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Penitenziaria

[DAP] Nota sulla bozza di accordo di mobilità

Nazionale,

In allegato le osservazioni che la USB penitenziari ha inviato stamane all'Amministrazione sugli articoli 8,9,10,11 della bozza di accordo sulla mobilità.

 

Al Direttore Generale del Personale e della Formazione

Massimo Parisi

Oggetto:

Nota sugli art. 8 e seguenti della bozza di accordo sulla mobilità DAP

La USB PI penitenziari riporta sinteticamente le questioni rappresentate nell’ultimo incontro sulla mobilità:

Per l’art 8 comma 1, la USB chiede che punteggio sia attribuito solo a coloro che hanno prestato servizio nel comparto funzioni centrali ex ministeri, escludendo da tale attribuzione coloro che provengano da altri comparti.

Per l’art 9 è necessario, a parere della scrivente, dare lo stesso punteggio per coloro che assistono invalidi con L. 104/92 art 3, comma 3 e coloro che assistono chi gode di accompagnamento poiché la natura giuridica dei due benefici è certamente diversa ma connota uno stato di gravità massimo per i due casi, per cui si propone di assegnare 6 punti a coloro che assistono un familiare che usufruisce di tali istituti (commi 8 e 9).

Per quanto riguarda il comma 10 si propone di assegnare 2 punti in quanto è ben noto che l’INPS, in molti casi solo dopo un ricorso giudiziario, che delle volte dura mesi, assegna il beneficio dell’accompagno, e ci potrebbero essere casi di invalidità civile al 100% senza accompagno che necessitano di una tutela.

I punteggi così assegnati non devono cumularsi, nel senso che un lavoratore deve citare solo uno dei 4 possibili casi ai commi 7,8,9 e 10. Si propone poi di assegnare 1 punto per ogni ulteriore familiare assistito che ricada nei suddetti casi, in questa eventualità cumulabile col punteggio precedente.

I chilometri di distanza nei citati punti possono essere portati a 100 ed oltre visto che l’orografia del territorio è cambiata dopo 10 anni dal vecchio accordo.

Per quanto riguarda la stabilizzazione, la USB chiede che rigurdi coloro che sono stati distaccati da più di due anni per L. 104/92 art. 3 comma 3 personale e chi per motivi di servizio e per necessità dell’ufficio a richiesta del dipendente.

Tale procedura deve essere realizzata solo al termine del primo interpello, in modo che il numero delle presenze fisiche sia quanto più aderente alla situazione teorica della pianta organica dell’ufficio.