Esiste una direttiva dell’Agenzia delle Entrate, che in maniera del tutto illegittima e arbitraria, crea indebitamente un obbligo di comunicazione, da parte delle lavoratrici e lavoratori dell’Agenzia, in merito all’incompatibilità per cumulo di impieghi e incarichi che possono determinare pesanti sanzioni disciplinari, non previste dall’ordinamento.
La direttiva dell’Agenzia delle Entrate (n. 74427/2004) obbliga i dipendenti a comunicare anche una serie di attività che il decreto legislativo 165/2001 esclude dalla comunicazione che sono:
a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) utilizzazione economica delle opere dell’ingegno;
c) partecipazione a convegni e seminari;
d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
e) incarichi espletati dal dipendente in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo;
f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti distaccati presso le stesse o in aspettativa non retribuita).
La suddetta direttiva inserisce anche ulteriori attività per le quali esiste un obbligo di comunicazione tra cui:
i) esercizio di attività sportive, artistiche o che comunque costituiscano manifestazione dei diritti di libertà del singolo, sempre che non si concretizzino in attività di tipo professionale;
j) attività di altro genere, svolte gratuitamente,
per le quali è inspiegabilmente imposto un obbligo di comunicazione preventiva, anche in questo caso senza alcun supporto normativo, in palese contrasto con la ratio dell’art. 53 D.lgs. 165/2001.
La presente direttiva, a nostro parere, appare in contrasto con diverse norme e con alcuni aspetti della Costituzione.
Nella dettagliata e articolata richiesta inviata alle Direzioni Centrali Risorse Umane e AUDIT, che trovate in allegato, abbiamo richiesto il ritiro della suddetta direttiva.
USB PI Agenzie Fiscali