Vi comunico del 9 luglio 2008 per comunicare che l’Agenzia delle Entrata, congiuntamente al Ministero del Lavoro, ha diramato la circolare n. 49 dell’11 luglio 2008, di cui è allegata copia in allegato, con la quale sono fornite le istruzioni applicative dell’art. 2 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93.
La nota si sofferma su molteplici aspetti della disciplina in oggetto sui seguenti punti:
• sono beneficiari delle misure fiscali: solo “titolari di reddito di lavoro dipendente”, sono quindi, esclusi i collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e gli altri rapporti di lavoro agli stessi assimilati;
• il limite dei 30.000 euro riguarda solo i redditi da lavoro dipendente e quelli agli stessi equiparati, con esclusione pertanto dei redditi diversi;
• beneficiano dell’imposta sostitutiva gli importi erogati entro il 12 gennaio 2009 (principio di cassa allargata), purché sussistano le altre condizioni;
• non rientrano nella nuova normativa i “compensi” che non sono erogati in denaro (per esempio l’accredito di ulteriori giornate di permesso);
• le “erogazioni liberali” di cui all’art. 51 comma 2, lett. b), del TU delle imposte sui redditi, concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente, qualora erogate a partire dal 29 maggio 2008, data di entrata in vigore della norma che ha abrogato la disposizione predetta.
In sostanza la circolare ministeriale conferma anche se non chiarisce del tutto l’ambito di applicazione della disciplina in esame soprattutto con riguardo alle Gestioni Governative ed a quelle in economia, che assoggettano i propri dipendenti al c.c.n.l. degli autoferrotranvieri.
Infatti, la circolare n. 49 si limita a riportare il comma 2 dell’art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che reca la definizione di “amministrazioni pubbliche”, senza specificare quale sia la “ratio” dell’esclusione del settore pubblico.
All./1 (Circolare n.49 della Agenzia delle Entrate)