Al dirigente dei VVF di GORIZIA
ing. Alessandro Giuseppe GRANATA
e p.c. Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Capo Dipartimento
Prefetto Salvatore Mario MULAS
Tramite:
Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento
Capo del Gabinetto del Capo Dipartimento
Viceprefetto Roberta LULLI
Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Vice Capo Dipartimento Vicario
ing. Fabio DATTILO
Al responsabile dell'ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali
dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI
Oggetto: contestazione OdG n°97 del 12 agosto 2019. Personale Operativo a disposizione per servizi d’Istituto – integrazione del foglio di servizio.
La scrivente Organizzazione Sindacale, in riferimento all’oggetto, chiede il rispetto dell’Orario Ordinario di Lavoro come previsto dall’art 7 comma 1 del DPR del 7 maggio 2008.
Premesso quanto da voi scritto: “a decorrere dal turno diurno del 13 agosto p.v. venga adottato il nuovo foglio di servizio, che si allega al presente OdS nel quale i signori Capi Turno indicheranno, nel rispetto del criterio di rotazione il personale (una unità per sede) munito di patente ministeriale VF di cat. 2 o superiore che all’occorrenza dovrà con immediatezza essere reso disponibile all’invio fuori sede per lo svolgimento del servizio d’Istituto. Nella nuova posizione del foglio di servizio denominata “servizio d’istituto”. Verrà indicato il personale che nel turno di servizio dovrà essere destinato a servizi d’istituto, quali ritiro mezzi, commissioni, missioni fuori sedi, ecc… Le missioni fuori sede potranno protrarsi anche per più giorni”. [omissis, OdG 97 del 12 agosto 2019]
Si ricorda che non è previsto da nessuna norma contrattuale che Lei, in qualità di datore di lavoro, possa minimamente decidere sul tempo libero dei lavoratori del Corpo Nazionale.
A tale riguardo si ricorda che i Vigili del Fuoco in deroga all’orario ordinario di lavoro ogni turno di servizio lavorano già due (2) giorni lavorativi - per questo hanno, ad esempio diritto alla mensa – quindi già di loro rendono una prestazione superiore a quanto previsto per legge pur mantenendo il vincolo delle 36 ore settimanali.
Quindi la sua disposizione è una palese violazione di quanto previsto dalla norma generale di questo paese.
La scrivente le suggerisce di ritirare immediatamente tale disposizione o eventualmente modificarla, sottolineando che durante il turno ordinario di lavoro, qualora necessiti un servizio d’istituto, il personale adoperato sarà impiegato entro i limiti previsti proprio dal suo orario di lavoro e che, qualora vi sia un servizio d’istituto dove sia evidente che l’utilizzo del personale sia necessario per un periodo che sfora l’ordinario, il personale impiegato deve essere scelto in base alla disponibilità resa (ad libitum) dallo stesso e con il pagamento di quanto è spettante.
La Scrivente Organizzazione Sindacale in ragione di quanto esposto ricorda l'impossibilità di commettere atti pregiudizievoli a quanto contestato onde evitare che la scrivente Organizzazione Sindacale dichiari uno stato d’agitazione di categoria – con volontà di promuovere lo sciopero provinciale della categoria Vigili del Fuoco – facendo richiesta del tavolo di conciliazione ai sensi della Legge 146/90 e/o legge 83/2000 e successive modifiche.
Sicuri di un sollecito riscontro si rimane in attesa.