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approfondimenti notizie

società partecipate pubbliche e spending: in allegato il testo emendato dell'art.4 e approvato dal senato

Nazionale,

 il allegato la nuova versione dell'art. 4 sulle società partecipate e in house come modificato e approvato al Senato

 <pressage-text-plain></pressage-text-plain>5ª Bilancio - Scheda di seduta Seduta n. 743 (notturna) Mercoledì 25 luglio 2012 (21,55 - 00,10) Sospensioni: dalle 23 alle 23,20 PresidenzaAZZOLLINIPresenti per il governo PATRONI GRIFFI, ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, BALDUZZI, ministro della salute, MALASCHINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e POLILLO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.   Sede referente   3396 - Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini Relatoresen. GIARETTA e PICHETTO FRATINTrattazione Seguito esame e rinvio. Sono stati esaminati l'emendamento 4.1000 dei Relatori e i relativi subemendamenti, nonché le proposte emendative, accantonate nelle precedenti sedute, relative all'articolo 4. Sono stati approvati gli emendamenti 4.1000/1 (testo 2), 4.1000/7, 4.1000/15, 4.1000/17, 4.1000/19, 4.1000/23, 4.1000/27, e 4.1000 (testo 2). Tutti i restanti emendamenti esaminati nel corso della seduta sono stati respinti o ritirati. 4.1000 (testo 2) I RELATORI All'articolo 4, apportare le seguenti modifiche: a) al comma 1, - lett. a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ". Gli atti e le operazioni posti in essere in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al presente comma in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, fatta salva l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, e assoggettati in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali" - lett. b), dopo le parole "cinque anni" aggiungere le seguenti: ", non rinnovabili," ed aggiungere in fine i seguenti periodi: "Il bando di gara considera, tra gli elementi di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dei livelli di occupazione. L'alienazione deve riguardare l'intera partecipazione della pubblica amministrazione controllante." b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, non si applicano alle società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica, alle società che svolgono prevalentemente compiti di centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché alle società di cui all'articolo 4, commi da 7 a 10, del decreto legge n. 87 del 2012, e alle società finanziarie partecipate dalle regioni ai sensi dell'articolo 10, della legge 16 maggio 1970, n. 281 nonché alle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, ovvero a quelle che gestiscono banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari, individuate, in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati, nonché all'esigenza di assicurare l'efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro o dei Ministri, aventi poteri di indirizzo e vigilanza, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Le medesime disposizioni non si applicano qualora, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento non sia possibile per l'amministrazione pubblica controllante un efficace e utile ricorso al mercato. In tal caso, l'amministrazione, in tempo utile per rispettare i termini di cui al comma 1, predispone un'analisi del mercato e trasmette una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'acquisizione del parere vincolante, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della relazione. Il parere dell'Autorità è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le disposizioni del presente articolo non si applicano altresì alle società costituite al fine della realizzazione dell'evento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2007, richiamato dall'articolo 3, comma 1, lett. a), del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100. ". c) dopo il comma 3, inserire i seguenti: "3-bis. Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.a. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.a., che svolgerà tali attività attraverso una specifica divisione interna garantendo per due esercizi la prosecuzione delle attività secondo il precedente modello di relazione con il Ministero. All'acquisto dell'efficacia della suddetta operazione di scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.a. le attività oggetto di trasferimento si intendono riferite a Sogei S.p.a. 3-ter. Fermo restando lo svolgimento da parte di Consip S.p.A. delle attività ad essa affidate con provvedimenti normativi, le attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement continuano ad essere svolte dalla Consip s.p.a.  La medesima società svolge, inoltre, le attività ad essa affidate con provvedimenti amministrativi del Ministero dell'economia e delle finanze. Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A, nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi. 3-quater. Per la realizzazione di quanto previsto dall'articolo 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, Consip S.p.a. svolge altresì le attività di centrale di committenza relative alle Reti telematiche delle pubbliche amministrazioni, al Sistema Pubblico di Connettività ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e alla Rete Internazionale della Pubblica Amministrazione ai sensi all'articolo 86 del decreto medesimo nonché ai contratti-quadro ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine Consip S.p.A. applica il contributo di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177. 3-quinquies. Consip S.p.A. svolge, inoltre, l'istruttoria ai fini del rilascio dei pareri di congruità tecnico-economica da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale che a tal fine stipula con Consip apposita convenzione per la disciplina dei relativi rapporti. 3-sexies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 possono predisporre appositi piani di ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate. Detti piani sono approvati previo parere favorevole del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012 n. 94, e possono prevedere l'individuazione delle attività connesse esclusivamente all'esercizio di funzioni amministrative di cui all'articolo 118 della Costituzione, che possono essere riorganizzate e accorpate attraverso società che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di in house providing. I termini di cui al comma 1 possono essere prorogati per il tempo strettamente necessario per l'attuazione del piano di ristrutturazione e razionalizzazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi.". d) al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: "titolare della partecipazione", sono inserite le seguenti: "o di poteri di indirizzo e vigilanza, ferme le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensività del trattamento economico,"; nel medesimo periodo, dopo le parole: "all'amministrazione", sono inserite le seguenti: " ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al  fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio," e) al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole ", quelle operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento e supporto degli enti territoriali e locali." f) dopo il comma 6, inserire il seguente: "6-bis. Le disposizioni del comma 6 non si applicano all'associazione di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il relativo consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal Presidente, dal Capo del dipartimento della funzione pubblica, da tre membri di cui uno designato dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e due designati dall'assemblea tra esperti di qualificata professionalità nel settore della formazione e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni. Ai membri del consiglio di amministrazione non spetta alcun compenso quali componenti del consiglio stesso, fatto salvo il rimborso delle spese documentate. L'associazione di cui al presente comma non può detenere il controllo in  società o in altri enti privati e le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono cedute entro il 31 dicembre 2012." g) al comma 8, secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014". h) al comma 13, in fine, aggiungere i seguenti periodi: "Le medesime disposizioni non si applicano alle società  per azioni  a totale partecipazione pubblica autorizzate a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio. L'amministrazione interessata di cui al comma 1 continua ad avvalersi degli organismi di cui agli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali." i) al comma 14, dopo la parola "statali" inserire le seguenti: "e regionali".   4.1000/1 (testo 2) MASCITELLI All'emendamento 4.1000, lettera b), dopo le parole: "Il bando di gara considera, tra gli elementi" inserire le seguente: "rilevanti". 4.1000/7 MORANDO All'emendamento 4.1000, alla lettera b), comma "3." sesta riga del 1° periodo, eliminare le parole "nonché alle società di cui al comma 1" 4.1000/15 COSENTINO All'emendamento 4.1000, lettera c), comma 3-sexies, secondo periodo, sostituire le parole: "possono prevedere" con le seguenti: "prevedono" 4.1000/17 COSENTINO All'emendamento 4.1000, lettera c), comma 3-sexies, terzo periodo sostituire le parole: "possono essere" con le seguenti: "sono" 4.1000/19 CARLONI, GHEDINI All'emendamento 4.1000, lettera e), sostituire la parola "quelle" con le seguenti "e gli enti" .1000/23 BASTICO, MERCATALI All'emendamento 4.1000, dopo la lettera f) aggiungere la seguente: "f-bis) al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: "E' ammessa l'acquisizione in via diretta di beni e servizi tramite convenzioni realizzate ai sensi dell'articolo 30 della lege 12 dicembre 2000, n. 383, dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono altresì ammesse le convenzioni siglate con le organizzazioni non governative per le acquisizioni di beni e servizi realizzate negli ambiti di attività previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e relativi regolamenti di attuazione." 4.1000/27 BASTICO, MERCATALI, ANTEZZA All'emendamento 4.1000, lettera g) aggiungere in fine il seguente periodo: "è aggiunto in fine il seguente periodo: "Sono altresì fatte salve le acquisizioni in via diretta di beni e servizi il cui valore complessivo sia pari o inferiore a 200.000 euro in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 12 dicembre 2000, n. 383, degli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381" Le mail ti raggiungono ovunque con BlackBerry® from Vodafone!

<h1sdet></h1sdet>Dl spending review: relatori, stop automatismo cessioni societa' in house

Emendamento all'articolo 4 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 lug - Un emendamento dei relatori, Gilberto Pichetto Fratin (Pdl) e Paolo Giaretta (Pd) riscrive l'articolo 4 del decreto legge sulla spending review. Fra le novita' viene tolto l'automatismo per lo scioglimento o la cessione di queste societa'. Con l'emendamento si prevede che qualora esistano "peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche" che rendono non efficace e utile il ricorso al mercato, le amministrazioni interessate dovranno fare un'analisi di mercato e trasmetterne gli esiti all'Antotrust che rendera' un parere vincolante che sara' a sua volta trasmesso alla presidenza del Consiglio.

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(RADIOCOR) 25-07-12 17:30:47 (0399)PA 5 NNNN

Spending review: deroghe a cessioni soc. in house-Fuori riordino Expo Mi

25 Luglio 2012 - 18:42

(ASCA) - Roma, 25 lug - Via libera alla possibilita' di deroghe alla norma che prevede la cessione o lo scioglimento delle societa' in house, che erogano prestazioni alle pubbliche amministrazioni, da parte degli enti locali. E' quanto prevede un emendamento al dl sulla spending review a firma dei relatori, Paolo Giaretta per il Pd e Gilberto Pichetto Fratin per il Pdl presentato in commissione Bilancio.

L'emendamento che modifica l'art.4 del provvedimento inserisce una serie di deroghe possibili, in particolare nel caso sussistano ''peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali, geomorfiche'' che rendono non efficace il ricorso al mercato e che le norme sulla soppressione non si applicano ''alle societa' che svolgono servizi di interesse generale, anche di rilevanza economica o con compiti prevalenti di centrale di committenza''. E' il caso della Sogei, della Consip, delle finanziarie regionali, quelle che gestiscono banche dati necessarie per ottenere fondi Ue e per la tutela della privacy. Salve anche le societa' in house per realizzare l'Expo di Milano 2015.

Le richieste di deroga delle amministrazioni, da predisporre entro 90 giorni dall'entrata in vigore della conversione del decreto, saranno approvati ''previo il parere favorevole'' del commissario alla spending review, ovvero di Enrico Bondi.


<h1sdet></h1sdet>Dl spending review: relatori, stop automatismo cessioni societa' in house

Emendamento all'articolo 4 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 lug - Un emendamento dei relatori, Gilberto Pichetto Fratin (Pdl) e Paolo Giaretta (Pd) riscrive l'articolo 4 del decreto legge sulla spending review. Fra le novita' viene tolto l'automatismo per lo scioglimento o la cessione di queste societa'. Con l'emendamento si prevede che qualora esistano "peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche" che rendono non efficace e utile il ricorso al mercato, le amministrazioni interessate dovranno fare un'analisi di mercato e trasmetterne gli esiti all'Antotrust che rendera' un parere vincolante che sara' a sua volta trasmesso alla presidenza del Consiglio.

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(RADIOCOR) 25-07-12 17:30:47 (0399)PA 5 NNNN

 

 

 

 

Migliaia i posti di lavoro a rischio con questa nuova e pesante privatizzazione. 

La Spending Review riserva sempre nuove e pessime sorprese: non ultima l’obbligo di dismettere o vendere le tantissime società partecipate pubbliche e in house che in questi anni hanno, comunque, rappresentato un’alternativa alla privatizzazione selvaggia dei servizi pubblici.

  di fatto prevede lo scioglimento o l’alienazione (vendita) delle partecipazioni pubbliche delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni, laddove il FATTURATO  conseguito dalle stesse nel 2011 superi il 90% per prestazioni di servizi a favore delle p.a.  se non si liquidano e/o non si vendono,  le società partecipate pubbliche non possono avere proroghe degli appalti con l’Ente pubblico che ne detiene le quote societarie o rinnovi senza passare da gare. Vengono escluse dalle previsioni dell’art.4  solo le società che svolgono particolari attività (servizi ai cittadini, centrali di committenza), e le società che saranno individuate con DPCM, le società Consip e Sogei. e  le società quotate e le loro controllate (ad esempio eni, enel,ecc…). In ogni caso si prevede ’applicazione anche a tali società dei limiti assunzionali previsti per l’Amministrazione controllante e il taglio del 50 per cento del personale precario, cioè il licenziamento. Infine a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2014 si sospende di fatto la possibilità di aumenti contrattuali derivanti dalla contrattazione nazionale e aziendale.

Una norma che di fatto ha il solo obbiettivo di regalare fette consistenti del mercato degli appalti pubblici alle società private di servizi, alle centrali della cooperazione e forse anche alle banche.

Un pezzo di mondo del lavoro rischia di essere sconvolto da questa privatizzazione

sia in termini di perdita di occupazione che di diritti e tutele.

Infatti molte di queste società hanno rappresentato una forma di ricollocazione per lavoratori già licenziati da precedenti dismissioni e lsu ma nel contempo soprattutto una forma di ritorno o mantenimento dei servizi sotto il controllo pubblico, cioè un argine alle logiche privatistiche e affaristiche del mercato e alle gare al massimo ribasso garantendo così in molti casi e in settori delicati la funzionalità dei servizi e il rispetto dei diritti degli utenti e dei lavoratori.

 Bisogna quindi opporsi con forza e senza indugi contro un provvedimento che, con la vendita delle quote pubbliche, colpirà sicuramente le migliaia di lavoratori che operano nelle società e multi servizi di tantissimi Enti locali (Regioni, Province e Comuni),  peggiorandone sicuramente le condizioni salariali e contrattuali se privatizzate e licenziando comunque il 50% dei precari, e, con la dismissione delle società non vendute, metterà sulla strada migliaia di  lavoratori,  lasciandoli sul lastrico e senza alternative

LA USB CHIAMA ALLA MOBILITAZIONE IMMEDIATA CONTRO QUESTO PROVVEDIMENTO

SE il Governo Monti va avanti come un treno non ostante le prese di posizione di rappresentanti autorevoli degli Enti locali contro questa inutile sottrazione di importanti Società al controllo pubblico a danno principalmente  dei lavoratori e dei servizi, I LAVORATORI non possono accettare di essere sacrificati sull’altare delle speculazioni di imprese e banche

LE SOCIETA’ PUBBLICHE DEVONO RIMANERE TALI!

DIFENDIAMO LE LOTTE DI QUESTI ANNI PER GARANTIRE LAVORO E DIRITTI

NO ALLA DISMISSIONE NO ALLA VENDITA

SI’ ALLA DIFESA DEL PUBBLICO E DEL LAVORO

CONTATTATE LE NOSTRE SEDI E DELEGATI PER ORGANIZZARE LA MOBILITAZIONE

 PER DIFENDERE IL LAVORO E IL FUTURO