Stiamo denunciando da qualche mese una grave ed evidente illegittimità incostituzionale, che si stà perpetrando a danno dei dipendenti pubblici regionali e di tutti i cittadini lucani, in merito alla disciplina PO-AP (posizioni organizzative e di alta professionalità) approvata con Delibera della Giunta Regionale n.1662 del 22 dicembre 2015.
Infatti la disciplina definisce criteri di valutazione e assegnazione delle su citate posizioni del tutto arbitrari e discrezionali, da parte dei dirigenti generali e di ufficio, attribuendo a questi ultimi ben 45 punti su 100, senza l’esplicitazione di alcun parametro e/o criterio oggettivo, trasparente, imparziale.
In tal senso citando, a supporto dei contenuti esplicitati nell’articolato del disciplinare, gli art. 8, 9 e 10 del C.C.N.L. del 31.03.1999 e l’art. 10 del C.C.N.L. del 22.01.2004, si ritiene di legittimare quanto “genericamente” contenuto all’art. 6 della disciplina di cui trattasi: “Il Dirigente generale e il Dirigente dell’Ufficio interessato effettuano la valutazione delle istanze integrando, ove ritenuto necessario al fine di acquisire ulteriori elementi informativi non desumibili dalle stesse, gli elementi di giudizio attraverso un colloquio con il candidato”, e quanto stabilito nell’Allegato alla disciplina, cioè la tabella dei punteggi.
Dunque l’assoluta genericità e discrezionalità dei criteri di valutazione in capo ai Dirigenti (molti dei quali nominati senza aver superato alcun regolare concorso o mediante concorsi “ad personam”, secondo un’ormai consolidata prassi), in assenza di indicatori e parametri, oggettivamente riscontrabili, conferisce una palese illegittimità al regolamento proposto, poiché è in evidente contrasto con quanto disposto dal D.Lgs.n.150/2009, che, d'altronde si pone in continuità con criteri assolutamente oggettivi e trasparenti, già contenuti nella disciplina contrattuale e normativa del C.C.N.L., riguardo precisi vincoli per i regolamenti delle amministrazioni in sede di predisposizione della disciplina organica e di dettagli in materia di conferimento degli incarichi stessi.
Ribadiamo ancora una volta che all’art. 11 del suddetto Decreto “La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei princìpi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m) , della Costituzione”.
Soprattutto all’art. 25, comma 2, si dispone che “La professionalità sviluppata ed attestata dal sistema di misurazione e valutazione costituisce criterio per l’assegnazione di incarichi e responsabilità secondo criteri oggettivi e pubblici”, comprovati da oggettivi riscontri contenuti nel curriculum professionale di ciascuno, che, pertanto, costituisce, legittimamente, l’unico criterio oggettivo, trasparente e validato di valutazione.
A tutto ciò si aggiunge un motivato timore che le PO e le AP vengano classificate non secondo l’effettiva complessità dei processi operativi, specialistici e gestionali, come previsto dall’art. 2 della Disciplina approvata, ma subordinatamente a chi vengono attribuite (come avvenuto in occasione della trascorsa assegnazione di tali incarichi,, quando PO di grado A sono state artificiosamente declassate a B e viceversa, secondo criteri di amicizia, appartenenza e obbedienza); mentre è ampiamente risaputo che l’assoluta discrezionalità consente di assegnare tutte le AP esclusivamente in base a criteri di clientela e/o appartenenza politica. Altresì quale ruolo svolgono le PO fiduciarie attestate agli assessorati e le tante/troppe PO assegnate alle Direzioni Generali?
Tale consuetudine a un’assoluta discrezionalità, infine, viene attuata in ogni settore e circostanza; eclatante è il caso dell’ultimo concorso per dirigenti espletato presso Il Consiglio Regionale : i due vincitori (vincitrici) sono stati immediatamente nominati dirigenti in Uffici, anche strategici, della Giunta Regionale, attuando di fatto un ruolo unico che, al contrario, continua a essere inattuato per tutto il resto. Dunque, se tale ruolo unico non è vigente, queste assegnazioni sono illegittime e vanno revocate.
Riteniamo che le questioni denunciate siano di evidente rilievo e che il controllo e la tutela della legalità e dell’imparzialità nell’operato di una pubblica amministrazione rappresenti uno dei compiti irrinunciabili di un sindacato che si rispetti. Perciò l’USB continuerà a impegnarsi in ogni modo e con ogni mezzo possibile in tali azioni di informazione, di denuncia e di lotta, nell’interesse dei lavoratori e di tutti i cittadini lucani, rammaricandosi al contempo dell’assenza e dell’indifferenza mostrata da tutti i consiglieri regionali, che per primi dovrebbero vigilare su tali fatti e tutelare il bene comune, pur se ripetutamente infornati e sollecitati.