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Scuola Pubblico Impiego

Illegittime le classi con più di 20 alunni in presenza di due disabili lievi (o un disabile grave)

Palermo,

 

La Sentenza n. 759, pronunciata il 26 ottobre scorso dal Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Calabria (Sezione Staccata di Reggio Calabria), stabilisce che la presenza di ben due alunni con disabilità lieve(o un alunno con disabilità grave) rende illegittima la costituzione di un’unica classe che supera il numero massimo di 20 alunni.

Ricordiamo che lo stesso MIUR con la circolare n. 21/2011 e da ultimo con la circolare 13 luglio 2011 n. 63 ha ribadito che: “Le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri e i parametri di cui all’art. 5 del Regolamento sul dimensionamento. Si raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di limitare, in via generale, in presenza di grave disabilità o di due alunni disabili, la formazione delle stesse con più di 20 alunni”.

Ancora una volta i tribunali condannano una politica scolastica improntata a far pagare i tagli e le razionalizzazioni ai soggetti più deboli, mostrando una totale indifferenza rispetto al dramma di migliaia di famiglie costrette quotidianamente a convivere con le difficoltà di integrazione dei loro figli diversamente abili.

Miur, provveditorati e dirigenti scolastici continuano a perseguire anno dopo anno azioni di "taglio e misero cucito", senza preoccuparsi dei destini sociali ed educativi degli alunni disabili, che hanno visto anno dopo anno peggiorare la loro condizione all'interno delle scuole.

Vogliamo una scuola inclusiva, capace di mettere al primo posto i bisogni degli alunni disabili, le ragioni dei docenti di sostegno e le speranze delle famiglie ... su questo si misura la "qualità" e il "merito" di un paese democratico.