Il bando prevede lo stanziamento di un contributo da 6000 a 8000 euro annui a beneficio dei nuclei familiari in difficoltà economica
Pubblicato il nuovo bando redatto dal Comune di Sesto Fiorentino per erogare il contributo regionale straordinario contro gli sfratti per morosità. La misura fu introdotta per la prima volta nel 2012 e prevede lo stanziamento di un contributo da 6000 a 8000 euro annui a beneficio dei nuclei familiari in difficoltà economica titolari di un contratto di locazione a uso abitativo che hanno subito un procedimento d’intimazione di sfratto per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida oppure per il quale sia intervenuta la convalida ma non ci sia stata ancora l’esecuzione.
Per accedere ai contributi è necessario documentare la perdita o la sensibile diminuzione della capacità reddituale dovuta al peggioramento della situazione economica, oltre a un reddito ISE non superiore a 35.000 euro e un ISEE non superiore ai 20.000.
Saranno due, nello specifico, gli interventi in base a quanto stabilito dalla delibera regionale n. 250/2013: in caso di prosecuzione del contratto esistente tra il proprietario, nel caso che quest'ultimo rinunci allo sfratto, e il conduttore, oppure in caso di stipula di un nuovo contratto di locazione. In entrambi i casi è previsto un contributo massimo di 6000 euro per i contratti di locazione a “canone libero” e di 8000 euro per i contratti di locazione secondo i Patti territoriali. I beneficiari dovranno sottoscrivere un accordo che contenga sia l’accettazione del proprietario dell’immobile alla stipula di un nuovo contratto o la prosecuzione del contratto in essere, sia l’espressa rinuncia del proprietario agli atti della procedura di convalida di sfratto o di esecuzione promossa in danno dell’inquilino per i casi previsti.
Il contributo erogato sarà liquidato unicamente e direttamente al proprietario che avrà rinunciato formalmente alla procedura di sfratto, ove avviata, mediante versamento su un conto corrente bancario o postale, che sarà indicato dallo stesso.
Da parte del Comune, inoltre, è stata prevista la possibile attivazione di ulteriori forme di sostegno alla prosecuzione temporanea dei contratti di locazione per le famiglie in attesa di trasferimento presso un nuovo alloggio, per le quali verrà stipulato un nuovo contratto di locazione ai sensi della legge 431/98.
Al fine di favorire il passaggio “da casa a casa”, il Comune potrà erogare un contributo al proprietario, fino a un massimo di 6000 euro, per consentire la permanenza del nucleo familiare nel suo alloggio. La stessa cifra potrà essere erogata anche ai nuclei familiari in possesso degli specifici requisiti per il pagamento del canone di locazione dopo la prosecuzione di un nuovo contratto per un periodo di tempo massimo di sei mesi e per i nuclei inseriti nella graduatoria Erp vigente o nelle riserve previste dalla legge regionale 96/1996 per i quali l’esecuzione dello sfratto non è rinviabile ma non è ancora intervenuta l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, il Comune prevede la possibilità di temporanea sistemazione in “alloggi volano” per i quali verranno stipulati appositi contratti a uso transitorio in attesa delle definitiva assegnazione. Il sostegno per un massimo di 6000 euro verrà liquidato al proprietario dell’alloggio e potrà durare al massimo per sei mesi. Una cifra forfettaria massima di 10000 euro verrà invece rimborsata ai nuclei non inseriti nella graduatoria Erp vigente o nelle riserve della legge regionale che non hanno reperito una nuova sistemazione alloggiativa.
Le domande devono essere presentate compilando l’apposito modello disponibile presso il Servizio Politiche della casa del Comune in via Barducci 2 negli orari di apertura al pubblico o scaricabile dal sito web del Comune di Sesto Fiorentino. La domanda, compilata e sottoscritta dal richiedente, deve essere poi presentata presso il Servizio Politiche della casa nei giorni di apertura al pubblico o all’Ufficio Protocollo. L’avviso rimarrà in pubblicazione fino al 30 novembre prossimo e il contributo non potrà essere cumulato con altri benefici pubblici a sostegno alloggiativo, compresi i contributi affitti di cui alla legge 431/98.
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