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EPNE - Inail

Inail, assenze per visite mediche e specialistiche. Le contorsioni dei firmatari del CCNL

Roma,

Le stanno provando veramente tutte per cercare di frenare la verticale caduta di consensi determinata dalla sottoscrizione di un CCNL che verrà ricordato come il peggiore della storia repubblicana.

I tentativi si concentrano soprattutto su analisi contraddittorie e giuridicamente infondate, volte a dimostrare, ad esempio, che l’introduzione delle 18 ore per visite mediche e specialistiche, previste dall’art. 35 del CCNL, non precluderebbe la possibilità di imputare tali visite a malattia senza limiti.

Mentono sapendo di mentire e provano a sostenere l’insostenibile.

Vediamo perché.

Come è noto prima della sottoscrizione del CCNL era possibile, senza limiti, imputare a malattia le visite mediche e specialistiche, fermo restando l’attestazione delle stesse secondo quanto previsto dall’articolo 55septies comma 5-ter del decreto legislativo 165/2001.

Il famigerato art. 35 stabilisce, invece, che non sarà più possibile imputare a malattia tali visite, tranne se determinano una situazione di incapacità lavorativa (ad esempio una colonscopia) e nell'ipotesi di concomitanza tra la malattia stessa e l’effettuazione di visite mediche e specialistiche.

In pratica con la sottoscrizione del CCNL hanno, in maniera truffaldina, fatto finta di aggiungere 18 ore per l’espletamento delle visite, ma di fatto hanno sostituito il trattamento di malattia del quale i lavoratori potevano fruire senza limiti.

Davvero un gran bel risultato!

Il punto è che recentemente la CGIL F.P., nel tentativo di mischiare le carte sulla vicenda, fornisce la terza versione in un mese,  affermando che il contratto non modificherebbe le norme e quindi l’art. 55septies, comma 5-ter, del d.lgs. 165/2001 continuerebbe a garantire la possibilità di ricorrere in ogni caso alla malattia per l’espletamento di visite mediche e specialistiche.

Tale norma prevede che: “Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica”.

La CGIL non avrebbe potuto invocare riferimento normativo più infelice perché tale norma:

1) disciplina semplicemente le modalità di attestazione dell’assenza connessa a visite mediche e specialistiche;

2) è esattamente quella invocata dalla Circolare della Funzione Pubblica nel 2014 (poi annullata dal TAR in mancanza di disciplina contrattuale ed infine recepita in toto dall’articolo 35 del CCNL), per provare a sostenere, già in vigenza del precedente CCNL, che per l’effettuazione di visite mediche e specialistiche si dovesse far ricorso ai permessi per documentati motivi personali o ad istituti come la banca ore o i permessi brevi.

Vogliamo tranquillizzare chi scrive queste cose: non pensiamo che siete dei dilettanti o degli ingenui, conosciamo fino in fondo la vostra profonda malafede!

 

(Sintesi Art. 35)

Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche

od esami diagnostici

 

Con il CCNL appena firmato e stata prevista la possibilità di fruire di 18 ore di permesso, per l’effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, che si aggiungono alle 18 ore già previste per gravi motivi.

Questi permessi potranno essere utilizzati sia ad ore sia cumulativamente per coprire l’intera giornata.

Nel primo caso non ci sarà decurtazione del trattamento accessorio mentre, nel caso di utilizzo per l’intera giornata l’assenza viene computata con riferimento all’orario di lavoro che si sarebbe dovuto effettuare, ed in tale misura incidono sul monte delle 18 ore disponibili.

Inoltre in questo ultimo caso (intera giornata) l’assenza verrà considerata come assenza per malattia con la decurtazione del trattamento accessorio prevista per i primi 10 giorni.

Le ore di permesso vengono inoltre considerate ai fini del computo del periodo di comporto nella misura di 6 ore equiparate all’intera giornata.

 

 

(Il periodo di comporto si calcola partendo dall’ultima assenza per patologia e andando nei tre anni anteriori, per accertare che non sia stato superato il limite di 18 mesi).

 

Nel caso di concomitanza tra l’effettuazione di visite specialistiche, terapie o esami diagnostici coincidenti con periodi di malattia e/o incapacità lavorativa, l’assenza verrà considerata come  malattia con l’applicazione delle relative modalità.

Terminate le 18 ore di permesso disponibili, il permesso per l’effettuazione delle visite dovrà essere imputato ai permessi orari a recupero, ai permessi per motivi familiari e personali, ai riposi connessi alla banca delle ore, ai riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario.

Ultimate le 18 ore non si potrà quindi giustificare l’assenza per l’effettuazione delle visite con un permesso per malattia.

 

Tanto per essere chiari!

 
Esecutivo Nazionale USB Inail