Ci stanno pervenendo molte richieste di chiarimenti sull’ esonero della quota del 8,8% di IVS (fino al limite di 250 euro), cosiddetto “bonus mamme”, previsto dall’art. 1, commi 180 e 181 della L. 213/2023, e sulle eventuali conseguenze della decontribuzione.
Lo stesso art. 1, comma 182, della L.213/2023 chiarisce che la misura non ha effetti sulle aliquote di computo delle prestazioni pensionistiche.
La misura incide invece sull’altro esonero contributivo previsto dal Decreto Lavoro (DL 4 maggio 2023, n. 48). Le due misure non si cumulano, quindi il “bonus mamme” riassorbirà la quota di esonero prevista per chi è sotto la soglia di reddito mensile di 2692 euro lordi.
Poiché il “bonus mamme” è retroattivo al 1° gennaio, per i mesi in cui si è già beneficiato di un esonero IVS verrà riconosciuto solo la differenza fra le due misure.
Nella tabella seguente specifichiamo gli importi per i singoli differenziali economici di ADE e ADM delle due misure:
Vedi TABELLA allegata
Per ulteriori chiarimenti rimandiamo alle note Inps