Al Capo Dipartimento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Prefetto Paolo F. TRONCA
Dott.ssa Iolanda ROLLI
Ufficio per la garanzia dei diritti sindacali
La scrivente RdB, ha rilevato un palese contrasto tra le disposizioni emanate dal Dirigente del Comando Provinciale di Viterbo in merito all’oggetto e quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, in particolare per quanto attiene la fruizione del congedo ordinario per il personale che effettua la settimana lavorativa su cinque giorni.
Fermo restando che i criteri di articolazione dell’orario di lavoro nonché l’organizzazione dello stesso rientrano tra le materie di contrattazione, chiediamo l’immediata sospensione dell’Ordine del Giorno n. 174 del 29.03.2010.
Pare opportuno evidenziare che il DPR 7 maggio 2008 con il quale è stato recepito l’accordo sindacale integrativo per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco stabilisce (art. 8) che l’orario di lavoro e' di 36 ore settimanali e possono essere adottate le seguenti articolazioni:
- su 5 giorni con la prosecuzione della prestazione lavorativa nelle ore pomeridiane (prestazioni che possono avere durata e collocazione diversificata fino al completamento dell’orario d’obbligo e quindi con due o più rientri);
- articolazioni su 6 giorni si svolge di norma per 6 ore continuative antimeridiane;
- orario flessibile: si realizza con la previsione di fasce temporali entro le quali sono consentiti l'inizio ed il termine della prestazione lavorativa giornaliera;
- orario plurisettimanale: consiste nel ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali e annuali con orari superiori o inferiori alle trentasei ore settimanali nel rispetto del monte ore.
Lo stesso articolo prevede che dopo massimo 6 ore continuative di lavoro deve essere prevista una pausa che comunque non può essere inferiore ai 30 minuti .
Sempre all’art. 8 si stabilisce di concordare in ambito locale la flessibilità in entrata ed in uscita :
- 30 minuti o un'ora di anticipo;
- 30 minuti o un'ora di ritardo.
Il CCNL stabilisce che la durata del congedo è: di 36 giorni lavorativi se distribuito su 6 giorni lavorativi o di 32 se l’orario è su 5 e chiarisce all’art. 13 che in quest’ultimo caso il sabato non è considerato lavorativo.
Perciò non è comprensibile come con ODG n. 174 il Dirigente dispone che “in caso di congedo inferiore a 5 giorni, le ore previste per il raggiungimento del limite di 36 ore settimanali, debbano essere rese o saranno detratte dalla banca ore”.
Precisando che la scrivente O.S. ha già provveduto a manifestare la contrarietà alle disposizioni impartite dal Dirigente sia a livello Provinciale che Regionale, chiede con la presente un urgente intervento dell’Ufficio competente per chiarire al Dirigente quanto previsto dal CCNL.
In attesa di un riscontro La informiamo che saranno attiviate tutte le procedure sindacali al fine della proclamazione di una giornata di sciopero.