Gentile Presidente, Onorevoli Deputati, sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre u.s. è stato pubblicato il DL 228/2021 - c.d. “Milleproroghe” - che, all’art. 8 comma 4 riconferma il divieto di assegnazione del personale dell’amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni. A parere della USB P.I. – Giustizia tale misura, riconfermata per il sesto anno consecutivo, appare ingiusta e ingiustificata, in particolar modo perché:
l’istituto della mobilità “non obbligatoria” svolge una doppia utilità:
- per l’amministrazione richiedente è utile per reclutare personale in assenza di stanziamenti che permettano l’istituzione di idonee procedure concorsuali o per sopperire velocemente a esigenze transitorie;
- per il dipendente è utile per poter fare una esperienza lavorativa diversa che completi il suo percorso di formazione;
- per l’Amministrazione giustizia sono state stanziate ingenti somme di denaro, anche legate al PNNR, per un massiccio reclutamento di personale che attraverso le procedure concorsuali semplificate, già a partire dai primi mesi del 2022 andranno a rinforzare gli organici di tutti gli uffici giudiziari;
l’entrata in vigore del D.L. 80/2021 (c.d. “Decreto Reclutamento”), convertito in legge 6 agosto 2021 n. 113, pur disponendo che il passaggio diretto dei dipendenti pubblici ad altra amministrazione non richieda più l’assenso dell’Amministrazione di appartenenza, prevede, a garanzia del buon andamento della pubblica amministrazione, che:
per motivate esigenze organizzative possa essere differito il passaggio diretto del dipendente ad altra amministrazione, fino ad un massimo di 60 giorni dalla ricezione dell’istanza;
il nulla osta dell’Amministrazione cedente sia comunque necessario per:
1. posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall’Amministrazione cedente;
2. posizioni con scopertura di organico superiori al 20%
3. il personale nei 3 anni dalla prima assunzione
negli anni questo blocco è stato superato attraverso meccanismi clientelari e poco trasparenti, permettendo a pochi dipendenti “fortunati” di spostarsi presso altre amministrazioni, facendo sentire tutti gli altri prigionieri di una amministrazione e di un ambiente lavorativo sempre più demotivante.
La USB P.I. – Giustizia chiede, - alla luce di quanto sopra rappresentato, ritenendo tale divieto, per i dipendenti della giustizia, particolarmente discriminante rispetto a tutti gli altri dipendenti del Comparto Funzioni Centrali, nonché assolutamente ingiustificato alla luce degli stanziamenti economici previsti per migliaia di assunzioni, - l’abrogazione, in sede di conversione, del quarto comma di cui all’art. 8 del D.L. 228/2021.
Questa O.S. resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento o richiesta che può essere inviata ai seguenti recapiti: email – giustizia@usb.it, cell. Giuseppa Todisco - 3474727596 Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.