Il 25 Luglio 2022 l’INPS ha fornito, con la Circolare applicativa n.88 le nuove istruzioni dettagliate relative all’applicazione del CONTRATTO DI ESPANSIONE ex articolo 41 comma 5bis del D.lgs. 148/2015 (Riforma Ammortizzatori sociali – v. JOBS ACT), modificato ex L.234/2021 art. 1 comma 215 (finanziaria per l’anno in corso) e fornendo ulteriori chiarimenti rispetto alla Circolare di prima applicazione n.48/2021 sulla medesima materia.
In sintesi si tratta di una delle Prestazioni che l’INPS fa rientrare nelle Prestazioni Atipiche, alla stregua della c.d. ISOPENSIONE, ambedue strumenti di accompagnamento alla pensione.
LE NOVITÁ della Circolare 88/2022.
1 - proroga per gli anni 2022 e 2023 e fino al 2026 con limiti di riconoscimento di spesa che per il 2022 sono pari ad 80,4 milioni che variano per gli anni a seguire fino a tutto il 2026;
2 – l’importante novitá di quest’anno é che il CONTRATTO DI ESPANSIONE è esteso anche ad aziende con almeno 50 unitá lavorative complessive anche se esse fanno parte di stabili insiemi di piú aziende, purché svolgano la medesima attivitá (in questo ambito dovrebbero rientrare i Consorzi, le associazioni stabili di Impresa ecc.).
Viene erogata una indennità mensile, la cui misura è quella del trattamento di pensione lorda calcolato al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
Necessitano inoltre i seguenti requisiti:
- Essere lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato iscritti all’INPS (FPLD) o alle forme sostitutive o esclusive dell’Assicurazione Obbligatoria, oppure dirigenti o lavoratori assunti con contratto da apprendista;
- Cessazione del rapporto di lavoro, con risoluzione consensuale, il cui termine ultimo per l’anno in corso è 30 novembre 2022;
- diritto alla pensione di vecchiaia con requisiti ordinari (Legge Fornero) entro 60 mesi (in questo periodo l’azienda non verserá alcuna contribuzione);
- maturazione del diritto alla pensione anticipata entro 60 mesi ed in questo caso è previsto il versamento della contribuzione da parte dell’azienda.
L’indennità mensile non si applica negli altri casi di pensionamento anticipato quali Pensione ex L. 222/84, quota 100, quota 102 ed ogni altro anticipo della prestazione pensionistica.
Essendo una misura di accompagnamento alla pensione, l’indennitá viene corrisposta fino al perfezionamento dei requisiti che eventualmente dovessero essere stabiliti con nuove norme, fermo il limite massimo dei 60 mesi previsto e l’indennitá mensile non viene piú erogata dalla decorrenza del trattamento pensionistico.
L’azienda deve effettuare accordo a livello ministeriale ed accordo sindacale con le OO.SS ed RR.SS.UU. e dovrá versare all’INPS gli importi dell’indennitá che sará erogata dall’INPS solo in presenza di detti versamenti e della contribuzione dovuta nei casi previsti. A tal proposito l’azienda dovrá firmare una garanzia fidejussoria con la Banca, ma, allo stesso tempo, usufruirá di uno sgravio mensile pari al trattamento della NASPI dovuta al lavoratore sull’indennitá erogata per il periodo spettante, ivi inclusi gli importi di contribuzione figurativa ove spettanti, in caso di pensione anticipata.
E’ fondamentale precisare, ai fini dell’erogazione dell’indennitá, che è responsabilitá del lavoratore la verifica del requisito per la presentazione della domanda di pensione.
Vi è possibilitá di erogazione dell’indennitá da parte dei Fondi di solidarietá.
© Vincenzo Bottiglieri – Coordinamento USB PENSIONATI Salerno