Al Dirigente Provinciale Comando VVF Ragusa
Ing. Aldo Comella
E,p.c. Al Direttore Regionale VVF Sicilia
Ing. Giovanni Fricano
Al Signor Prefetto di Ragusa
Dott. ssa Maria Carmela Librizzi
Ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali
Di Diretta collaborazione Capo Dipartimento
Prefetto Darco Pellos
Ai Coordinatori Nazionali Regionali USB
A Tutto il Personale Vigili del Fuoco Ragusa
Oggetto: Informativa numeri Minimi. Nota n. 001652/01.03.2016.
Con riferimento alla nota riflettente l’oggetto a firma della S.V., si ribadisce in linea generale il rispetto delle normative vigenti in materia di dotazione organiche e la conseguente attuazione numeri minimi inerenti l’espletamento del soccorso tecnico urgente nella provincia di Ragusa (Dlgs 217/2005, DPR 64/2012, CCNL , Decreto Capo del CNVVF n. 100/03.08.2015, Circolare Capo CNVVF0014958/02.12.2010.).
Per quanto sopra espresso, si ribadisce che tutte le qualifiche funzionali, ed in particolare del Capo Reparto e del Capo Reparto Esperto, concorrono alle attività connesse al soccorso tecnico urgente assicurando l’intervento delle squadre operative e del coordinamento delle attività di soccorso recandosi sul luogo dell’intervento così come previsto all’articolo 11 comma 3 al Dlgs 217/2005.
Si ribadisce inoltre che, l’uso della qualifica di Vigile Coordinatore non può essere usata, prioritariamente, per sostituire la figura professionale del Capo Squadra e del Capo Squadra Esperto, in quanto in contrasto con la normativa vigente. Il Vigile Coordinatore, non può svolgere in modo continuativo una mansione superiore, a tale figura non è attribuita la qualifica indispensabile per l’esercizio di Ufficiale di Polizia Giudiziaria. Giova ricordare che, l’articolo 4 comma 2 del Dlgs 217/2005 cita espressamente: omiss… Il vigile del fuoco coordinatore , nel corso delle attività operativa, sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il capo squadra.
Pertanto si rende necessario l’uso del Vigile Coordinatore solo ed esclusivamente durante le operazioni di soccorso tecnico urgente. Si evidenzia pertanto che in tale bozza venga eliminato, come invece previsto dalla S.V., l’uso del VFC. Si suggerisce altresì che per la compilazione del foglio di servizio (articolo 24 DPR. 64/2012) da parte del Capo turno Centrale e in accordo con il Funzionario di Guardia, bisogna individuare in anticipo tutte le figure professionali fondamentali esistenti in servizio, Capo Squadra o in alternativa, in richiamo straordinario.
In assenza di quest’ ultimo, potrà essere inserito il Capo Reparto. In ultima ipotesi e solo ed in maniera esclusiva e non preventiva si potrà utilizzare tale figura.
Si rammenta che in atto vi è uno stato di agitazione provinciale indetto dalla scrivente Organizzazione Sindacale, quindi riteniamo opportuno condividere tutto quanto è inerente l’organizzazione generale del lavoro dopo l’eventuale risoluzione della vertenza locale.