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notizie approfondimenti

la DPL Modena pubblica: gli articoli della bozza di decreto legge (c.d. Monti) relativi alla materia lavoro

Nazionale,

DPL Modena pubblica gli articoli della bozza di decreto legge, riguardante le disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (c.d. Decreto Monti), riferiti alla materia lavoro.

 Articolo 2   - Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani

Articolo 6   - Equo indennizzo e pensioni privilegiate  

Articolo 24 - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici

Articolo 34 - Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex-ante

Articolo 39 - Misure per le micro, piccole e medie imprese e per l'internazionalizzazione delle imprese

Articolo 40 - Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese

 

 

 

Articolo 2
Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani


1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 è ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, un importo pari all'imposta regionale sulle attività produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.

2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di presentazione delle istanze di rimborso relative ai periodi imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, per i quali sia ancora pendente il termine di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo.

3. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
al numero 2), dopo le parole "periodo di imposta" sono aggiunte le seguenti: ", aumentato a 10.600 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni;
al numero 3), dopo le parole "Sardegna e Sicilia" sono aggiunte le seguenti: ", aumentato a 15.200 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni".

4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011.

 

 

Articolo 6
Equo indennizzo e pensioni privilegiate


1. Ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data.

 


Articolo 24
Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici


1. (Principi) Le disposizioni del presente articolo sono dirette a garantire il rispetto, nel tempo, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformità dei seguenti principi e criteri:
a)equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli;
b)flessibilità nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa;
c)adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita;
semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali.

2.(Pro-rata) A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.

3.(Certezza dei diritti e nuove pensioni: soggetti interessati e definizioni) Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni: a) «pensione di vecchiaia », conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7; b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai comma 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 17 e 18.

4. (Flessibilità) Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonchè della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la pensione di vecchiaia si può conseguire all'età in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi commi. Il proseguimento dell'attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall'operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità.

5. (Soppressione regime decorrenze- c.d. "finestra"). Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 del presente articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, e le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 21, primo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

6. (Pensione di vecchiaia) Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine di conseguire una convergenza verso un requisito uniforme per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di seguito indicati:
a.62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della medesima. Tale requisito anagrafico è fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
b.63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Tale requisito anagrafico è fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
c.per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, è determinato in 66 anni;
d.per i lavoratori autonomi la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, è determinato in 66 anni.

7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 è conseguito in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto importo soglia pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'eta anagrafica pari a settanta anni, ferma restando un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito con legge 27 novembre 2001, n. 417, all'articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole ", ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19," sono soppresse.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all' articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è incrementato di un anno.

9. (Clausola età minima pensione di vecchiaia ordinaria riformulata – cfr. articolo 5 legge n. 183/2011) Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonchè della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo devono essere tali da garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta età minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto direttoriale di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da emanare entro il 31 dicembre 2019, al fine di garantire, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021, un'età minima di accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni. Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli adeguamenti successivi a quanto previsto dal penultimo periodo del presente comma. L'articolo 5 della legge 12 novembre 2011 n. 183 è soppresso.

10. (Pensione anticipata) A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari a 2 punti percentuali per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.

11. (Requisito minimo di accesso alla pensione anticipata nel sistema contributivo) Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, può essere conseguito, altresì, al compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia mensile non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.

12. (Adeguamento agli incrementi della speranza di vita) A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per l'accesso attraverso le diverse modalità ivi stabilite al pensionamento, nonché al requisito contributivo di cui al comma 10, trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni; al citato articolo sono conseguentemente apportate le seguenti modifiche:
a.al comma 12-bis dopo le parole "e all' articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni," aggiungere le seguenti: "e il requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica";
b.al comma 12-ter alla lettera a) le parole "i requisiti di età" sono sostituite dalle seguenti: "i requisiti di età e di anzianità contributiva";

c.al comma 12-quater, al primo periodo, è soppressa, alla fine, la parola "anagrafici".

13. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale secondo le modalità previste dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. A partire dalla medesima data i riferimenti al triennio, di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, devono riferirsi al biennio.

14. (esenzioni) Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente articolo continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, nonché nei limiti del numero di 50.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 31 ottobre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 31 ottobre 2011;
c) ai lavoratori che, alla data del 31 ottobre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d) lavoratori che, antecedentemente alla data del 31 ottobre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;
e) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133.

15. Gli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del periodo di esonero di cui alla lettera d) del comma 14, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente articolo. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 50.000 domande di pensione, i predetti Enti non prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al presente comma. Nell'ambito del predetto limite numerico vanno computati anche i lavoratori che intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, congiuntamente del beneficio di cui al comma 14 e di quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, con legge 30 luglio 2010, n. 122, per il quale risultano comunque computati nel relativo limite numerico di cui al predetto articolo 12, comma 5 afferente al beneficio concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012 di cui al presente comma trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al comma 12.

16. (70 anni e coefficienti) Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall' articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ai fini dell'aggiornamento triennale del coefficiente di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 335 del 1995, in via derogatoria a quanto previsto all'articolo 12, comma 12-quinquies del decreto legge 31 maggio 2012, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2013 lo stesso coefficiente di trasformazione è esteso anche per le età corrispondenti a valori fino a 70. Il predetto valore di 70 anni è adeguato agli incrementi della speranza di vita nell'ambito del procedimento già previsto per i requisiti del sistema pensionistico dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, e, conseguentemente, ogniqualvolta il predetto adeguamento triennale comporta, con riferimento al valore originariamente indicato in 70 anni per l'anno 2012, l'incremento dello stesso tale da superare di una o più unità il predetto valore di 70, il coefficiente di trasformazione di cui al comma 6 dell' articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è esteso, con effetto dalla decorrenza di tale determinazione, anche per le età corrispondenti a tali valori superiori a 70 nell'ambito della medesima procedura di cui all' articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata del coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del presente comma anche per età corrispondenti a valori superiori a 70 anni è effettuata con la predetta procedura di cui all' articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Al fine di uniformare la periodicità temporale della procedura di cui all'articolo 1, comma 11 della citata legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni, all'adeguamento dei requisiti di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, gli aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione in rendita, successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019 sono effettuati con periodicità biennale.

17. (mansioni usuranti) Al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modifiche all'articolo 1 ai fini del riconoscimento della pensione anticipata, ferma restando la possibilità di conseguire la stessa ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183:
- l comma 5, le parole "2008-2012" sono sostituite dalle seguenti: "2008-2011" e alla lettera d) del medesimo comma 5 le parole "per gli anni 2011 e 2012" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2011";
- al comma 4, la parola "2013" è sostituita dalla seguente: "2012" e le parole: "con un'età anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di tre unità rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B" sono sostituite dalle seguenti: "con i requisiti previsti dalla Tabella B";
- al comma 6 le parole "dal 1° luglio 2009" e "ai commi 4 e 5" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2011" e "al comma 5";
- dopo il comma 6 è inserito il seguente comma
"6.bis Per i lavoratori che prestano le attività di cui al comma 1, lettera b), numero 1), per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007:
a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unità per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;
b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unità per coloro per per coloro che svolgono le predette attività lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77."
- al comma 7 le parole "comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "commi 6 e 6-bis"
Per i lavoratori di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e continuano a trovare applicazione, per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2012 ai sensi del citato decreto legislativo n. 67 del 2011, come modificato dal presente comma, le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni.

18. (armonizzazioni) Allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente articolo, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonchè dei rispettivi dirigenti, con regolamento da emanare entro il 30 giugno 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituto presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

19. (totalizzazioni) All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2012 le parole ", di durata non inferiore a tre anni," sono soppresse.

20. Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dal presente articolo. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, restano, inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età già adottati, prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento, nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, anche se aventi effetto successivamente al 1° gennaio 2012.

21. (contributo solidarietà fondi speciali) A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 è istituito un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio del predetto Fondo. L'ammontare della misura del contributo è definita dalla Tabella A di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto legge ed è determinata in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l'armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità. Per le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea l'imponibile di riferimento è al lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del pensionamento. A seguito dell'applicazione del predetto contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento pensionistico medesimo, al netto del contributo di solidarietà complessivo non può essere comunque inferiore a 5 volte il trattamento minimo.

22. (aumento contributivo lavoratori autonomi) Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 0,3 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 22 per cento.

23. (revisione contributiva in agricoltura) Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione autonoma dell'INPS sono rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto.

24. (enti previdenziali di diritto privato dei professionisti) In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 31 marzo 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti, che si esprime in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 31 marzo 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni; b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento.

25. (rivalutazione pensioni e norma di salvaguardia) In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 per il biennio 2012 e 2013 è riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino ad una volta il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per cento e ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a due volte il trattamento minimo Inps nella misura del 50 per cento. L'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni e integrazioni, è soppresso. Per le pensioni di importo superiore al trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a due volte il trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

26. (Estensione tutele prestazioni temporanee ai professionisti Gestione separata) A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie sono estese le tutele di cui all'articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

27. (Accantonamento risorse per politiche) Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne. Il Fondo è finanziato per l'anno 2012 con 200 milioni di euro, e a decorrere dall'anno 2013 con 300 milioni di euro. Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concento con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità istitutive del predetto Fondo.

28. (Modalità di accesso graduale e di decontribuzione parziale) Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, costituisce una Commissione composta da esperti e da rappresentanti di enti gestori di previdenza obbligatoria nonché di Autorità di vigilanza operanti nel settore previdenziale, al fine di valutare, entro il 31 dicembre 2012, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e delle compatibilità finanziarie del sistema pensionistico nel medio/lungo periodo, possibili ed ulteriori forme di gradualità nell'accesso al trattamento pensionistico determinato secondo il metodo contributivo rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme devono essere funzionali a scelte di vita individuali, anche correlate alle dinamiche del mercato del lavoro, fermo restando il rispetto del principio dell'adeguatezza della prestazione pensionistica. Analogamente, e sempre nel rispetto degli equilibri e compatibilità succitati, saranno analizzate, entro il 31 dicembre 2012, eventuali forme di decontribuzione parziale dell'aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare a favore delle giovani generazioni, di concerto con gli enti gestori di previdenza obbligatoria e con le Autorità di vigilanza operanti nel settore della previdenza.

29. (Iniziative di promozione della cultura del risparmio previdenziale) Il Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali elabora annualmente, unitamente agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, un programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione previdenziale. A ciò concorrono la comunicazione da parte degli enti gestori di previdenza obbligatoria circa la posizione previdenziale di ciascun iscritto e le attività di comunicazione e promozione istruite da altre Autorità operanti nel settore della previdenza. I programmi dovranno essere tesi a diffondere la consapevolezza, in particolare tra le giovani generazioni, della necessità dell'accantonamento di risorse a fini previdenziali, in funzione dell'assolvimento del disposto dell'art.38 della Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso risorse ordinarie.

30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011, l'istituzione di un tavolo di confronto con le parti sociali al fine di riordinare il sistema degli ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al reddito e della formazione continua.

31. (TFR di importo elevato) In deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 23 luglio 2000, n. 212, sulle indennità di fine rapporto di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1986, n. 917, di importo complessivamente superiore a euro 1.000.000,00, il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali, è determinata in deroga ai criteri indicati nell'articolo 19 del medesimo testo unico n. 917 del 1986, applicando le aliquote per scaglioni di reddito di cui all'articolo 11, comma 1, dello stesso testo unico. Le medesime disposizioni si applicano alle anticipazioni ed agli acconti di importo complessivamente superiore a euro 1.000.000,00. Le disposizioni del presente comma si applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali.

32. All'indennità di fine rapporto complessivamente superiore a euro 1.000.000,00 assoggettato a tassazione ai sensi del comma 1, non si applicano le disposizioni indicate nei commi 30, terzo periodo e 1-bis dell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1986, n. 917, nonché quelle contenute nell'articolo 1, comma 9, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

 

Articolo 34
Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex-ante


1. Le disposizioni previste dal presente articolo sono adottate ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e) ed m), della Costituzione, al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai beni e servizi sul territorio nazionale.

2. La disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che possono giustificare l'introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità.

3. Sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme vigenti:
a) la limitazione del numero di persone che sono titolate ad esercitare un'attività economica in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica attraverso la concessione di licenze o autorizzazioni amministrative per l'esercizio;
a) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;
b) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica;
c) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;
d) la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;
e) la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;
f) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi.
g) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.

4. L'introduzione di un regime amministrativo volto a sottoporre a previa autorizzazione l'esercizio di un'attività economica deve essere giustificato sulla base dell'esistenza di un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità.

5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è tenuta a rendere parere obbligatorio in merito al rispetto del principio di proporzionalità sui disegni di legge governativi e i regolamenti che introducono restrizioni all'accesso e all'esercizio di attività economiche.

6. Quando è stabilita, ai sensi del comma 4, la necessità di alcuni requisiti per l'esercizio di attività economiche, la loro comunicazione all'amministrazione competente deve poter essere data sempre tramite autocertificazione e l'attività può subito iniziare, salvo il successivo controllo amministrativo, da svolgere in un termine definito; restano salve le responsabilità civili e penali per i danni eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività stessa.

7. Le Regioni adeguano la legislazione di loro competenza ai principi e alle regole di cui ai commi 2, 4 e 6.

8. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo le professioni, i servizi finanziari come definiti dall'art. 4 del 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione come definiti dall'art. 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione direttiva 2006 /123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

Articolo 38
Misure in materia di politica industriale
1. All'articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "e per i quali sussiste apposito stanziamento di bilancio" sono soppresse;

b) dopo la lettera c-ter) è aggiunta la seguente lettera: "c-quater) iniziative e programmi di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito dei progetti di innovazione industriale di cui all'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296."

 

 

Articolo 39
Misure per le micro, piccole e medie imprese e per l'internazionalizzazione delle imprese


1. In materia di fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, la garanzia diretta e la controgaranzia possono essere concesse a valere sulle disponibilità del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, fino all'80 per cento dell'ammontare delle operazioni finanziarie a favore di piccole e medie imprese e consorzi ubicati in tutto il territorio nazionale, purché rientranti nei limiti previsti dalla vigente normativa comunitaria. La misura della copertura degli interventi di garanzia e controgaranzia, nonché la misura della copertura massima delle perdite è regolata in relazione alle tipologie di operazioni finanziarie, categorie di imprese beneficiarie finali, settori economici di appartenenza e aree geografiche, con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

2. Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, per ogni operazione finanziaria ammessa all'intervento del Fondo di cui al comma 1, la misura dell'accantonamento minimo, a titolo di coefficiente di rischio, può essere definita con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

3. L'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di cui al comma 1 è elevato a 2 milioni e cinquecentomila euro per le tipologie di operazioni finanziarie, le categorie di imprese beneficiarie finali, le aree geografiche e i settori economici di appartenenza individuati con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Una quota non inferiore [all'80] per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo è riservata ad interventi non superiori a [cinquecentomila] euro d'importo massimo garantito per singola impresa.

4. La garanzia del Fondo di cui al comma l può essere concessa, a titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese da banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri di selezione nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione di detta garanzia.

5. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può essere modificata la misura delle commissioni per l'accesso alla garanzia dovute dai soggetti richiedenti, a pena di decadenza, in relazione alle diverse tipologie di intervento del Fondo di cui al comma 1.

6. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite le modalità e le condizioni per l'eventuale cessione a terzi e la controgaranzia degli impegni assunti a carico del Fondo di cui al comma 1, le cui rinvenienze confluiscono al medesimo Fondo.

7. In materia di patrimonializzazione dei Confidi , al capitale sociale dei confidi e delle banche di cui ai commi 29 e 32 dell'articolo 13 del di. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 possono partecipare, anche in deroga alle disposizioni di legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione, imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed enti pubblici e privati, purché le piccole e medie imprese socie dispongano almeno della metà più uno dei voti esercitabili nell'assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata all'assemblea.

8. All'articolo 14, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 18, le parole "31 dicembre 2011, sono sostituite dalle parole: "30 giugno 2012";
b) al comma 20, le parole "30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "il 30 aprile 2012".

 

 

Articolo 40
Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese


1. In materia di semplificazione degli adempimenti per la registrazione dei clienti nelle strutture ricettizie, al comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, le parole: "I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo, In alternativa, il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti di cui al comma i sono altresì tenuti a comunicare entro le ventiquattrore successive all'arrivo, alle questure territorialmente competenti le generalità delle persone alloggiate mediante l'invio dei dati contenuti nella predetta scheda con mezzi informatici o telematici secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali."

2. Per la riduzione degli oneri in materia di privacy, sono apportate le seguenti modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
a) all'articolo 4, comma 1, alla lettera b), le parole "persona giuridica, ente od associazione" sono soppresse e le parole "identificati o identificabili" sono sostituite dalle parole "identificata o identificabile".
b) All'articolo 4, comma 1, alla lettera i), le parole "la persona giuridica, l'ente o l'associazione" sono soppresse.
c) Il comma 3-bis dell'articolo 5 è abrogato.
d) Al comma 4, dell'articolo 9, l'ultimo periodo è soppresso.
e) La lettera h) del comma i dell'articolo 43 è soppressa.

3. Allo scopo di facilitare l'impiego del lavoratore straniero nelle more di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, dopo il comma 9 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è inserito il seguente comma:
"9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di venti giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.

a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalità previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4, e dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso."

4. In materia di semplificazione degli obblighi di tenuta ed annotazione del registro dei lavoratori, al comma 3 dell'articolo 39 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole "entro il giorno 16", sono sostituire con le seguenti: "entro la fine".

5. In materia di bonifica dei siti inquinati, per semplificare gli adempimenti delle imprese, al comma 7 dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: " Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza di cui al periodo precedente, che presentino particolari complessità a causa della natura della contaminazione, degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o dell'estensione dell'area interessata dagli interventi medesimi, il progetto può essere articolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive." Al comma 9 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole "con attività in esercizio" sono soppresse. Possono essere altresì autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche, purchè non compromettano la possibilità di effettuare o completare gli interventi di bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di prevenzione dei rischi.

6. Al fine di semplificare gli adempimenti delle imprese di auto-riparazione, il decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 30 luglio 1997, n. 406 - Regolamento recante le dotazioni delle attrezzature e delle strumentazioni delle imprese esercenti attività di autoriparazione, è abrogato.

7. In materia di semplificazione degli adempimenti amministrativi di registrazione C.O.V. (Composti Organici Volatili) per la vendita dei prodotti ai consumatori finali, all'articolo 2, comma 1, lett. o) del decreto legislativo 27 marzo 2006 n. 161, le parole "o per gli utenti" sono soppresse.

8. In materia di semplificazione dello smaltimento dei rifiuti speciali per talune attività, i soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo (CER 180103: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, sino all'impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi della normativa vigente. L'obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all' articolo 193 del medesimo decreto. I formulari sono gestiti e conservati con modalità idonee all'effettuazione del relativi controlli così come previsti dal predetto art. 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma.