Al Ministro dell'Interno
Prefetto Luciana LAMORGESE
Al Sottosegretario di Stato all'Interno
On. Carlo SIBILIA
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Capo Dipartimento
Prefetto Salvatore Mario MULAS
Tramite:
Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento
Capo del Gabinetto del Capo Dipartimento
Viceprefetto Roberta LULLI
Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Vice Capo Dipartimento Vicario
ing. Fabio DATTILO
Al responsabile dell'ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali
dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI
Oggetto: indennità elicotteristi 2017 e indennità specialisti (tutti) 2018.
La scrivente Organizzazione Sindacale, in riferimento all'oggetto, chiede che vengano ripartiti i fondi per il personale elicotterista stanziati con l’articolo 15, comma 5, del D.Lgs n. 177/2016 (circa 700 mila euro per l’anno 2017) e i fondi per il personale specialista (tutto) stanziati con l'articolo 10, comma 5, del D.Lgs n. 127/2018 (circa 900 mila euro per l’anno 2018) mantenendo il criterio stabilito all'atto della stipula del CCNL (DPR 41 del 15 maggio 2018). Accordo monco di una base normativa e di diritto che vede la firma di tutte le OO.SS. escluso la scrivente.
Tale accordo ha di fatto scontentato una categoria che dal 2010 attendeva finalmente il giusto riconoscimento economico e normativo. L'unico modo, di fatto, per tentare di ribaltare una firma che aveva più il sapore di una “marchetta elettorale” in favore del precedente governo con l'intento di dare alla categoria il riconoscimento che merita consiste nell'apertura della “coda contrattuale” o l'applicazione di quanto contenuto nell’art 1 comma 441 (Omissis). Fermo restando quanto previsto dal comma 440, lettera a), [440. Nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali riguardanti il personale in regime di diritto pubblico relativi al triennio 2019-2021, a valere sulle risorse a copertura degli oneri di cui ai commi 436 e 438, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all'erogazione: a) dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli analoghi trattamenti disciplinati dai provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,42 per cento dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019 e dello 0,7 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019] in relazione alla specificità della funzione e del ruolo del personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a valere sulle risorse di cui al comma 436, [436. Per il triennio 2019-2021 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48,comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 1.100 milioni di euro per l'anno 2019, in 1.425 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1.775 milioni di euro annui a decorrere dal 2021] l'importo di 210 milioni di euro può essere destinato, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021, alla disciplina degli istituti normativi nonché ai trattamenti economici accessori, privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di natura operativa di ciascuna amministrazione.
Previo avvio delle rispettive procedure negoziali e di concertazione, in caso di mancato perfezionamento dei predetti provvedimenti negoziali alla data del 30 giugno di ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, l'importo annuale di cui al primo periodo è destinato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, all'incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco , con successivo riassorbimento nell'ambito dei benefici economici relativi al triennio 2019-2021.
Si sottolinea che attualmente per la categoria dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'art 9 del DPR n°41 del 15 marzo 2018, sono normativo vigente il CCNQ del 7 agosto 1998, il CCNL quadriennio normativo 1998/2001, il CCNLI del 24 aprile 2002, il CCI del 30 luglio 2002, il CCNL quadriennio 2002/2005, il DPR del 7 maggio 2008 - recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Senza di fatto nessun beneficio normativo per la categoria.
Si richiede quindi l’applicazione di quanto contenuto nella legge di bilancio 2019 (Legge, 30/12/2018 n°145, G.U. 31/12/2018) all’art 1 comma 441 cosa che di fatto ancora non è in essere!
Si attende riscontro.
il Coordinamento Nazionale USB VVF