Al Dirigente Provinciale VV.F PISA
Ing. Ugo D’ANNA
Oggetto: gestione ferie 2020. DL 17 Marzo 2020 n.18
Egregio Dirigente,
pervengono dai lavoratori delle varie sedi lamentele riguardo alla disciplina della gestione delle ferie.
Il comma 3 dell’art.87 del recente Decreto Legge 17 Marzo 2020 n.18 (Cura Italia) “ 3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva” prevede la fruizione delle ferie pregresse, ovvero del 2019.
Lo stesso comma 3 prosegue così “ Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.”
Questi argomenti, cioè lo smart working, sono stati affrontati in ambito di contrattazione nazionale e regionale e questa modalità di lavoro viene applicata su una parte dei lavoratori del CNVVF fin da subito, quali Direttivi e Funzionari, personale amministrativo e operativo non legato alle squadre di soccorso. Anche il comma 6 rafforza tali concetti introducendo, se necessario, l’adozione del meccanismo di dispensa, sempre una volta terminate le ferie residue dell’anno precedente.
L’articolo 13 del DPR 7/5/2008 disciplina la modalità di fruizione del congedo ordinario, al comma 8 che si riporta “ 8. Il congedo ordinario costituisce un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile, salvo quanto previsto dal comma 16. Esso è fruito nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.” I successivi commi 9 e 10 disciplinano una “programmazione” che equivale, in un linguaggio da applicare, alla programmazione e mediazione tra le richieste del lavoratore e le esigenze del servizio.
Il comma 13 invece determina il periodo entro il quale usufruire dei congedi, cioè il mese di Aprile dell’anno successivo: 13. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente dovrà fruire del congedo ordinario residuo al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza.
Le varie note emesse dal Dipartimento riportano come massimo sforzo una vecchia circolare del 1997 che “suggeriva” come poter usufruire delle ferie dato che da li in poi veniva introdotto anche il salto programmato diurno e l’aumento dei turni di ferie frutto della riduzione dell’orario di lavoro sancita da norme contrattuali e Leggi dedicate. Quella vecchia circolare n.14 emessa da un “Ispettorato organizzazione centrale e periferica” che non esiste nemmeno più da decenni è stata superata dal regime normativo di tipo pubblicistico (DPR 217 del 2005), da svariati Contratti collettivi nazionali di settore che diventano Norma, dal DPR 7/5/2008 ecc ecc..
Comprendiamo l’esigenza di comporre il servizio ai sensi del DPR 64/2012 ma nessuna norma impone a Lei di dover a sua volta imporre ai Capi Turno di dover imporre alle furerie ed ai lavoratori atteggiamenti contrari alla volontà degli stessi sulla propria gestione delle ferie 2020.
Non si capisce per quale ragione si voglia imporre numeri minimi adesso in una fase di allentamento delle misure generalizzato.
Riteniamo quindi scorretto qualsiasi atteggiamento vessatorio e di mobbing sui lavoratori che voglia loro imporre ferie forzate e non richieste.
Questa OS difenderà in tutte le forme sindacali e legali questi lavoratori.
La invitiamo pertanto ad un atteggiamento consono al rispetto della normativa.
Si porgono i saluti di rito.
per il Coordinamento USB VVF
Claudio Mariotti