USB, come è noto, ha presentato formale diffida all’amministrazione centrale e alle direzioni periferiche contro l’intervento unilaterale sulla durata minima della pausa mensa, allungata di dieci minuti con messaggio INPS n. 010648 del 2013. USB ha chiesto l’annullamento del messaggio e l’avvio della contrattazione come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
Ora la parola passa ai lavoratori, ai quali chiediamo di presentare individualmente la formale diffida, che alleghiamo e che è stata definita con il nostro studio legale, per mettere in mora i dirigenti territoriali rispetto all’applicazione del citato messaggio n. 010648 del 2013 in assenza di contrattazione nazionale e territoriale. Tale diffida è propedeutica ad un’eventuale presentazione di ricorso individuale contro l’estensione arbitraria della pausa mensa e l’obbligo del prolungamento della permanenza in ufficio.
L’amministrazione non può modificare unilateralmente l’accordo nazionale del 24 ottobre 2000 in materia di orario di lavoro, al cui interno è disciplinata la durata della pausa mensa, intesa propedeutica agli accordi locali sull’orario di lavoro con i quali è stata individuata poi la fascia temporale nella quale inserire la durata minima e massima della pausa mensa. Qualora l’amministrazione intenda modificare tale accordo è tenuta a convocare la contrattazione nazionale di ente e, successivamente, la contrattazione locale.
USB presenterà il ricorso al Giudice del Lavoro per comportamento antisindacale da parte dell’amministrazione e tutelerà i lavoratori con supporto legale in caso di presentazione di ricorso individuale.
Le segreterie del personale sono tenute a protocollare le diffide, che possono essere inviate anche per mail all’indirizzo di posta elettronica certificata della direzione di Sede/Filiale di coordinamento. Per la Direzione generale le diffide devono essere indirizzate al Direttore centrale Risorse Umane.
Aderente
alla FSM