L’USB aveva richiesto alla Dp2 di Napoli chiarimenti in merito alla documentazione ritenuta necessaria dall’Amministrazione, al fine di poter usufruire dei permessi per motivi personale o familiari (ex art. 46 comma 2 CCNL Agenzie Fiscali). La richiesta è stata avanzata a seguito di alcune segnalazioni dei lavoratori ed anche nel raffronto tra gli adempimenti richiesti nei diversi Uffici di Castellammare, Nola e Napoli.
Nel caso in cui il lavoratore utilizzi questi permessi per visite mediche specialistiche relative alla propria persona, o per l’accompagnamento dei familiari, avevamo appreso, in occasione dell’assemblea tenuta a Castellammare di Stabia, che, in taluni casi, veniva informalmente comunicato al lavoratore di non poter usufruire dell’intera giornata, ma che lo stesso sarebbe ritenuto obbligato a rientrare in servizio nel caso in cui l’orario di fine visita medica fosse antecedente alla fine dell’orario di lavoro, o a prendere servizio prima di usufruire del permesso stesso, nel caso in cui la visita fosse prevista nelle prime ore del mattino.
Precisavamo all’Amministrazione che tale interpretazione, non è condivisibile, poiché l’articolo del CCNL prevede in forma alternativa la possibilità, per il lavoratore, di usufruire dei permessi ad ore o per l’intera giornata o in maniera frazionata, senza che emerga l’obbligo per il lavoratore di usufruire delle ore di permesso necessariamente in maniera frazionata nei casi sopraindicati. Al fine di consentire un uniforme riconoscimento ai lavoratori di permessi auspicavamo in un riscontro.
A seguito delle nostre richieste abbiamo avuto degli incontri chiarificatrici con l’Amministrazione e con piacere abbiamo appreso che la nostra interpretazione era da ritenersi corretta! Per cui deve ritenersi diritto dei lavoratori decidere se usufruire dei permessi per motivi personali in maniera frazionata, o per l’intera giornata lavorativa, anche qualora l’orario della documentazione (naturalmente coincidente con l’orario di lavoro) riguardi solo talune ore della giornata.
Per quanto concerne le visite mediche specialistiche da imputare a malattia, su cui avevamo posto altro quesito, prendiamo atto che essendo, dopo la nostra istanza, entrando in vigore il nuovo contratto tale quesito ormai sia da ritenersi superata. Tuttavia, sull’interpretazione della nuova disciplina, abbiamo abbondantemente avuto modo nelle assemblee, e con i comunicati sindacali nazionali, di esprime la nostra opinione.
A proposito del nuovo contratto… non possiamo non rilevare l’atteggiamento a dir poco contraddittorio di altre organizzazioni sindacali, che hanno dichiarato di essere state costrette a rinunciare agli arretrati contrattuali in virtù di leggi e sentenze.
Ebbene, secondo il nostro modo di fare sindacato, a fronte di leggi e sentenze ingiuste sarebbe il caso non di avallare quanto esse dispongono firmando contratti e accordi svantaggiosi per i lavoratori, ma porre in essere un’adeguata azione di contrasto.
Ci domandiamo ... perché le sigle firmatarie del contratto non hanno contrastato le leggi che prevedevano il blocco contrattuale con scioperi, o altre adeguate iniziative di protesta se davvero non le condividevano??? O per tali sigle è normale rimanere passivi e inerti a fronte di leggi e provvedimenti ingiusti???
Speriamo che di tale modo di fare i lavoratori ne tengano conto quanto si tratterà di scegliere da chi farsi rappresentare …