Sono trascorsi più di 100 giorni e ancora non ha avuto risposta scritta l'interrogazione dei senatori del PD Marco Perduca e Donatella Poretti presentata al Senato il 28 febbraio 2012.
E' stato delegato a rispondere il Ministero dell'Economia e delle Finanze che, guarda caso, ancora non risulta abbia ottemperato a soddisfare questa richiesta prevista dalle norme che regolano il funzionamento dei lavori delle Camere del Parlamento italiano.
E' ormai evidente che gli inquilini si stanno battendo contro una casta tecnico-politica che sta salvaguardando i propri privilegi a danno dei cittadini più poveri.
Negare i diritti, nascondere l'evidenza dei fatti, aggirare le norme ed interpretarle a proprio piacere, fa parte della loro prerogativa.
L'ASIA-USB CHIEDE DI SAPERE I MOTIVI DELLA MANCATA RISPOSTA A QUESTA INTERROGAZIONE?
QUALI SONO GLI IMPEDIMENTI CHE, A OLTRE TRE MESI DI DISTANZA, OSTACOLANO UN RISCONTRO ALLE DOMANDE LEGITTIMAMENTE SOSTENUTE?
RI-PUBBLICHIAMO IL TESTO DELL’INTERROGAZIONE
Ministero destinatario:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 28/02/2012
Stato iter:IN CORSO
Atto Senato Interrogazione a risposta scritta 4-06948
presentata da MARCO PERDUCA martedì 28 febbraio 2012, seduta n.681
PERDUCA, PORETTI - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali –
Premesso che:
con il decreto legislativo n. 509 del 1994 si è disposta la privatizzazione degli enti previdenziali e assistenziali, non sottraendoli però alla funzione sociale e alla caratteristica di essere privi di lucro;
gli enti previdenziali sono stati trasformati, a decorrere dal 1° gennaio 1995, in associazioni o in fondazioni con deliberazione dei competenti organi, a condizione che non usufruissero più di finanziamenti o altri ausili pubblici di carattere finanziario (art. 1);
tali enti privatizzati, così come è disposto dal decreto suindicato "continuano a sussistere come enti senza scopo di lucro e assumono la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi degli artt. 12 (…) del codice civile (...) rimanendo titolari di tutti i rapporti attivi e passivi dei corrispondenti enti previdenziali e dei rispettivi patrimoni" (art. 1, comma 2);
nella gestione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, è statuito che: "Le associazioni o le fondazioni hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile (…) in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta";
data la natura pubblica dell'attività svolta, tali enti sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero del tesoro, oltre a quella dei Ministeri specifici, competenti per ciascun ente, nonché a quella della Corte dei conti;
gli enti privatizzati, tra cui l'Enasarco, hanno, nel tempo, gestito la res publica, cioè il patrimonio frutto di danaro pubblico, come se fosse cosa privata, amministrata da soggetto privato;
tali comportamenti, inoltre, sono in contrasto anche con la normativa europea che, infatti, con la direttiva 2004/18/CE, e con quanto stabilito dalla Corte di giustizia, ha affermato più volte che perché un organismo possa definirsi un ente pubblico, occorre sempre verificare se soddisfa i tre requisiti fondamentali, recepiti anche dal legislatore nazionale, all'art. 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006: 1) il possesso di personalità giuridica; 2) il requisito teleologico; 3) l'influenza pubblica dominante;
tutti gli enti qui considerati, tra cui Enasarco, soddisfano tutti e tre i requisiti previsti dalla normativa europea e recepiti dal nostro ordinamento giuridico, non può essere messa in dubbio la loro natura pubblicistica;
in particolare, con riferimento al primo requisito, è lo stesso art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 509 del 1994 ad attribuirgli la natura pubblica dell'attività svolta;
il parametro dell'influenza pubblica dominante sussisteva anche poiché la contribuzione realizza una forma indiretta di finanziamento pubblico;
il decreto legislativo n. 509 del 1994 è chiaro nell'affermare che tali enti si privatizzano "a condizione che non usufruiscano di finanziamenti o di altri ausili pubblici di carattere finanziario" (art. 1, comma 1); risulta evidente che tale requisito non viene assolutamente soddisfatto dal momento che la contribuzione obbligatoria di tipo solidaristico, posta a carico degli iscritti, realizza una forma indiretta di concorso finanziario dello Stato;
alla luce di quanto sopra, emergono manifestamente dei profili di illegittimità costituzionale nell'applicabilità della disciplina privatistica nel caso de quo, non solo per stridente contrasto con i principi fondamentali della Carta costituzionale (art. 3), ma anche con la normativa, soprattutto con la direttiva 2004/18/CE, che garantisce l'uguaglianza formale dei cittadini di fronte alla legge;
si realizza un'evidente disparità di trattamento tra inquilini, a seconda che questi abbiano stipulato un contratto di locazione con un ente pubblico o con un ente pubblico poi privatizzato;
non può che applicarsi, pertanto, alla gestione del patrimonio immobiliare, la normativa garantista prescritta per gli enti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 104 del 1996 e successive modifiche ed integrazioni;
il legislatore, con il decreto legislativo n. 104 del 1996 (modificato ed integrato del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001), ha deciso di disciplinare l'attività in campo immobiliare degli enti previdenziali di natura pubblica: secondo specifica tabella (allegata alla legge n. 70 del 1975) la dismissione dei beni doveva avvenire per espressa previsione legislativa entro il 2 marzo 2001;
ben otto anni dopo, viene approvata la legge 23 agosto 2004, n. 243, nella quale, all'art. 1, comma 38, disposizione definita di interpretazione autentica, il legislatore ha stabilito che il citato articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, non si applica agli enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ancorché la trasformazione in persona giuridica di diritto privato sia intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 104 del 1996;
la Suprema Corte, in merito a tale norma così (Sezioni unite, con sent. n. 20322 /2006- 2010) si è espressa affermando che, tale norma seppur formulata come norma di interpretazione autentica, ha carattere innovativo quindi conferma l'esigenza di tutela dei rapporti giuridici che, secondo le leggi previgenti avevano previsto la prelazione o l'opzione legale a favore del conduttore qualificato;
appare evidente l'assoluta discriminazione operata nei confronti degli inquilini degli enti privatizzati;
la fondazione Enasarco stimava il valore del patrimonio immobiliare da bilancio in 1,8 miliardi di euro, oggi invece vuole ricavare dalla vendita 4,5 miliardi di euro;
la dismissione del patrimonio immobiliare di Enasarco è crescente motivo di ansia tra gli inquilini, poiché gli istituti di credito, convenzionati con la fondazione Enasarco, Banca nazionale del lavoro e Monte dei Paschi di Siena, dopo aver dapprima diffuso dati mediante i quali si rendeva noto agli inquilini della possibilità di stipulare mutui a tassi, termini e condizioni accessibili, hanno successivamente modificato tali condizioni, a discapito dei medesimi inquilini, che ora si vedono sfumare la possibilità di acquistare l'agognata casa;
deve essere preso in considerazione un ulteriore profilo di primaria importanza e cioè che gli immobili di proprietà della fondazione Enasarco richiamano un'architettura di tipo economico, sul genere, per impianto strutturale ed architettonico, per materiali e finiture, di quelle adottate per i complessi intensivi di edilizia economica-popolare, che rientrano nella disciplina prevista dalla legge n. 167 del 1962,
sono risultate assolutamente erronee le classificazioni catastali delle costruzioni facenti parte del patrimonio immobiliare in esame, avendo nella maggior parte dei casi caratteristiche tipiche dell'edilizia economica e popolare con categoria catastale A/4 mentre tutti gli immobili risultano accatastati A/2;
tale circostanza comporterebbe un aumento ingiustificato del patrimonio immobiliare con indicazioni anche errate nei relativi bilanci dell'ente, con gravissimi danni anche per le pensioni degli iscritti;
il decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, all'art. 14 disciplina la soppressione, incorporazione e riordino degli enti e degli organismi pubblici;
in particolare detto articolo stabilisce, al comma 1, che alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) è attribuito il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti privatizzati;
la manovra finanziaria presentata dal Governo Monti, di cui al decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, all'articolo 24, comma 24, dà tempo fino al 30 giugno 2012 agli enti privatizzati (di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994) e privati (decreto legislativo n. 103 del 1996) per presentare ai Ministeri vigilanti i nuovi bilanci tecnici in equilibrio per mezzo secolo oppure le delibere idonee a riportare i conti all'interno della nuova soglia di sicurezza. Pena, oltre il cambiamento del metodo di calcolo delle pensioni, anche un contributo di solidarietà dell'1 per cento sugli assegni per gli anni 2012-2013;
Enasarco, dopo aver fatto ricorso a rischiosissimi investimenti finanziari pari a 1,5 miliardi di euro, di cui 780 milioni nel fondo "Anthracite" delle isole Cayman, garantiti dalla Lehman Brothers, ora, per colmare le gravose perdite, propone la dismissione dell'intero patrimonio immobiliare;
il Ministero del lavoro, in qualità di organo vigilante, ha indicato - con nota prot. n. 6192 del 14 giugno 2011, al Presidente della Fondazione, le 8 associazioni sindacali degli agenti e rappresentanti di commercio maggiormente rappresentative, includendo tra esse la Cisal Federagenti;
l'attuale consiglio d'amministrazione, insediatosi il 20 luglio 2011, non è stato validamente costituito poiché privo del rappresentante di questa organizzazione sindacale;
risulta altresì che per tali violazioni sono stati proposti: 1) un ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo del Lazio, chiedendo di annullare il provvedimento di nomina del consiglio d'amministrazione per accertare il diritto della Federagenti a designare il proprio componente nello stesso; 2) una denuncia penale in data 20 luglio 2010 nei confronti del presidente Boco, ad oggi pendente presso la Procura della Repubblica di Roma;
il consiglio d'amministrazione irregolarmente costituito ha proceduto ai sensi dell'art. 5 dello statuto della fondazione in data 20 luglio 2011 alla nomina del presidente Brunetto Boco;
anche in tal caso non può non rilevarsi la violazione dell'art. 8 dello statuto, dove si prevede che l'esercizio delle professione sia requisito essenziale per essere nominato membro del Consiglio di amministrazione e quindi Presidente (art. 5 dello statuto);
l'art. 17 dello Statuto prescrive che "Ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, il requisito di professionalità è ritenuto esistente nei soggetti appartenenti alla categoria degli agenti e rappresentanti di commercio, anche in stato di quiescenza";
il signor Brunetto Boco, non rivestendo la qualità di rappresentante di commercio, né in servizio né in pensione, nominato quale rappresentante degli agenti e rappresentanti di commercio della UIL-Tucs, non poteva essere eletto consigliere e conseguentemente Presidente, circostanze che sono riconducibili a giudizio degli interroganti alle ipotesi di gravi violazioni di legge contemplate nell'art. 2, comma 6, del decreto legislativo n. 509 del 1994 che comportano il commissariamento dell'ente,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno: 1) attivarsi con iniziative di competenza al fine di sollecitare immediatamente, previa sospensione della dismissione del patrimonio di Enasarco, l'intervento della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP); 2) assumere le necessarie iniziative affinché siano rimossi i componenti eventualmente ritenuti illegittimi a seguito di specifico accertamento del consiglio d'amministrazione Enasarco per l'esclusione di una delle organizzazioni maggiormente rappresentative, pena la nullità della composizione del consiglio d'amministrazione poiché composto in violazione dell'art. 8, comma 1, lett. a), dello statuto; 3) accertare se l'elezione del Presidente di Enasarco Brunetto Boco (ai sensi dell'art. 5, comma 1, dello statuto) sia avvenuta in violazione degli artt. 8, comma 1, lettera a), e 17 dello statuto della fondazione, con conseguente invalida costituzione del consiglio d'amministrazione dell'ente, ed eventualmente attivarsi affinché l'incarico sia revocato;
se tali gravi violazioni venissero confermate, se il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ritenga, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto legislativo n. 509 del 1994, di concerto con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, di nominare un commissario straordinario con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell'ente, pena i gravissimi danni economici per l'ente stesso;
se il Governo ritenga opportuno accertare e verificare tramite le Agenzie del territorio competenti la reale rispondenza delle categorie catastali degli immobili di proprietà di Enasarco a quelle denunciate dallo stesso ente;
se ritenga di voler, altresì, considerare se non sia opportuno far confluire tutti gli enti privatizzati di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 con i relativi patrimoni immobiliari nell'INPS, così come avvenuto per INPDAP e ENPALS, in modo da poter tutelare gli iscritti beneficiari dei trattamenti pensionistici.
(4-06948)