Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Statali
di Palermo e Provincia
Loro Sedi
e p.c.
U.S.R. SICILIA
A.T. PALERMO
OGGETTO: DIFFIDA PER MANCATA SOSTITUZIONE DEL PERSONALE ASSENTE
La nota n.9839 dell' 8 novembre 2010, con cui il MIUR conferma le indicazioni già fornite nella nota n. 14991 del 6 ottobre 2009, ribadisce "l'obbligo di provvedere alla sostituzione di detto personale assente temporaneamente, prioritariamente con personale della scuola in soprannumero o con ore a disposizione o di contemporaneità non programmata in applicazione di quanto previsto dall'art. 28, commi 5 e 6, del CCNL/07 ed, in subordine, mediante l'attribuzione di ore eccedenti a personale in servizio e disponibile nella scuola fino ad un massimo di 6 ore settimanali oltre l'orario d'obbligo". La stessa nota aggiunge che nel caso in cui le soluzioni indicate "non risultino praticabili o sufficienti, i dirigenti scolastici, al fine di garantire ed assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche, possono provvedere alla nomina di personale supplente in ogni ordine e grado di scuola anche nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5 giorni nella scuola primaria, come previsto dall’art. 28, c. 5 del CCNL e a 15 giorni nella scuola secondaria"
Da più parti ci vengono segnalati comportamenti illegittimi da parte dei Dirigenti Scolastici, che non provvedono alla nomina del personale supplente necessario alla copertura delle assenze del personale docente assente in relazione sia a supplenze "lunghe"(astensione obbligatoria, congedi parentali, astensione facoltativa, allattamento) sia a supplenze "brevi".
La scrivente organizzazione sindacale ritiene illegittima ed illegale la pratica costante dello "spezzatino orario" di una supplenza lunga con attribuzione delle ore ai docenti interni a tempo indeterminato, l'utilizzo degli insegnanti di sostegno per supplenze giornaliere e la suddivisione degli alunni in altre classi in caso di assenza del docente.
Ciò premesso, la scrivente Organizzazione Sindacale, ritiene che la mancata sostituzione del personale scolastico assente possa rientrare nella fattispecie, penalmente rilevante, della interruzione di pubblico servizio e della violazione delle norme sulla sicurezza; di conseguenza
DIFFIDA
formalmente i Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche statali di Palermo e provincia a procedere in comportamenti non conformi alla normativa vigente. I Dirigenti Scolastici dovranno, pertanto, provvedere senza indugio al regolare conferimento delle supplenze per la sostituzione del personale assente.
Permanendo le difformità, si procederà, senza ulteriore preavviso, all’esercizio dell’azione legale nei confronti dei singoli dirigenti tanto per violazione delle norme contrattuali quanto per interruzione di pubblico servizio e violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.