Ci risiamo! Di nuovo l’Amministrazione torna all’attacco sulle assenze per l’espletamento delle visite specialistiche, esami diagnostici e terapie. Con il pretesto di contrastare il fenomeno dell’assenteismo si sta portando un ulteriore attacco al diritto alla cura e alla prevenzione della salute. Stavolta l’occasione viene colta interpretando in maniera confusa la circolare n° 2/2014 della funzione pubblica. Questa circolare pretende di chiarire le supposte novità introdotte dalla L.125/2013 che modifica l’art. 55 septies, comma 5ter del D.lgs. 165/2001.
L’articolo prima della modifica:
5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.
L’articolo dopo la modifica:
5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici (il permesso è giustificato) mediante la presentazione di attestazione (anche in ordine all'orario) rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione (o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica).
E’ del tutto evidente che la variazione non giustifica l’ulteriore richiesta da parte dell’Amministrazione del certificato del medico curante, né tantomeno dell’invio della visita domiciliare di controllo a verifica di uno stato di malattia inesistente. Vista la natura della prestazione specialistica, spesso a carattere preventivo, la quale prescinde da una connessione con una patologia in atto, si può configurare come reato sia la richiesta che il rilascio del certificato per stato di malattia; inoltre vorremmo evidenziare che richiedere la visita fiscale per quel giorno potrebbe configurarsi come ingiustificato aggravio di spesa per l’Amministrazione, poiché a seguito della comunicata assenza del dipendente, non avrebbe prognosi da convalidare.
Ribadiamo che il solo giustificativo da esibire è:
LA PRESENTAZIONE DI ATTESTAZIONE, ANCHE IN ORDINE ALL’ORARIO, RILASCIATA DAL MEDICO O DALLA STRUTTURA, ANCHE PRIVATI, CHE HANNO SVOLTO LA VISITA O LA PRESTAZIONE O TRASMESSA DA QUESTI ULTIMI MEDIANTE POSTA ELETTRONICA. Come L.125/2013 su citata, e chiarito dai vari pareri della Funzione Pubblica.
A seguito del persistere dell’atteggiamento da parte dell’ Amministrazione nell’accrescere e ampliare le difficoltà alla prevenzione e cura della salute, è necessario da parte dei lavoratori pretendere la corretta applicazione della norma non accettando in maniera acritica l’interpretazione unilaterale dell’ Amministrazione con la richiesta di illeciti certificati medici.