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PRECARI PUGLIA

LSU: a Latina il Giudice condanna i Comuni e il Ministero

Bari,

 

Riceviamo e pubblichiamo un importante comunicato dalla Federazione Nazionale delle RdB

relativo ai ricorsi legali dei

Lavoratori Socialmente Utili

 

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Vinti i ricorsi dei LSU per il riconoscimento

del rapporto di lavoro presentati

dallo Studio Legale RdB.

                                                                                

 

Il Tribunale di Latina sezione Lavoro con due sentenze emesse dal giudice A. Gatani, in data 15.05.2009, ha riconosciuto il rapporto lavorativo di fatto, ex art  2126 c.c, dal 30.06.1998 al 30.06.2001 a 26 LSU, riconducibile alle mansioni di collaboratore scolastico, inquadrabili nella categoria A 3 del CCNL di Settore, in luogo del progetto di LSU, condannando i comuni di Sezze e Sonnino in solido con il Ministero Pubblica Istruzione alla corresponsione delle conseguenti differenze contributive e retributive maturate.

 

Per la prima volta in Italia viene riconosciuto il rapporto di lavoro di fatto e finalmente hanno fatto giustizia a quei lavoratori che sono stati utilizzati supplendo i vuoti organici degli enti; sono stati sottoposti ad ordini di servizio, a sanzioni disciplinari, hanno svolto attività estranee ai progetti, determinando l’instaurarsi di un vero rapporto di lavoro subordinato con gli  enti utilizzatori.

 

Due sentenze molto importanti su ricorsi presentati dall’Avvocato  Ruggero Mantovani - studio legale della federazione nazionale RdB.

 

L’istituto dei Lavori Socialmente Utili (LSU), inizialmente, fu attivato per dare una risposta “etica” alla polemica della cassa integrazione e della mobilità lunga. In sintesi, si contestava che, lavoratori espulsi dai circuiti produttivi, potessero percepire un reddito, anche per lunghi periodi, senza dare in cambio una prestazione lavorativa. In questo senso, si diede facoltà alle Amministrazioni pubbliche, nonché alle cooperative sociali, di poter richiedere personale che percepiva l’indennità previdenziale, da adibire in progetti, delimitati nel tempo, finalizzati ad obiettivi di pubblica utilità.

Tale prestazione, per non arrecare turbativa al mercato del lavoro, però non poteva essere sostitutiva di personale contrattualizzato, cioè doveva essere di supporto o aggiuntiva a quella svolta per i compiti istituzionali.

Le cose, però, sono andate diversamente.

Infatti, le Pubbliche Amministrazioni di fronte alla possibilità di poter utilizzare personale, pagato dal Fondo Nazionale per l’Occupazione, hanno coperto i vuoti di organico, affidando compiti d’istituto, anche in servizi essenziali, agli LSU.

La maggior parte impiegati dagli Enti Locali, ma non dovevano essere impiegati a copertura di carenze di organico e comunque in servizi istituzionali dell'ente e/o in servizi che l'ente potrebbe e avrebbe potuto dare in appalto a terzi.

 

Finalmente dopo anni il primo precedente giurisprudenziale che sanziona la P.A

e riconosce il valore del lavoro che i LSU/LPU hanno per anni garantito,

malgrado sottopagati e sfruttati.

 

Le RdB sosterranno con l’Avv. Mantovani tutti i lavoratori che,

ricorrendone le condizioni sopra citate,

vorranno presentare analogo ricorso.