Il congedo dei genitori, nella nuova stesura inserita nell’art. 44 del CCNL Funzioni Centrali, periodo 2016-2018, assume una rilevanza retributiva, ai fini del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, differente rispetto al passato. Dalla lettura del vigente contratto, si ritiene che a chi usufruisce del periodo di astensione facoltativa dal lavoro per maternità, primi trenta giorni, art. 32, c. 1, D. Lgs. n. 151/2001, e del periodo di congedo per malattia figlio, art. 47, D. Lgs. n. 151/2001 (trenta giorni), spettino oltre all’intera retribuzione fissa mensile, comprensiva dell’indennità di agenzia e dell’indennità di posizione organizzativa di cui all’art. 28 anche i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa.
L’USB e le RSU di diverse DP del Piemonte stanno chiedendo con forza il riconoscimento di tale trattamento giuridico-economico, scontrandosi con l’opposizione della parte pubblica, che, spogliandosi delle proprie autonome responsabilità, in assenza di specifiche disposizioni integrative, unitamente al mancato recepimento, in forma esplicita, di tali aspetti negli accordi nazionali sui Fondi 2016-2017, non ritiene di applicare tale principio normativo, in spregio alla tutela piena della maternità e paternità.
Sull’argomento, USB già in data 24/06/2019, e con sollecito del 24/07/2019, ha chiesto alla DR Piemonte di rispettare il dettato contrattuale, e dare indicazioni conseguenti a tutte le DP. Ha, altresì, coinvolto in un interessamento fattivo il CUG e reso consapevole la stessa Direzione Centrale Risorse Umane.
Ad oggi, tutto tace.
Riteniamo, pertanto, gravi i silenzi della DR Piemonte e della stessa Direzione Centrale, nonchè l’assenza di un adeguamento al dettato contrattuale da parte dell’amministrazione.
Le OO.SS. complici, che, firmatarie di un CCNL complessivamente molto scadente e peggiorativo, non ci risulta che stiano esigendo nelle trattative nazionali sui Fondi il recepimento di diritti così importanti a favore della maternità e paternità, salvo poi, a livello locale, inscenare la farsa dell’indignazione e…. declinare alla controparte responsabilità anche proprie, trattandosi di applicazione di accordi e scelte condivise !!!!!