Al Ministro dell'Interno
Prefetto Luciana LAMORGESE
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Capo Dipartimento
Prefetto Salvatore Mario MULAS
Tramite:
Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento
Capo del Gabinetto del Capo Dipartimento
Viceprefetto Roberta LULLI
Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Vice Capo Dipartimento Vicario
ing. Fabio DATTILO
Al responsabile dell'ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali
dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI
Oggetto: CONCORSO A CAPO SQUADRA DECORRENZA 2019 DECORRENZA 2020; ASSEGNAZIONE SEDI DI SERVIZIO - ERRATA CORRIGE.
Facendo seguito al DPCM del 26 aprile 2020 con il quale si dà inizio alla fase 2 dell’emergenza “ Covid-19 ” si legge all’art. 1, comma 1, lett. A che è consentito lo spostamento all’interno delle regioni di tutte le persone fisiche in cui attualmente si trovano per motivate esigenze lavorative.
Con il suddetto DPCM viene, invece, sancito il divieto per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative. Al medesimo l’art. 1, comma 1, lett. A, stabilisce, infine, che è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Pertanto una volta che si sia fatto rientro, non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della regione in cui ci si trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento sopra indicati.
Alla luce di quanto espresso e considerato che nelle precedenti ordinanza vi si trovava una specifica clausola riguardante la non limitazione ai viaggi degli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco siano essi montanti/smontanti dal servizio che in altre situazioni correlative alla propria situazione personale, cosa che non si trova invece nell’ordinanza che mette in essere la seconda fase.
Considerato che la libertà di movimento in seno alla fase due è per lo più riferita alle specifiche realtà del lavoro privato (fabbriche ecc).
Tenendo conto che con nota 0029415 del 02/05/2020 a firma del Capo di Gabinetto il Ministero dell’interno chiarisce alcune aspetti, ma non considera le ordinanze vigenti nelle Regioni, dove si stabilisce che chiunque rientri da una regione diversa, subentra l’obbligo di autodenunciarsi alle ASL competenti e alle autorità comunali e bisogna effettuare l’isolamento fiduciario di 14 giorni. Condizione in essere che in molte realtà territoriali del Corpo Nazionale sono state gestite con una interpretazione soggettiva discordante dalle disposizioni nazionali e regionali.
Precisato che non è in discussione ne il legittimo rientro dei Capi Squadra anziani a seguito della mobilità nazionale, del quale è un giusto diritto del lavoratore riprendere servizio presso la propria residenza, la nota mette in evidenza una questione relativamente alle varie ordinanze regionali in merito alla questione Covid-19 con particolare riferimento alla Campani a Sicilia; le quali a seguito del naturale avvicendamento proprio in funzione della mobilità prossima potrebbero portare a situazioni imbarazzanti chi è in spostamento da e per una regione.
In questo caos di normative nazionali e regionali relativamente al Covid-19 dove molte regioni hanno assunto posizioni diverse da quelle emanate dal Governo ed essendo privi di un codice di attribuzione che ci consenta, come Corpo Nazionale, la libera mobilità ed evitando che la scure di una ipotetica dichiarazione di quarantena o peggio ancora un blocco amministrativo del personale che si sposta da e per una sede è ad avviso della scrivente che il superiore Ministero chiarisca e dirami a tutte le strutture territoriali una ordinanza che in deroga a tutte le disposizioni regionali chiarisca la posizione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.
In riferimento a quanto in parola si chiede urgente risposta.
il Coordinamento Nazionale USB VVF