TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE
1. - ai sensi dell’articolo 4 di detto contratto gli stipendi tabellari di cui all'art. 2 del C.C.N.L. del 14-09-2007 ed all’art. 15 del D.L. 159, del 01-01-2007, sono incrementati dal 01-01-2008 e rideterminati dal 1-1-2009 degli importi mensili lordi per 13 mensilità riportati nella Tabella “A” del prospetto allegato;
2. - Gli importi annui degli stipendi tabellari sono pertanto rideterminati nelle misure ed alle scadenze indicate nella Tabella “B” dello stesso allegato.
3. – Per quanto riguarda i predetti incrementi, gli uffici amministrativi dovranno effettuare il conguaglio tra gli importi spettanti a seguito dell’applicazione del C.C.N.L. in oggetto (decorrenti rispettivamente dal 01-01-2008 e dal 01-01-2009) e gli importi già erogati per il periodo APRILE 2008 – GENNAIO 2009 a titolo di indennità di vacanza contrattuale (art. 4, comma 4, C.C.N.L. 23.01.2009).
I Comandi e gli Enti sono quindi autorizzati a provvedere a tutti gli adempimenti utili per la corresponsione di detti incrementi, comprensivi degli emolumenti arretrati.
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO
Per quanto riguarda il trattamento economico accessorio si fa presente quanto segue:
L’art. 5, comma 1, ridetermina le misure orarie per il compenso del lavoro straordinario. Si fa riserva di comunicare i nuovi importi tabellari, non appena gli stessi saranno resi noti da parte del Ministero dell’Economia.