Icona Facebook Icona Twitter Icona Instagram Icona Telegram Icona Youtube Icona Rss

Entrate

Entrate, trasparenza sull’assegnazione degli incarichi. USB vince in Tribunale e ottiene la condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese

Nazionale,

Dopo essere riusciti ad ottenere un accordo sulle posizioni organizzative ed incarichi di responsabilità che prevedesse prove scritte, valutazione dei titoli e prova orale distintamente valutati e chiare motivazioni sulle scelte dei candidati e delle candidate, arriva una seconda ed importante vittoria sulla richiesta di trasparenza delle procedure di scelta per le posizioni organizzative e gli incarichi di responsabilità.

Accade in Sicilia che nel conferire alcuni incarichi alla DP di Catania si compiano delle procedure non trasparenti che ci hanno portato alla richiesta di accesso civico per fare chiarezza.

Accesso che viene totalmente negato dalla Direttrice Regionale della Sicilia, in piena sintonia con le opposizioni scritte fatte da alcuni controinteressati della procedura in oggetto (alla quale avevano partecipato anche rappresentanti sindacali dell’Ufficio poi risultate vincitrici) che hanno accampato rischi di “lesione delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati personali”.

USB non ci sta e impugna il diniego prima al Responsabile Prevenzione e Corruzione dell’Agenzia e poi, costretta dall’assenza di notizie da Roma e al fine di non far decorrere i termini di impugnazione processuali, al TAR.

Il Tribunale dà ragione ad USB e ritenendo pienamente fondate le sue ragioni condanna anche l’Amministrazione al pagamento delle spese.

Non ci soffermiamo sulla vicenda giudiziaria, caratterizzata da macroscopiche criticità sulle date e minuziosamente descritta nella sentenza che pubblichiamo in allegato, quello che troviamo gravissimo è che un’Organizzazione Sindacale sia stata costretta ad adire un Tribunale Amministrativo per vedere riconosciuto il diritto sacrosanto alla trasparenza, che dovrebbe essere una prassi incontrovertibile dell’Amministrazione e non una gentile concessione a colpi di contributo unificato.

Non è dato comprendere il motivo per cui l’Amministrazione, effettuando un’interpretazione abnorme del concetto di riservatezza, abbia frapposto inutili e defatiganti dinieghi, ampiamente sconfessati dal Giudice Amministrativo, che ha posto in evidenza come sarebbe stato semplice oscurare i dati personali super sensibili e rendere per il resto conoscibili tutti i dati professionali che in alcun modo vanno a detrimento del singolo.

In particolare, il TAR oggi sancisce che la riservatezza concerne solo i dati super sensibili afferenti la persona fisica (che possono essere tranquillamente oscurati) e non può concepirsi al punto da comprendere anche “la valutazione sulla qualità dell’attività di pubblico esercizio” e che in ogni caso “recede dinnanzi alla superiore esigenza di garantire il controllo democratico sull’attività amministrativa.” Controllo che si specifica ulteriormente come “esercizio delle prerogative del sindacato quale rappresentante di lavoratrici e lavoratori dell’Amministrazione interessata, sia per la tutela del principio di imparzialità che della meritocrazia nell’attribuzione degli incarichi”.

La pagina scritta oggi dal Tribunale Amministrativo di Catania, che ha accolto tutte le richieste della USB e condannato l’Agenzia delle Entrate sia alla piena discovery degli atti che alle spese, è una brezza per chi non si rassegna a un sistema che sceglie il suo cerchio magico senza rendere conto delle proprie scelte.  

Nell’augurarci l’assunzione di responsabilità personale da parte dei dirigenti che hanno negato l’accesso a USB affinché la condanna alle spese non abbia a ricadere sulla collettività, non vediamo l’ora di ricevere tutti gli atti (di cui non accetteremo nessun omissis foglia di fico) e una volta ottenuti li metteremo a disposizione di chi ce li chieda, riservandoci ogni azione a tutela del personale interessato e dei principi bussola stabiliti nella sentenza.

Che la brezza siciliana si faccia tempesta in tutta Italia.

In allegato: la Sentenza TAR Catania N. 00116/2024;

USB PI Agenzie Fiscali