Come nel caso del “DDL semplificazioni” del Governo Monti, anche questo contiene un intero capo (il secondo) dedicato alla “Semplificazione di adempimenti formali in materia di sicurezza sul lavoro”, che riportiamo a seguire.
Anche in questo caso si vuole “semplificare” la normativa relativa alla tutela della salute e della sicurezza (soprattutto il D.Lgs.81/08), andando ovviamente a ridurre le garanzie per i lavoratori.
Non si capisce infatti per quale motivo si debba semplificare una legge dello stato sulla tutela di salute e sicurezza, quando già ora tale legge si dimostra, almeno in parte, insufficiente a garantire tale tutela.
Questo in un paese che conta un numero elevatissimo di morti sul lavoro (quattro al giorno), di infortuni e di malattie professionali e che è tra i primi in Europa per fenomeno infortunistico.
E’ necessario fare ulteriori sconti sugli obblighi per la tutela dei lavoratori?
Analizziamo le modifiche proposte, quelle e sono prevalenti che hanno un impatto negativo.
L’articolo 6 del DDL propone una “semplificazione”, cioè una riduzione, degli adempimenti relativi alla informazione e formazione e alla sorveglianza sanitaria “applicabili alle prestazioni che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell’anno solare di riferimento”, tenendo però conto “mediante idonee attestazioni, degli obblighi assolti dallo stesso o da altri datori di lavoro nei confronti del lavoratore durante l’anno solare in corso”. L’idea è quella che se un lavoratore che esegue lavorazioni di breve durata ha già svolto formazione e sorveglianza sanitaria presso un altro datore di lavoro nel corso dell’anno, ne possa essere esonerato. Innanzitutto lascia perplessi che la formazione e la sorveglianza sanitaria pregresse vengano verificate “mediante idonee attestazioni”. Di cosa si tratta di autocertificazioni del datore di lavoro? Sappiamo bene che valore abbiano le autocertificazioni... In ogni caso la formazione e la sorveglianza sanitaria non possono che essere specifiche della attività lavorativa svolta e quindi dal relativo profilo di rischio e non possono essere “barattate” con altre relative ad altri fattori di rischio. Ad esempio un lavoratore che ha lavorato in un settore in cui il fattore di rischio è l’utilizzo di videoterminali, sarà stato formato e visitato in funzione di tale fattore di rischio. Ma se successivamente di trova a lavorare esposto ad altri fattori di rischio (movimentazione dei carichi, rischio chimico, ecc.), non sarà “coperto” dalla formazione e sorveglianza sanitaria precedentemente svolta.
L’articolo 7 del DDL prevede l’eliminazione dell’obbligo di redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) da parte del datore di lavoro committente per le attività in appalto, nel caso di “settori di attività a basso rischio infortunistico” (da definire con successivo Decreto Ministeriale), da sostituire con la nomina di “un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento”. Tale “semplificazione” deriva da quella già prevista dal DDL del governo Monti.
In attesa di sapere quali siano i “settori di attività basso rischio infortunistico” mettiamo in evidenza che la gestione delle interferenze tra ditte appaltanti e appaltate tramite un “supervisore” anziché tramite un documento formale (a firma del datore di lavoro o di un dirigente) comporterà: una minore efficacia nella definizione delle misure di prevenzione e protezione, lasciate alla libera interpretazione del supervisore, anziché a una rigorosa valutazione dei rischi; uno scarico di responsabilità dal datore di lavoro committente (che non dovrà più redigere e firmare nessun DUVRI) al supervisore, che si troverà l’unico responsabile della gestione dei rischi da interferenze; l’impossibilità per il supervisore (per motivi legati alla sua presenza nel tempo e nello spazio) di effettuare un assiduo e costante controllo delle attività appaltate.
Sempre l’articolo 7 del DDL prevede la possibilità di non redigere il DUVRI per attività appaltate “la cui durata non sia a superiore ai dieci uomini-giorno”, innalzando il limite attuale di due giorni, senza considerare che non è la durata temporale del lavoro appaltato che richiede una valutazione dei rischi da interferenze, ma la gravità dei rischi da interferenze stessi. Ancora l’articolo 7 del DDL introduce nuovamente la possibilità di autocertificare la valutazione dei rischi per aziende che occupano fino a 50 lavoratori (ricordiamo che tale possibilità con l’attuale D.Lgs.81/08 è decaduta a partire dal 1 giugno 2013), nel caso di “settori di attività a basso rischio infortunistico” (da definire con successivo Decreto Ministeriale). Anche in tal caso, in attesa di sapere quale siano i “settori di attività a basso rischio infortunistico”, riteniamo comunque che la cancellazione di fatto dell’obbligo di redazione del documento di valutazione del rischio, sostituito con una autocertificazione, per aziende sotto i 50 lavoratori (che in Italia, a causa del tessuto produttivo, sono la maggioranza), sia una gravissima riduzione delle misure di tutela della salute e della sicurezza.
L’articolo 8 del DDL aumenta i casi di non applicabilità del Titolo IV del D.Lgs.81/08 relativo alle “Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili”, aggiungendo anche i “piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi”. Anche in questo caso si permette il mancato adempimento di obblighi di tutela della sicurezza solo sulla base della durata dei lavori, senza considerare il loro reale pericolo.
Sempre l’articolo 8 del DDL prevede per i cantieri temporanei e mobili la “semplificazione”, cioè di fatto la riduzione a meri atti formali, dei contenuti del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e del fascicolo dell’opera. Ricordiamo che tali documenti sono alla base della gestione in sicurezza di qualunque cantiere e la loro complessità è in funzione dei rischi presenti in cantiere, sia per le singole aziende (POS), sia per i rischi di interferenze tra ditte diverse (PSC). E’ inaccettabile semplificare gli obblighi di tutela dei lavoratori in un campo, quello delle costruzioni edili, che conta un elevatissimo numero di infortuni e di morti sul lavoro.
L’articolo 9 del DDL prevede l’abrogazione dell’articolo 54 del D.P.R.1124/65 (“Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”) e di conseguenza l’obbligo per il datore di lavoro di “nel termine di due giorni, dare notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni”. In questo modo si toglie all’autorità di pubblica sicurezza ogni informazione e controllo su eventi infortunistici (anche mortali) che hanno invece evidente rilevanza penale. Inoltre l’articolo 9 del DDL sostituisce l’ articolo 56 del D.P.R.1124/65, stravolgendolo completamente ed eliminando completamente l’obbligo per l'autorità di pubblica sicurezza di rimettere, per ogni caso denunciato di infortunio mortale o con inabilità superiore ai trenta giorni, un esemplare della denuncia al Pretore nella cui circoscrizione è avvenuto l'infortunio, così come l’obbligo per il Pretore di avviare un’inchiesta sull’infortunio, nella quale tra l’altro accertare “le circostanze in cui è avvenuto l'infortunio e la causa e la natura di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione”. Si toglie così alla Pretura ogni informazione relativa a infortuni gravi e con rilevanza penale e la possibilità di avviare inchieste relativi agli infortuni stessi. Inoltre modificando in tal modo l’articolo 56 del D.P.R.1124/65 viene meno anche la facoltà per l'infortunato o i suoi superstiti di richiedere, direttamente al Pretore, che sia eseguita l'inchiesta per gli infortuni per i quali l'inchiesta non sia stata eseguita.
L’articolo 9 del DDL modifica ancora l’articolo 67 del D.Lgs.81/08 relativo alla notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio in caso di costruzione e di realizzazione nuovi di edifici da adibire a lavorazioni industriali, eliminando la facoltà per l’organo di vigilanza di “chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni in relazione ai dati notificati”, ed eliminando così ogni potere di controllo dell’organo stesso in merito all’adeguatezza delle nuove costruzioni. In tal modo la notifica fatta dal datore di lavoro diventa un mero adempimento formale, senza che l’organo di vigilanza possa opporsi in nessun modo a locali di lavoro non conformi alla normativa vigente.
Infine l’articolo 9 del DDL consente di eseguire le notifiche previste dal D.Lgs.81/08 nei seguenti casi:
- superamento dei valori limite di esposizione professionale ad agenti chimici, delle cause dell'evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate;
- eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni e le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose;
- inizio di lavori che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto (manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, bonifica delle aree interessate);
- incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico pericoloso, cause che li hanno determinati e misure da adottare;
- anche “in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro”.
In questo modo, con la scusa di semplificare le notifiche, si riduce la responsabilità diretta del datore di lavoro relativamente alla notifica, sia consentendo una non meglio precisata “via telematica” che non ha certo le garanzie di ufficialità di una raccomandata o di un fax, sia permettendo la notifica stessa non direttamente a nome del datore di lavoro, ma attraverso organismi paritetici o organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.
Infine l’articolo 15 del DDL permette che la consultazione dei RLS, prevista dal D.Lgs.81/08, possa avvenire anche “anche in via telematica”. Ricordiamo che, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, del D.Lgs.81/08 i RLS devono essere consultati:
- in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva; sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- in merito all'organizzazione della formazione. Anche con questa “semplificazione” gli obblighi di consultazione dei RLS, che dovrebbe rivestire un ruolo fondamentale nel rapporto tra datore di lavoro e dirigenti e lavoratori, si riduce a una mera formalità burocratica, senza peraltro una valida attestazione (verbale di riunione) dell’avvenuta ed efficace consultazione.
In conclusione si conferma (anche se non ce n’era bisogno) che cambiano i governi, ma la sostanza rimane la stessa. Nel nome della semplificazione per le aziende e della riduzione dei costi, si sacrificano i diritti alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in un paese in cui i livelli di tutela sono già ridotti all’osso.
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Il testo integrale del Capo II del “DDL Semplificazioni” del Governo Letta.
CAPO II
SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI FORMALI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
Art.6 (Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata)
1. All’articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“13-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro Bella salute, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n.400, sentite la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all’articolo 6 del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36, 37 e 41 del presente decreto, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all’informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto applicabili alle prestazioni che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell’anno solare di riferimento, al fine di tener conto, mediante idonee attestazioni, degli obblighi assolti dallo stesso o da altri datori di lavoro nei confronti del lavoratore durante l’anno solare in corso”.
Art.7 (Semplificazione della documentazione)
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 26, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dai seguenti: “3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico di cui all’articolo 29, comma 6-ter, con riferimento all’attività del committente, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso a allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Dell’individuazione dell’incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell’ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, I’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non a superiore ai dieci uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori”;
b) all’articolo 29:
1) ai commi 5 e 6 sono premesse le seguenti parole: “Fermo restando quanta previsto al comma 6-ter”;
2) dopo il comma 6-bis sono inseriti i seguenti:
“6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio infortunistico, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell’INAIL. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono attestare di aver effettuato la valutazione del rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 dell’articolo 26.
6-quater. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter per le aziende di cui al medesimo comma trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 6-bis”.
2. Il decreto di cui all’articolo 29, comma 6-ter, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge.
Art.8 (Semplificazione di adempimenti e sicurezza nei cantieri)
1. All’articolo 88, comma 2, lettera g-bis), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: “condizionamento e riscaldamento” sono inserite le seguenti: “nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi” .
2. Al capo I del titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, e aggiunto, in fine, il seguente articolo: “Art. 104-bis. - (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei e mobili), - 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1 lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell’opera di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi”.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 131 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e inserito il seguente: “2-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 2, lettera b), fermi restando i relativi obblighi”.
4. I decreti previsti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 sono adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge.
Art.9 (Misure di semplificazione in materia di comunicazioni e notifiche)
1. Al testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 54 è abrogato;
b) all’articolo 56:
1) il primo comma a sostituito dal seguente: “Le autorità di pubblica sicurezza, le aziende sanitarie locali, le autorità portuali e consolari, le direzioni territoriali del lavoro e i corrispondenti uffici della Regione Siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio acquisiscono dall’INAIL, mediante accesso telematico, i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni”;
2) al secondo comma, l’alinea è sostituito dal seguente: «Nel più breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro giorni dalla presa visione, mediante accesso alla banca dati INAIL, dei dati relativi alle denunce di infortuni di cui al primo comma, la direzione territoriale del lavoro -settore ispezione del lavoro procede, su richiesta del lavoratore infortunato, di un superstite o dell’INAIL, ad un’inchiesta al fine di accertare:”;
3) dopo il quarto comma a aggiunto il seguente: “Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
2. Le modalità di comunicazione delle disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, che definisce le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro.
3. L’articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
“Art. 67. - (Notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio).
1. In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all’organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi:
a) descrizione dell’oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;
b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.
2. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1 nell’ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate, secondo criteri di semplicità e di comprensibilità, le informazioni da trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo.
3. Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma 1 provvedono a trasmettere in via telematica all’organo di vigilanza competente per territorio le informazioni loro pervenute con le modalità indicate dal comma 2.
4. L’obbligo di comunicazione di cui al comma 1 si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.
5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1”.
6. All’articolo 240, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro”.
7. All’articolo 250, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tale notifica può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro”.
8. All’articolo 277, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro”.
Art. 10 (Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro)
1. Il comma 11 dell’articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
“11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche a effettuata dall’INAIL che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL o, ove ciò sia previsto con Legge regionale, dell’agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), ovvero di soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL o, ove ciò sia previsto con Legge regionale, dall’ARPA, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. L’INAIL, le ASL o l’ARPA hanno l’obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l’eventuale impossibilità ad effettuare le verifiche di propria competenza, fornendo adeguata motivazione. In tal caso il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati alle verifiche secondo le modalità di cui al comma 13. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro. Per l’effettuazione delle verifiche, l’INAIL, le ASL e l’ARPA possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati.”.
2. Il comma 12 dell’articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: “I soggetti privati abilitati di cui al comma 11 acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione”.
Art.11 (Formazione)
1. All’articolo 37 del decreto legislative 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 14 e inserito il seguente: “14bis - In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, e lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione corrispondente erogata ai sensi del comma 2 del presente articolo.”.
Art. 12 (Aggiornamento dei Responsabili e degli addetti del servizio protezione e sicurezza)
1. All’ articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 5, è inserito il seguente: “5bis In tutti i casi di aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti dell’aggiornamento corrispondente erogata ai sensi del comma 6 del presente articolo.”.
Art.13 (Requisiti dei luoghi di lavoro)
1. Allegato IV (“Requisiti dei luoghi di lavoro”), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al punto 1.1.1., infine, inserire le seguenti parole: “Per le costruzioni si seguono le indicazioni del decreto ministeriale 14 gennaio 2008”.
Art, 14 (Sorveglianza sanitaria)
1. All’articolo 41, comma 2, lettera e-ter), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La visita medica precedente alla ripresa del lavoro va effettuata qualora, sulla base della conoscenza della patologia specifica che ha comportato l’assenza, sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali”.
Art.15 (Consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza)
1. All’articolo 18, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n, 81, e successive modificazioni, dopo le parole: “consultare”, sono aggiunte le seguenti: “anche in via telematica”.