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BENICULTURALI: USB P.I. MIBAC DIFFIDA IL MINISTERO, DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE SERVIZIO 2, A SEGUITO DEL DIVIETO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO CONCERNENTE LE ATTIVITÀ IN CONTO TERZI DEL 18 DICEMBRE 2018.

Roma,

 

 

 

Oggetto- Accordo concernente le attività eseguite nell'ambito di contratti e convenzioni per Conto Terzi del 19.12.2018 - Diritto alla sottoscrizione della      O.S. USB P.I.

 

La presente per espresso incarico di Daniela Mencarelli, nella sua qualità di Legale Rappresentante Nazionale dell’organizzazione sindacale Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego, e Domenico Blasi, Coordinatore Nazionale della USB P.I. MiBAC, entrambi domiciliati ai fini del presente atto in Roma Via Alberico II n. 4 presso lo studio dell’Avv. Arturo Salerni che ad ogni effetto di legge sottoscrive . A seguito dell’entrata in vigore del comma 315 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 che ha parzialmente modificato l’art. 115 del D.Lvo 22 gennaio 2004 n. 42, e delle successive circolari applicative, si è reso necessario ridefinire anche i criteri per l’attribuzione dei compensi al personale del MiBAC impiegato nelle c.d. “attività in conto terzi” in diretta applicazione di quanto previsto dal richiamato comma 315 dell’art. 1 della l. 2005/2017. La O.S. istante, in quanto O.S. rappresentativa è stata convocata al tavolo delle trattative ove, a seguito di fattiva partecipazione (in termini di proposte recepite ed altro), unitamente alle altre OO.SS., il 25 maggio 2018 ha sottoscritto l’Ipotesi del relativo accordo sulla medesima materia,.

Poiché nelle more della trattativa è stato siglato il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali per il triennio 2016-2018, a cui la Unione Sindacale di Base P.I. a seguito delle trattative non ha ritenuto di aderire, le altre OO.SS. che hanno sottoscritto l’Ipotesi di accordo integrativo di cui sopra, hanno allegato alla stessa una dichiarazione a verbale nella quale espressamente danno atto che sottoscrivevano unitamente alla O.S. USB P.I., sebbene non firmataria del CCNL Funzioni Centrali 2016/2018, in quanto “… tra l’altro, condividono la posizione espressa dall’Amministrazione sulla natura di coda contrattuale dell’argomento, pertanto non incidente sul confronto per l’applicazione di istituti contrattuali riferibili all’applicazione del nuovo CCNL Funzioni Centrali”.

Senza entrare nel merito in questa sede sulla legittimità o meno della esclusione dalla contrattazione integrativa delle OO.SS. che “pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori”, rileva che nel caso di specie nessuna delle ragioni poste a sostegno della legittimità della previsione di cui all’art. 40 del D.Lvo 161/2001, laddove esclude dalla contrattazione di secondo livello le OO.SS. non firmatarie del contratto collettivo nazionale, può ragionevolmente essere invocata.

E ciò è tanto vero che la O.S. USB P.I. MiBAC è stata regolarmente convocata al tavolo delle trattative sia prima, tanto che ha sottoscritto l’Ipotesi di accordo, che dopo, per la stipula definitiva dell’accordo in questione, allorquando, presente al tavolo di trattativa come da convocazione, le è stato negato il diritto di firmare.

Si rileva infatti che l’Ipotesi di accordo sottoscritta e l’Accordo definitivo trovano la loro fonte direttamente dalla legge che espressamente, e senza riferimento alcuno alla contrattazione nazionale di comparto, rinvia la definizione dei criteri per l’attribuzione del conto terzi alle OO.SS. in sede di contrattazione collettiva integrativa. Ciò con la conseguenza che in detto ambito le previsione ed i limiti della CCNL di comparto non assumono nessuna rilevanza.

Pertanto giammai potrebbe legittimarsi l’esclusione di una O.S. la cui rappresentatività è accertata e misurata secondo i criteri stabiliti sulla base delle previsioni normative in relazione alla consistenza associativa ed al consenso ottenuto tra i lavoratori nelle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie posto che, nel sistema normativo proprio del lavoro pubblico, viene definita con chiarezza la corrispondenza tra il diritto a partecipare alla contrattazione collettiva e gli indici di rappresentatività dei diversi organismi sindacali.

Ne deriva che il diritto alla contrattazione integrativa e alla sottoscrizione dell’accordo definitivo per le Attività in Conto Terzi non possono in nessun caso essere sacrificati in ragione della mancata adesione al Contratto Collettivo di Comparto, comunque laddove non vi sia alcun collegamento diretto tra questo e la contrattazione integrativa di Ente, ovvero allorquando detta contrattazione non deve svolgersi sulle materie e nei limiti posti dalla Contrattazione di comparto.

Ne deriva che, qualora si volesse attribuire all’art. 7 del CCNL Funzioni Centrali il significato indicato dall’ARAN nella nota del 11.1.2019 prot. 268 di risposta alla nota del MiBAC del 10.1.2019 n. 781, la norma risulterebbe assolutamente contra legem poiché realizzerebbe in pieno l’esclusione dalla piena rappresentanza sindacale dei propri iscritti di una O.S., pacificamente adeguatamente rappresentativa, anche su questioni estranee al CCNL nell’ambito del quale detto limite viene ritenuto esistente, determinando così la violazione del divieto di discriminazione di sindacati adeguatamente rappresentativi, del divieto di selezione in base a criteri di consonanza con la controparte contrattuale e del divieto di accordi ad excludendum.

Da ultimo si rappresenta che il citato parere dell’ARAN è stato espresso in carenza di tutte le informazioni necessarie, prima fra tutte quella relativa alla qualificazione di “coda” contrattuale dell’ accordo in questione, così come riconosciuto dall’Amministrazione e da tutte le OO.SS. che lo hanno sottoscritto.

Nella richiesta di parere da parte del Ministero, detta circostanza, di per sé sola decisiva per escludere la rilevanza del nuovo CCNL Funzioni Centrali risulta essere stata omessa. Tutto ciò premesso la O.S. USB –P.I., come sopra rappresentata e domiciliata

DIFFIDA il Ministero in indirizzo dal porre in essere atti e/o comportamenti che possano vanificare la sottoscrizione dell’Ipotesi di Accordo in oggetto da parte della O.S. USB –P.I.; conseguentemente

CHIEDE di essere convocata per la sottoscrizione di detto accordo definitivo;

CHIEDE allo stesso Ministero di disporre la convocazione della USB alle trattative in sede decentrata locale per la stipula degli accordi applicativi in materia di cd. “attività in conto terzi”;

CHIEDE all'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni in persona del legale rappresentante pro tempore, ed agli altri soggetti in indirizzo di rettificare il parere espresso sulla vicenda, ovvero di revocarlo, anche in considerazione del parere espresso sempre dalla stessa Agenzia di Rappresentanza in riferimento alla questione riguardante “Ipotesi di accordo per l’utilizzo delle risorse FUA anno 2017, sottoscritto dalla O.S. USB P.I. presso il Ministero dell’Interno”;

COMUNICA che, in mancanza, saranno aditi gli opportuni rimedi previsti dall’ordinamento giuridico, anche in relazione alla non vincolatività per i nostri iscritti delle norme contenute nei contratti integrativi stante l’illegittima esclusione del loro agente contrattuale dal tavolo della contrattazione, ed in relazione all’eventuale danno erariale prodotto.

Roma, 13 Marzo 2019

Avv. Arturo Salerni