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Giustizia: Org. Giudiziaria Notizie nazionali

CAMBIANO LE FASCE ORARIE

Roma,

IN ALLEGATO IL DECRETO CHE MODIFICA LE FASCE ORARIE composto da due articoli:

 

1. In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche

amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Art. 2

Esclusioni dall'obbligo di reperibilità

1. Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali

l'assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

b) infortuni sul lavoro;

c) malattie per le quali e' stata riconosciuta la causa di servizio;

d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

 

2. Sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita

fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.