dare mandato al nostro studio legale.