IMPORTANTE!!!
PRIMA DI FIRMARE IL DOCUMENTO DAVANTI AL NOTAIO, E ALLA PRESENZA DEL TUO “MANDATARIO DI FIDUCIA” LEGGI BENE GLI ARTICOLI DEL CODICE CIVILE. NEL DOCUMENTO CHE STANNO CERCANDO DI FARTI FIRMARE, C'E' UNA CLAUSOLA VESSATORIA CHE RECITA: “...E DI RINUNCIARE DI FAR RICORSO PER I VIZI OCCULTI RELATIVI ALL'IMMOBILE...”
FAI ATTENZIONE: IL TUO MANDATARIO DI FIDUCIA STA' CONSAPEVOLMENTE OMETTENDO DI FARTI PRENDERE ATTO DI TALE CLAUSOLA.
SE FIRMI CON QUESTA CLAUSOLA IN ESSERE, TUTTI I “VIZI” (E CE NE SONO INNUMEREVOLI E ANCHE POCO OCCULTI), NE ACCETTI INCONDIZIONATAMENTE L'ESISTENZA, E TUTTI I LAVORI EVENTUALMENTE NECESSARI ALLA SOLUZIONE DI TALI VIZI, SARANNO A TUO CARICO!!!
Art. 1490 - Garanzie per i vizi della cosa venduta
Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.
Art. 1491 - Esclusione della garanzia
Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.
Art. 1492 - Effetti della garanzia
Nei casi indicati dall'articolo 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione.
La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale.
Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l'ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo.
Art. 1495 - Termini e condizioni per l'azione
Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.
La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato.
L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna, ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna.
ASIA USB c/o Centro Socio Culturale AFFABULAZIONE
P.zza Agrippa 7h – Ostia
Tutti i Venerdì ore 17.00 – 19.00
Per INFO: 346.2125263