Oggi 4/05/2023 è stata resa nota dalla Corte Costituzionale la sentenza n. 84 anno 2023 relativa all’Art. 36 della Legge della Regione Siciliana 15/04/2021 n. 9; in particolare si fa riferimento alla Stabilizzazione dei lavoratori ASU, soggetti impegnati in diversi Enti Locali, privato sociale e 282 unità direttamente utilizzate dalla Regione Siciliana presso i Beni Culturali. Legge voluta fortemente e osannata dal Governo Musumeci e acclamata da tutti i partiti politici di destra, sinistra e centro. Tutti i deputati di allora si fecero belli per proclamare questo traguardo, si leggeva perfino “Fine del precariato in Sicilia” in alcune testate locali.
C’è chi ha creduto realmente a questa favola ma si sa, nelle favole ci sono i mostri. Tecnicamente nel fare le leggi bisogna prevedere la copertura finanziaria a regime nel breve, medio e lungo termine. USB aveva già “sgamato” il vizietto del Governo Musumeci nel fare le leggi senza copertura finanziaria, violando sistematicamente l’art. 81 c.3 della Costituzione, dando successivamente la colpa a Roma, vista l’impugnativa (si era perfino provato a porre in essere da parte del Governo precedente una differita).
Ma come tutte le favole si arriva all’epilogo, che segna la fine per questa platea. La Corte Costituzionale puntualmente e sistematicamente ha dichiarato illegittima un’altra legge della Regione Siciliana colpendo questa volta una fascia di lavoratori, che prestano la propria attività per le amministrazioni pubbliche e per la Regione Siciliana senza alcun contratto, senza contributi da ormai 25 anni: “L’art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021 violerebbe l’art. 81, terzo comma, Costituzione.
La disposizione in esame, al comma 2, dispone che i lavoratori siano stabilizzati dagli enti utilizzatori secondo i parametri contrattuali minimi previsti dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e, al comma 6, stabilisce che «per le assunzioni di cui al presente articolo, a decorrere dalla data di assunzione, è riconosciuto su base annua un contributo per ciascun soggetto stabilizzato, parametrato all’importo dell’assegno di utilizzazione in ASU corrisposto alla data di assunzione, maggiorato per tenere conto del maggior costo sostenuto per l’assunzione a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale, entro il limite dell’autorizzazione di spesa prevista dal comma 7».”
E ancora …..
“1.3.– Inoltre, il comma 7 dell’art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021 sarebbe costituzionalmente illegittimo per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), con riguardo alla materia «armonizzazione dei bilanci pubblici», in relazione all’art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e terzo comma, Cost., con riguardo alla materia «coordinamento della finanza pubblica».” ….. “leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l’onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l’onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell’onere annuo alla legge di bilancio».”
La normativa regionale impugnata, al contrario, non prevede idonea copertura per tali spese e non quantificherebbe l’onere a regime per gli anni successivi al triennio considerato nel bilancio di previsione. Per tale motivo, essa sarebbe costituzionalmente illegittima per violazione dell’art. 117, secondo e terzo comma, Cost.
La palla adesso passa al nuovo governo regionale di Schifani, che ha preferito l’integrazione salariale per tre anni, in luogo della stabilizzazione finanziata comunque da risorse previste per la stabilizzazione (Capitolo 215785). Si dovrà realmente decidere il da farsi visto che gli era stato chiesto di farsi garante per questi soggetti e lui stesso aveva dichiarato che gli ASU sarebbero stati una sua priorità.
Oltre la mancata copertura finanziaria a lungo termine, inoltre, la Corte Costituzionale boccia l’estensione delle assunzioni in regime sovrannumerario ovvero in deroga al Piano triennale del fabbisogno del personale.
Questa O.S. ha già trasmesso una richiesta d’incontro urgente con il Presidente della Regione On. Renato Schifani e p.c. con l’assessore Regionale della Famiglia e delle politiche Sociali e del Lavoro On. Nuccia Albano.
Si continua a lavorare naturalmente per l’obiettivo primario: la stabilizzazione.
Sempre dalla parte della verità e dei lavoratori.
USB Pubblico Impiego
Barbara Gambino
Palermo 04/05/2023