COMUNICATO SINDACALE DEL 25/01/2021
USB P.I. Regione Lazio
ANCHE LA CORTE COSTITUZIONALE BOCCIA LE POLITICHE DEL PERSONALE DELLA GIUNTA ZINGARETTI
TFS: il Tribunale di Roma da ragione anche ad un secondo consistente gruppo di lavoratori sostenuti da USB
Si ripristini immediatamente l’integrazione regionale al TFS a tutti i lavoratori !
Con il comunicato del 03 agosto 2020 davamo contezza della assurda decisione, formalizzata nell’Atto di Organizzazione del 23/07/2020, n. G08769, del Direttore regionale agli Affari Istituzionali Personale e Sistemi Informativi di sospendere i regolamenti riguardanti il TFS di Giunta e Consiglio.
A distanza di pochi mesi dagli eventi è intervenuta la Corte Costituzionale che, con sentenza 244/2020, depositata il 24/11/2020, in allegato, ha suffragato pienamente la nostra critica anche nel merito delle questioni di legittimità costituzionali sollevate dalla Corte dei Conti.
Infatti, l’Atto Organizzativo in parola, secondo il suo autore, trovava la sua ragione di esistenza nella circostanza che la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Lazio -, aveva sollevato dei dubbi in ordine alla possibilità per il legislatore regionale di introdurre norme in materia previdenziale, in ragione dei quali aveva anche chiesto di indicare l’eventuale norma di legge regionale in base alla quale sono stati adottati i regolamenti innanzi menzionati, e nella decisione della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l’ Emilia Romagna – che, con ordinanza n. 50/2019/PARI , aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale, per violazione dell’art. 117, comma 2, lettera o), da parte di norme regionali di primo grado che, come quelle regolamentari adottate dalla Regione Lazio, prevedono una integrazione a carico delle Regioni al TFS dei dipendenti regionali.
Ora, nella certezza che alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Lazio - gli sia stata fatta recapitare la norma di legge regionale di integrazione al TFS per i dipendenti regionali che, qualche decennio dopo la sua entrata in vigore, fu coinvolta, tra le altre, nel cosiddetto processo di delegificazione “all’amatriciana” di cui la stessa Corte sembra non essersene accorta, a togliere ogni dubbio in ordine alla sua legittimità è intervenuta la Corte Costituzionale.
I Giudici della Consulta, nel ritenere non fondate, tra le altre, le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riguardo all’art. 117, secondo comma, lettere l) e o), Cost., hanno tratteggiato minuziosamente il complesso quadro normativo di riferimento, a partire dalla legge 8 marzo 1968, n.152 ( Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti Locai), che ha previsto l’erogazione dell’indennità premio di fine servizio per i dipendenti del comparto locale, laddove il D.P.R. 29 dicembre 1973, n.1032, (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), ha disciplinato l’indennità di buonuscita per i dipendenti statali, specificando la diversità di calcolo dei due istituti, aventi carattere di retribuzione differita e natura previdenziale, a svantaggio dei dipendenti degli enti locali, che ha giustificato l’intervento normativo delle Regioni che si proponevano di equiparare il trattamento di fine servizio, spettante ai dipendenti regionali, con l’indennità di buonuscita erogata agli altri dipendenti pubblici, compensando la differenza economica con l’istituto dell’integrazione regionale a carico dei bilanci delle Regioni, sino alla legge 24 dicembre 2012, n.228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”, tuttora vigente, che ha consolidato il duplice regime che si era venuto a formare negli anni, di tipo pubblicistico per i dipendenti assunti prima del 2001, corrispondente al TFS, e di tipo privatistico per i dipendenti assunti a partire dal 1°gennaio di tale anno, costituito dal TFR.
La permanenza di questa disciplina che affianca regimi diversi ha comportato che, in ambito regionale, la previsione dell’integrazione regionale al TFS sia rimasta inalterata per i dipendenti assunti prima del 2001 – che non avevano optato per il nuovo regime del TFR e che, quindi, continuano a fruire del trattamento di servizio di tipo pubblicistico – e che i dipendenti statali, assunti entro la medesima data, continuano a godere della più consistente indennità di buonuscita.
La Corte Costituzionale sul punto è stata chiarissima: “Si tratta, a ben vedere, di una integrazione destinata a cessare parallelamente all’estinguersi del TFS”.
In definitiva, la Corte Costituzionale ha informato la sua decisione al principio di UGUAGLIANZA ancora presente nella Carta Costituzionale e che, evidentemente, per la Giunta Zingaretti e i dirigenti al suo seguito, è oramai un concetto desueto, se non addirittura negletto.
Non a caso è di pochi giorni fa l’ennesima sentenza, in allegato, emessa, a seguito di un nuovo ricorso proposto da un numeroso gruppo di lavoratori e sostenuto anche in quest’occasione dalla nostra organizzazione sindacale, dal Tribunale di Roma che ha confermato il diritto dei dipendenti regionali ad usufruire dell’integrazione regionale al TFS.
In considerazione delle numerose richieste che altri dipendenti regionali in queste ore stanno facendo pervenire ai nostri delegati sindacali di voler proporre ricorso, con il sostegno dell’USB, per vedersi riconosciuto il proprio diritto all’integrazione regionale al TFS, si riportano, in allegato, i nominativi dei delegati sindacali a cui richiedere le informazioni in proposito.
In ogni caso, è venuto il momento che la Giunta Zingaretti decida di rispettare la sentenza della Corte Costituzionale e le innumerevoli sentenze di primo grado del Tribunale di Roma e ripristini immediatamente l’integrazione regionale al TFS a tutti i lavoratori !
USB
IL SINDACATO CHE LOTTA PER
IL DIRITTO E LA DIGNITA’ DI TUTTI I LAVORATORI