La USB P.I. – Giustizia scrive in merito al trattamento di missione del personale giudiziario.
Come è noto a causa della cronica carenza di personale i capi degli uffici giudiziari ricorrono con sempre maggiore frequenza alle applicazioni dei lavoratori da una sede all’altra, alcune distanti tra loro anche svariati chilometri.
La scrivente organizzazione sindacale ha più volte esplicitato la propria contrarietà all’utilizzo di tale istituto.
Ciononostante occorre a questo punto regolare il rapporto tra l’utilizzo di tale istituto con il trattamento di missione previsto dalla normativa vigente.
Il trattamento di trasferta regolato dall’art. 30 del CCNL Integrativo 16/05/2001, dall’art. 82 CCNL Funzioni Centrali 12/02/2018 e dalla legge n. 836/1973 e successive modificazioni va applicato anche ai lavoratori della Giustizia.
La USB P.I. – Giustizia chiede che con apposita circolare vengano impartite precise disposizioni ai capi degli uffici in merito alla puntuale e precisa attuazione del diritto in capo ai lavoratori.
La richiesta è motivata dal fatto che occorre evitare interpretazioni errate e/o disomogenee sul territorio nei confronti dei dipendenti obbligati, con notevoli sacrifici, a prestare la loro attività lavorativa fuori dalla sede di servizio.
In attesa di un sollecito riscontro si porgono cordiali saluti.