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Scuola

Sciopero durante gli scrutini: circolari e lettere

Nazionale,

L'USB Scuola ha scritto a tutti gli Uffici Scolastici Regionali e ai Dirigenti Scolastici

 

in allegato la circolare del Ministero per lo sciopero breve dei docenti

 

www.istruzione.it/web/istruzione/prot5517_11

 

e per il personale ATA per l'intera giornata

 

www.istruzione.it/web/istruzione/prot5521_11

 

  1. Ai sensi dell’art. 2 comma 6, della legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modifiche ed integrazioni : Le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi di cui all'articolo 1 sono tenute a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno 5 giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione degli stessi; debbono inoltre, garantire e rendere nota la pronta riattivazione del servizio, quando l'astensione dal lavoro sia terminata.” E' indispensabile, dunque, che il Ministero e parimenti i Dirigenti Scolastici diano comunicazione “agli utenti” dello sciopero proclamato durante gli scrutini, uno dei momenti fondamentali dell’attività didattica: la valutazione complessiva dell'anno di studi.

In merito la Commissione di Garanzia (nota prot. N° 1305 del 17 giugno 2010 in allegato) rispose, già lo scorso anno, alla nostra segnalazione ritenendola fondata e meritoria di un incontro con l'Amministrazione.

 

Inoltre, nelle stesse giornate in cui è stato proclamato lo sciopero da parte dell’USB, è stato proclamato nel comparto scuola uno sciopero dal Sindacato Cobas scuola, ma per l’intera giornata. Lo scorso anno, diversi Istituti hanno dato un’unica comunicazione interna a mezzo circolare, non specificando le diverse modalità di adesione allo sciopero proposte e producendo quindi disorientamento tra i lavoratori. Si richiede a codesto spett. Ufficio Scolastico di richiamare le Istituzioni scolastiche sulla necessità di emanare due distinte comunicazioni interne in modo che risulti chiaramente la possibilità di aderire allo sciopero breve, proposto dall’USB Scuola.

  1. La trattenuta economica sullo stipendio del personale aderente allo sciopero breve deve essere rapportata all’effettiva durata oraria dell’astensione dal lavoro, calcolata sulla base di quanto stabilito nel calendario delle attività e della durata dell’attività funzionale dalla quale ci si è astenuti. La trattenuta verrà registrata sul sito del Ministero del Tesoro (<link http: www.spt.mef.gov.it western>www.spt.mef.gov.it) come indicato nella nota allegata. In occasione dello sciopero dello scorso anno, ci sono giunte diverse segnalazioni da parte di lavoratori a cui i Dirigenti Scolastici hanno negato la procedura di calcolo su base oraria, procedendo ad una trattenuta stipendiale pari all’intera giornata lavorativa. Ciò è stato oggetto di contenziosi, risolti a favore del lavoratore.

In quell'occasione chiedemmo l'intervento degli USR e, in particolare in Emilia Romagna, l’USR diramò una apposita nota di chiarimenti sulla modalità di trattenuta da praticare (Prot. AOODRER n. 7109 /A.26, del 15 giugno 2010 in allegato). Si richiede a codesto spett. Ufficio di richiamare all’attenzione degli Istituti scolastici l’obbligo di attenersi alla normativa e di dare istruzioni alle segreterie affinché, in presenza di un’adesione allo sciopero breve, venga praticata una trattenuta oraria corrispondente all’effettiva astensione dal lavoro.

 

  1. Ci risulta che diversi Istituti Scolastici hanno calendarizzato le operazioni di scrutinio finale in giorni precedenti il termine delle lezioni fissato dal calendario regionale. In alcuni casi, tali decisioni vengono giustificate con l’adozione da parte dell’Istituto di un calendario scolastico differente da quello regionale. Ciò risulta illegittimo in quanto ai sensi dell’art. 117, comma 3, e 118 della Costituzione e dell’art. 138, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 112/1998 – la determinazione del calendario scolastico (ed, in particolare, la data di inizio e di fine delle lezioni) è demandata in via esclusiva alla competenza delle Regioni.

In ogni caso, si richiede a codesto Ufficio di richiamare l’attenzione di ogni Istituto Scolastico circa il divieto di calendarizzare operazioni di scrutinio nei giorni precedenti il termine delle lezioni, così come fissato dai calendari regionali, in quanto gli scrutini finali non possono svolgersi prima della data del termine delle lezioni, al fine di garantire la valutazione complessiva degli alunni.

 

  1. Durante lo sciopero dello scorso giugno 2010, ci sono state segnalate situazioni nelle quali il Dirigente Scolastico, dopo la proclamazione dello sciopero, ha spostato gli scrutini delle classi finali nei giorni in cui era previsto lo sciopero. Non essendo possibile aderire ad uno sciopero in occasione di scrutini di classi finali, si è verificato un danno evidente all’esercizio del diritto di sciopero.

Si richiede a codesto spett. Ufficio Scolastico Regionale di richiamare l’attenzione degli istituti Scolastici al divieto di apportare modifiche al calendario degli impegni nel periodo che va dalla proclamazione dello sciopero allo svolgimento dello stesso, così come chiarito dalla nota già menzionata della Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali alla scrivente O.S. che ravvisava, in tali comportamenti, un contegno “qualificabile come condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori”.

 Sicuri di un pronto intervento di quest'Ufficio presso gli Istituti Scolastici, riassumiamo le nostre richieste/segnalazioni, affinchè:

 

  1. vengano emanate correttamente le circolari informative sugli scioperi, comprendenti le diverse possibili modalità di adesione;

  2. si proceda ad una corretta rilevazione dell’astensione oraria in occasione dello sciopero breve e alla corrispondente trattenuta economica;

  3. si rispettino i calendari regionali e si fissino le operazioni di scrutinio dopo il termine delle lezioni;

  4. ci si astenga da modifiche del calendario degli impegni di fine anno di ogni singolo istituto a seguito della proclamazione dello sciopero.

La presente è da ritenersi quale formale diffida a quelle Istituzioni Scolastiche che, pur informate, continuino in comportamenti scorretti e lesivi dei diritti dell'utenza e dei lavoratori.

 

In caso di comportamenti difformi e lesivi da parte delle singole Istituzioni Scolastiche, la scrivente Organizzazione Sindacale intraprenderà ogni azione legale volta al rispetto della normativa vigente.


Roma 1 giugno 2011                      USB SCUOLA