Al Commissario straordinario e Presidente dell’INPS
dott. A. Mastrapasqua
Al Direttore generale f.f. dell’INPS
dott. M. Nori
Al Direttore centrale DCSGRU INPS
dott. M. Nori
Al Direttore regionale
INPS Trentino – Alto Adige
dott. G. Guerriero
Al Direttore provinciale
INPS Bolzano
dott. A.G. Morciano
Al Presidente del Comitato provinciale
INPS Bolzano
Rag. R. Amort
Al Presidente della Giunta provinciale
della Provincia autonoma di Bolzano
dott. Luis Durnwalder
Oggetto: Circolare INPS n. 113 del 21 ottobre 2009
La RdB CUB PI – INPS di Bolzano fa presente che la circolare n. 113, emanata dalla Direzione centrale dell’INPS il 21 ottobre 2009, viola le norme dello Statuto di Autonomia della Provincia autonoma di Bolzano, in quanto pone in essere una riorganizzazione e una regionalizzazione della gestione del personale appartenente ai ruoli locali, ex D.P.R. 752/76 , in assoluto contrasto con lo Statuto di Autonomia, ovvero con il predetto D.P.R. 752/76.
Pertanto la scrivente O.S.
chiede
che il Presidente del Comitato provinciale dell’INPS di Bolzano, nella sua funzione di Presidente della Commissione ex art. 29 D.P.R. 752/76, comunichi tempestivamente la violazione in atto per quanto concerne la gestione dei ruoli locali ex D.P.R. 752/76 alle istituzioni della Provincia autonoma di Bolzano, in modo che le stesse possano attivarsi e far sì che non vi sia lesione delle suddette norme, anche tramite eventuali azioni legali presso gli organi giudiziari competenti.
A tal fine si spiega nel dettaglio la violazione in corso, elencando innanzitutto le relative disposizioni e in seguito formulando le dovute considerazioni.
Premesso che lo Statuto di Autonomia per la Provincia autonoma di Bolzano prevede una normativa speciale e derogatoria della normativa generale sull’organizzazione del pubblico impiego a livello nazionale, istituendo, all’art. 8 del D.P.R. 752/76 per il personale delle amministrazioni pubbliche assunte e in servizio in provincia di Bolzano, i cosiddetti “ruoli locali”, si riportano a riguardo alcuni articoli del suddetto D.P.R. :
- Art. 8, commi 1 e 2: “Nella provincia di Bolzano sono istituiti i ruoli locali del personale civile delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, aventi uffici nella provincia, stabiliti nelle tabelle contrassegnate con i numeri da 1 a 20 allegate al presente decreto. I posti dei ruoli, di cui al precedente comma, considerati per amministrazione nonché per gruppi di qualifiche funzionali o per categorie, secondo il titolo di studio prescritto per accedervi, sono riservati ai cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell’ultimo censimento ufficiale della popolazione. […]”
- Art. 13: “Il Commissario del Governo per la provincia di Bolzano è delegato a bandire con decreto i concorsi ai gradi iniziali dei ruoli locali, nonché i concorsi interni. […] Il Commissario del Governo per la provincia di Bolzano è altresì delegato ad adottare tutti gli altri provvedimenti ed emanare tutti gli altri atti concernenti il personale di cui al primo comma dell’art. 8 del presente decreto […].”
- Art. 22, comma 1: “Per il personale dei ruoli locali le competenze attribuite dalla legge ai consigli di amministrazione od a commissioni centrali o locali del personale comunque denominate, sono esercitate da un unico consiglio locale di amministrazione composto dal Commissario del Governo, che lo presiede, e da cinque rappresentanti dell’amministrazione dello Stato, […].”
- Art. 29: “Le funzioni che nel titolo II del presente decreto sono attribuite o delegate al Commissario del Governo, sono esercitate, per quel che riguarda il personale dell’INPS e dell’INAIL, dal presidente dei rispettivi comitati provinciali di Bolzano. Le funzioni di amministrazione del personale attribuite al consiglio di amministrazione di cui al precedente art. 22, per quel che riguarda il personale dell’INPS e dell’INAIL, sono esercitate da una commissione per ciascun ente composta dal presidente del rispettivo comitato provinciale che la presiede, dal vice presidente del comitato stesso, da due funzionari della categoria direttiva in servizio presso la sede di Bolzano e da quattro rappresentanti del personale eletti con le modalità di cui all’art. 22 e relativa norma transitoria. […]”
- Art. 24: “Nell’ambito del commissariato del Governo per la provincia di Bolzano è istituito l’ufficio unico del personale per le amministrazioni statali, il quale per il personale dei ruoli di cui all’art. 8, svolge i compiti degli uffici del personale delle singole amministrazioni. […]”
- Art. 31: “Fermo restando anche nei confronti dell’INPS, e dell’INAIL e dell’INPDAP il disposto di cui al secondo comma del precedente art. 24, i compiti previsti dal primo comma dello stesso articolo sono svolti dagli uffici delle sedi provinciali dei predetti istituti.”
Pertanto, sulla base dei sopra citati articoli, è palese che la circolare n. 113 del 21 ottobre 2009, che si allega in copia, nel prevedere l’accentramento a livello regionale della gestione del personale, nonché il conferimento di posizioni organizzative, il riconoscimento di trattamenti economici, la ricollocazione del personale ecc. , viola i sopra citati articoli del D.P.R. 752/76.
Considerando che lo Statuto di Autonomia per la provincia di Bolzano prevede una normativa speciale e derogatoria di quella generale sull’organizzazione del pubblico impiego a livello nazionale, ciò comporta che i poteri di adottare ed emanare i provvedimenti e gli atti relativi al personale del ruolo locale siano attribuiti al Presidente del Comitato provinciale, equiparato al Presidente dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed al Commissario del Governo. La Commissione esercita le funzioni del Consiglio di amministrazione dell’ente ed in sede locale si sostituisce ad esso nell’ambito delle funzioni delegate e attribuite dalle norme di attuazione dello Statuto di Autonomia. Pertanto, qualunque atto adottato in sede regionale, sulla base della suddetta circolare n. 113/2009, dovrebbe essere considerato inesistente o affetto da nullità assoluta e in violazione dello Statuto di Autonomia.
Si fa presente che lo Statuto di Autonomia è legge costituzionale e legge super primaria (norme attuative dello Statuto, D.P.R. 752/76), e che quindi vi è in atto una evidente violazione della normazione super primaria, attuativa di leggi costituzionali (Statuto di Autonomia).
La scrivente O.S., quindi, sulla base delle suddette norme ed esposizioni,
chiede
l’intervento immediato di tutti gli organi istituzionali interni e esterni all’Istituto, presenti in provincia di Bolzano, onde contrastare la grave violazione delle norme di Autonomia che la Direzione centrale dell’INPS si appresta ad attuare a breve termine (entro il 20 dicembre 2009!), e in particolare agli organi competenti istituiti presso la Provincia autonoma di Bolzano chiede l’impugnazione della suddetta circolare n. 113/2009.
Si allega, infine, la nota della RdB CUB PI - INPS di Bolzano e Trento del 22.09.2009, con la quale, già in tale data, si chiedeva alla Direzione centrale e regionale dell’INPS di tener conto in sede di ristrutturazione e riorganizzazione dell’Istituto delle peculiarità territoriali e delle garanzie di tutela dei ruoli locali, ovvero dei gruppi delle minoranze linguistiche, in base alla normativa speciale relativa allo Statuto di Autonomia e alle norme di attuazione.
Si resta in attesa di un sollecito ed urgente riscontro, vista l’importanza e la gravità sotto il profilo giuridico-legale della sopra esposta questione.
Distinti saluti.
Bolzano, 25 novembre 2009
p. RdB-CUB PI INPS Bolzano
Nadja Vitale