A: Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per l’ Emergenza, il Soccorso Tecnico e l’Antincendio Boschivo
Ing Marco GHIMENTI
Direzione Interregionale Veneto e T.A.A.
ing. Loris MUNARO
Ai Comandi Provinciali del Veneto
Venezia, Treviso, Belluno, Verona, Vicenza, Padova, Rovigo
OGGETTO: IMPIEGO MEZZI E PERSONALE NEGLI INTERVENTI DI SOCCORSO
Il D.P.R. 64 “Regolamento di Servizio del C.N.VV.F.” agli art. 66 e 76 è molto chiaro sulla composizione delle squadre d’intervento e sullo svolgimento dei servizi di soccorso del personale autista.
Ci spiace constatare però che questi due articoli menzionati, spesso sono disattesi.
Per quanto riguarda la composizione delle squadre di intervento, siamo a conoscenza che in diverse occasioni vengano inviati, sul luogo di intervento, automezzi di supporto con il solo autista e/o con la patente che consente la guida solo in servizi di istituto. Segnaliamo inoltre l’impiego di supporti per effettuare interventi di soccorso autonomamente (incendio sterpi, verifiche con autoscala, cassonetti etc.) in contrapposizione a quanto indicato sulla composizione minima della squadra di intervento.
Diversi i casi in cui si ordina al personale, con patente di secondo grado, di condurre un mezzo superiore ai 35 q.li, di massa a pieno carico nel luogo di intervento ma con i dispositivi di emergenza (luci blu e sirene) spenti.
Impiegando personale con la patente, che consente solo i servizi di istituto, comporta tempi di arrivo sul posto troppo lunghi che inficiano l’attività di soccorso e amplificano enormemente i livelli dei vari fattori di rischio, propri del contesto operativo in atto. Tutto ciò avrebbe i connotati di una interruzione di pubblico servizio e pertanto aspetti e responsabilità penali.
Altro caso è l’invio di personale TAS, Cinofili, SAPR etc in rinforzo ad altri Comandi. Anche in questo caso il personale viene inviato da solo e, visto il carattere d’urgenza, i dispositivi visivi e acustici dovrebbero essere inseriti oltre al rispetto del regolamento di servizio in merito ai servizi di soccorso del personale autista.
In un contesto di soccorso tecnico urgente il mezzo di soccorso deve rispettare pienamente il codice della strada con i dispositivi di emergenza accesi e non può in nessun modo viaggiare con il solo autista. L’autista inoltre, durante la guida, è dedicato unicamente alla conduzione del mezzo e non deve utilizzare alcun apparato di telecomunicazione.
Visto e considerato che il funzionario di guardia provinciale dirige, sovrintende, coordina e controlla, su disposizione del comandante provinciale, l'attività di soccorso e le altre attività espletate durante il turno, effettuando quanto necessario per assicurare la funzionalità del servizio, con la presente chiediamo che le S.V. in indirizzo diramino disposizioni chiare e formali tramite atti interni a salvaguardia del personale tutto.
per il Coordinamento USB VVF Veneto
Enrico Marchetto