La questione del buono pasto – come voce di salario differito - si inserisce nel peggioramento complessivo della condizione salariale dei lavoratori, a cui il rinnovo del CCNL non ha dato risposte certe, rinviando la decisione ai contratti integrativi di ateneo.
E la discrezionalità nell’attribuzione di questo benefit non si contrappone al principio fissato dalla legge in tema di smart working, per cui il trattamento economico dei lavoratori ‘da remoto’ non può essere peggiore di quello dei dipendenti che lavorano ‘in presenza’. La legge di riferimento, difatti, oltre a non escludere il buono pasto, dispone per il lavoratore interessato il diritto ad un trattamento retributivo e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori in attività ordinaria che svolgono le stesse mansioni.
I presunti vantaggi dell’utilizzo del lavoro agile, inoltre, non sono a esclusivo beneficio dei lavoratori (come vogliono farci credere). Le Amministrazioni hanno raggiunto notevoli risparmi economici, determinati dal mancato pagamento di straordinari, dall’abbattimento delle spese di gestione (quali energia elettrica, telefonia, strumenti di lavoro), oltre ai benefici sul piano ambientale.
Evidentemente alle Amministrazioni non bastano i risparmi finora raggiunti, devono incrementarli togliendo il buono pasto ai lavoratori “agili” che subiscono in tal modo ulteriori riduzioni dei loro bassi salari pur garantendo le stesse prestazioni e fruibilità dei servizi.
La questione da affrontare sul piano contrattuale riguarda, dunque, l’effettiva equiparazione del trattamento economico che rientra nella questione più generale delle discriminazioni.
Pubblichiamo di seguito l’informativa data da USB PI alle lavoratrici e lavoratori del Politecnico di Milano circa il miserevole ripensamento dell’Amministrazione universitaria all’attribuzione del buono pasto in smart working.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Care Colleghe, cari Colleghi,
La USB P.I. d’Ateneo negli anni precedenti al 2019 ha proposto all’Amministrazione del Politecnico di Milano di fornire il ticket (buono pasto) ai colleghi e alle colleghe che accettavano di svolgere lavoro agile (smart working) ritenendo questa forma di lavoro equiparata al lavoro in presenza. Terminate le ferie estive del 2019 la nostra proposta, condivisa da tutta la RSU, è stata accettata dall’Amministrazione, la quale ha provveduto ad inserirla nell’attuale regolamento. Questa “vittoria” ha consentito a tutti noi di percepire questo miglioramento relativo al benessere lavorativo e ad essere stata una delle pochissime amministrazioni a distribuire il ticket durante il brutto periodo del Covid-19.
Ma cosa accade oggi?
L’amministrazione, in calce alla riunione del 27 marzo u.s., ha avvisato le RSU che da lì a breve avrebbe inoltrato le bozze dei nuovi regolamenti che intendeva approvare e che l’intenzione era quella di eliminare il ticket per le giornate di lavoro agile. La comunicazione con le bozze ci è arrivata il 29 marzo (venerdì Santo) alle 18.22 con la richiesta di inviare eventuali osservazioni entro il 10 aprile; in data 10 aprile abbiamo chiesto una deroga alla scadenza e ci è stata accordata fino al 12 aprile. Una volta che USB P.I. e qualche altra Organizzazione Sindacale hanno inviato le considerazioni, l’Amministrazione ha risposto che un incontro di confronto non era possibile perché le stesse erano pervenute oltre il tempo massimo previsto dal CCNL. Tale decisione ha impedito alle OO.SS. e alla RSU di poter esprimere appieno la propria contrarietà; l’iter è, quindi, proseguito con l’approvazione del Regolamento in Consiglio d’Amministrazione in data 30.04.2024.
Le motivazioni addotte per apportare questo cambiamento, negativo per i lavoratori e le lavoratrici, sono state le seguenti:
- un parere Aran (che vi inviamo in allegato);
- rischio di danno erariale.
CHIARIAMO COSA È L’ARAN.
L’Aran (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) è l’organismo tecnico che ha la rappresentanza legale di tutte le pubbliche amministrazioni in sede di contrattazione collettiva nazionale; quindi, per capirci, è dall’Aran che arrivano le proposte peggiorative che troviamo nei nostri contratti nazionali.
Spiegato cosa è l’Aran, è importante indicare che valore ha il suo parere. Riportiamo la risposta della stessa Aran che molto spesso, se non sempre, le Pubbliche Amministrazioni ignorano.
“RAL725_Orientamenti Applicativi
Che valore hanno le risposte fornite dall’ARAN ai quesiti formulati dalle Amministrazioni?
Le risposte che la nostra Agenzia fornisce in relazione ai quesiti formulati dagli enti devono essere ricondotte nell’ambito della “attività di assistenza delle pubbliche amministrazioni per la uniforme applicazione dei contratti collettivi”, espressamente prevista dall’art. 46, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001. Le stesse risposte, pertanto, assumono il contenuto di un orientamento di parte datoriale, e quindi non hanno carattere vincolante e non rivestono neanche la caratteristica della
“interpretazione autentica” per la quale, invece, è prescritto uno specifico procedimento negoziale. Gli enti, quindi, hanno piena disponibilità sulla valutazione delle singole questioni, e sulla indicazione delle soluzioni coerenti con le clausole contrattuali nel rispetto dei principi fondamentali di correttezza e buona fede.”
Se, quindi, la stessa Aran dice che il proprio parere non è vincolante perché prenderlo alla lettera?
Ci chiediamo, inoltre, come mai il Consiglio d’Amministrazione abbia deciso di approvare il regolamento all’unanimità ed eliminare il ticket nonostante il Prof. Mariano Corso, Responsabile Scientifico dell’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, nell’audizione alla Commissione Lavoro della Camera dei Deputati del 10/11/2021, si sia così espresso:
“Alla luce di quanto invece è prassi in uso nel settore privato, ritengo che i buoni pasto vadano visti come un servizio a beneficio del lavoratore indipendentemente dal luogo in cui egli si trova ad effettuare la prestazione e dall’orario in cui lui sceglie di effettuarla. Il lavoratore agile che eroga la prestazione a distanza (e non necessariamente da casa) ha comunque esigenza di effettuare pause e “nutrirsi” e non si veda perché non debba poter godere del buono pasto che, a differenza dei servizi tradizionali di mensa, è fruibile in modo flessibile rispetto a orari e luoghi. Eventualmente si può ipotizzare di sostituire il buono pasto con un’altra forma di supporto al lavoratore che sia equivalente dal punto di vista del beneficio per il lavoratore stesso e del trattamento fiscale per l'azienda, ma fruibile con anche maggiore flessibilità nelle situazioni di lavoro agile. In ogni caso, vista anche la grande sensibilità che i lavoratori hanno nei confronti di questo benefit, si ritiene prudente limitarsi dare linee guida, ma lasciare libertà alle parti sociali di definirne le modalità in una contrattazione di secondo livello”.
L’analisi del prof. Corso “lasciare libertà alle parti sociali di definirne le modalità in una contrattazione di secondo livello” viene avvalorata da recenti sentenze.
Abbiamo chiesto delucidazioni all’Amministrazione e la risposta ottenuta è stata che - non essendo il prof. Mariano Corso un organo dell’Ateneo il suo parere non può essere preso in considerazione -.
Per quanto, invece, riguarda il danno erariale esso si verifica quando si registra un pregiudizio economico o finanziario per lo Stato o gli enti pubblici a causa di un atto o di un comportamento di un pubblico ufficiale o un soggetto incaricato di gestire risorse pubbliche che vìola le norme di legge, contratti, regolamenti o obblighi professionali.
Al momento in nessuna norma o contratto collettivo nazionale (tra cui il nostro) è sancito il divieto di corrispondere il buono pasto a chi presta la propria attività in lavoro agile.
L’unico tribunale competente a valutare la responsabilità/danno erariale e a fornire, quindi, un parere reale e concreto è la Corte dei Conti. Dal momento che fino ad oggi non ci risultano sentenze che confermino tale timore, il 10 maggio u.s., in cui si è svolto un incontro di confronto sul regolamento relativo alle progressioni verticali, USB P.I. ha chiesto la fattibilità di un interpello nel merito alla Corte dei Conti. Attendiamo risposta.
Sempre sul “danno erariale” un'ultima considerazione nasce spontanea:
Perché questo timore giunge a metà anno e non in fase di bilancio preventivo? In base al regolamento vigente le risorse finanziarie stanziate in bilancio sono sicuramente quelle necessarie all’acquisto dei ticket per tutto il 2024 anche per il personale in lavoro agile, ne consegue che non siamo davanti ad un maggior esborso rispetto al preventivato.
Il risultato sarebbe un risparmio per i bilanci dell’Ente, ma questo risparmio verrà distribuito al personale?
In relazione a quanto detto fino ad ora, la USB P.I. ritiene che i contratti in essere al Politecnico di Milano superino il parere dell’Aran perché per raggiungere gli obiettivi oggetto degli accordi individuali, i lavoratori e le lavoratrici sono costretti a garantire la “presenza”, seppur non in ufficio, in orari prestabiliti e vincolati; di conseguenza perde efficacia la nozione di lavoro agile così come descritta dalla legge introduttiva (n. 81/2018 Jobs act autonomi) e dal nostro CCNL, ossia una modalità di svolgimento della prestazione di lavoro subordinato più autonoma e priva di limitazioni attinenti all’orario o alla prestazione, eliminando così la conciliazione dei tempi di vita e lavoro. Venendo meno questi presupposti e nel rispetto dell’autonomia concessa alle Pubbliche Amministrazioni, a nostro avviso, per i dipendenti è possibile continuare a beneficiare del ticket (buono pasto) senza incorrere nel paventato danno erariale.
La USB P.I. continuerà a lottare per ricostituire un diritto di tutti.
Lavoro Agile = Lavoro in Presenza
Inviateci le vostre considerazioni in merito a questo argomento al seguente indirizzo: usb@polimi.it