Ci sono giunte varie segnalazioni da parte dei lavoratori di questo Comando e di altri in regione, in merito all’ utilizzo “improprio” dei vigili coordinatori come facenti funzione di capo partenza.
Premesso che l’art. 4 del Nuovo Ordinamento stabilisce “il vigile del fuoco Coordinatore, nel corso dell’attività operativa, sostituisce, in caso di assenza o impedimento il capo squadra”.
Poniamo quindi delle domande per avere la vostra opinione sull’interpretazione della legge:
- Nell’espletamento dei servizi di vigilanza, nelle commissioni di esame delle 626, un vigile coordinatore può essere nominato al posto di un capo squadra? Nel caso, percepisce anche il compenso economico della mansione superiore? Se questo non avviene, non si ravvisano gli estremi di truffa dell’amministrazione verso il privato che paga un vigile come qualificato?
- E’ corretto, secondo Voi, programmare l’invio di un vigile coordinatore al posto di un capo squadra? Ci viene segnalato che questo è avvenuto spesso in alcuni distaccamenti, dove si è preferito l’utilizzo del vigile coordinatore piuttosto che inviare, nonostante ci fosse la possibilità, un capo squadra da altre sedi o dalla centrale.
- In caso di bisogno, Voi preferireste avere un caposquadra come responsabile della sala operativa o un vigile quando nelle partenze vi sono come capi dei coordinatori? Considerando che l’ufficio del capo turno è contiguo al centralino praticamente in tutte le sedi e dunque in caso di bisogno si potrebbe fare riferimento a lui.
- La carenza di autisti ha creato e crea dei paradossi, è capitato infatti che il capo squadra guida e il vigile coordinatore è capo partenza, chi comanda in questo caso?
- E’ possibile sottoutilizzare un caposquadra come autista e utilizzare un vigile al posto di un qualificato?
- Ci viene anche segnalato che è capitato di avere un capo squadra nei mezzi di appoggio o autista di prima ispettori, lasciando un vigile coordinatore come capo partenza in un distaccamento? Secondo la vostra opinione è corretto? Dove sta in questo caso l’impedimento o l’assenza del qualificato?
Soffermando l’attenzione sul testo della legge risulta che il legislatore utilizzando termini come “impedimento” “assenza” “nel corso dell’attività operativa” non fa riferimenti ne menzioni ad ipotesi di carenze di organico nelle sedi di servizio, sicuramente il legislatore intendeva riferirsi ad ipotesi occasionali aventi il carattere di urgenza o situazioni di forza maggiore in grado di provocare l’assenza temporanea del Capo Squadra responsabile della partenza nell’attività urgente di soccorso.
Nella lettura del testo di Legge si evince (art. 2 DLgs. 217/05) che la qualifica di vigile sia nettamente separata da quella di capo squadra e reparto. Sostanzialmente si distinguono due figure, quella di agente e quella di ufficiale di polizia giudiziaria.
Il temporaneo svolgimento di mansioni superiori da parte di un vigile coordinatore, corrisponde anche ad un temporaneo passaggio di qualifica da agente ad ufficiale? Anche in assenza della partecipazione ad un corso e di una nomina per Decreto? A noi questo non risulta.
Ci domandiamo allora se al di fuori di improcrastinabili e momentanee situazioni di urgenza, impedimento o assenza di un Capo squadra sia corretto utilizzare un vigile coordinatore al posto di, o peggio, al pari di, un qualificato? Noi come sindacato abbiamo il dovere di tutelare il lavoratore, di difenderne i diritti, la grave carenza di qualificati in tutta Italia ha portato all’emanazione di una circolare ministeriale che puntualizza come comportarsi in casi di carenza di organico: 2810/9101 del 16 dicembre 2008, nella quale si elencano l’adozione di alcuni provvedimenti: utilizzo dei qualificati in turno giornaliero, richiamo in straordinario di qualificati da altri turni, tralasciamo sul punto 4 che parla di mobilità regionale, in quanto la ripudiamo come sistema, dato che questa emergenza l’ha creata l’amministrazione centrale e non è giusto che paghino i lavoratori per una incapacità gestionale dei nostri dirigenti.
L’Ing.Pini, Capo del Corpo, ha emesso una nuova circolare: 0018019 del 03/12/10 dove si ribadiscono alcuni punti della circolare precedente, ma si formalizza di fatto l’utilizzo dei coordinatori, ci chiediamo come vi ponete Voi di fronte a questa ultima circolare? Vorremmo anche sapere come è stata applicata la precedente?
Certi di aver evidenziato un problema di fondamentale importanza, ci aspettiamo chiarimenti nel più breve tempo possibile, così da poter evitare eventuali abusi che espongono i lavoratori a rischi legali non trascurabili.
Aderente
alla FSM