Scade la proroga del cosiddetto “Collegato lavoro” per le impugnazioni dei licenziamenti precari ma non solo.
Le impugnazioni dei licenziamenti, dei contratti a termine, dei contratti dei lavoratori in appalto o interinali, compresi degli “allontanamenti/licenziamenti” verbali, devono essere fatte entro i 60 giorni dalla comunicazione o dalla scadenza. Inoltre anche l’impugnazione effettuata tempestivamente diviene inefficace se nei 270 giorni successivi non viene depositato il ricorso presso il tribunale.
Questa norma riguarda una enorme serie di casi:
ai licenziamenti riferiti alla atipicità del rapporto di lavoro e alla illegittimità del termine fissato nel contratto (es. contratti di associazione in partecipazione, i contratti a termine);
al recesso dell’azienda nei contratti di collaborazione ed a progetto;
alle azioni che chiedono l’annullamento dei trasferimenti e dei passaggi per cessione di azienda, di ramo di azienda, cambio di gestione dell’appalto;
in tutti i casi in cui si deve impugnare un rapporto di lavoro diretto con una azienda “mascherato” da lavoro interinale - somministrato o in appalto;
Si tratta di un vero e proprio colpo di spugna, perché passati i 60 giorni, senza impugnazione, le illegittimità aziendali saranno di fatto condonate.
Questa norma garantisce nuove tutele per le aziende ai danni dei lavoratori: più difficile vincere cause di lavoro, impugnare licenziamenti ingiusti, ottenere giusti risarcimenti, contrastare e denunciare sfruttamento e lavoro nero, una vera e propria rottamazione, con tanto di incentivi, dei diritti dei lavoratori.