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Entrate approfondimenti

Congedo parentale su base oraria: USB Richiede un incontro al Direttore Centrale del Personale

Roma,

Al Direttore del Personale

dell’Agenzia delle Entrate

 

ROMA

 

OGGETTO: Congedo parentale su base oraria – Richiesta di incontro

             

La legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha introdotto la possibilità di frazionare ad ore la fruizione del congedo parentale, rinviando alla contrattazione collettiva di settore il compito di stabilire le modalità di fruizione del congedo stesso su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.

            Il decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 80, prevede che i genitori lavoratori dipendenti, in assenza di contrattazione collettiva (anche di livello aziendale), possano fruire del congedo parentale su base oraria in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.

            Con nota prot. n. 44503 del 21 settembre 2015, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che per orario medio giornaliero si intende l’orario medio giornaliero contrattualmente previsto che, nel caso dei dipendenti dell’Agenzia con un rapporto di lavoro a tempo pieno articolato su cinque giorni lavorativi, è pari a 7 ore e 12 minuti. Conseguentemente la misura giornaliera del congedo su base oraria è pari a 3 ore e 36 minuti continuative e non frazionabili.

A distanza di quasi un anno dall’emanazione del decreto del 15 giugno 2015, oltre alla nota sopra richiamata, non ci sono state ulteriori disposizioni esplicative da parte dell’Agenzia delle Entrate e, pertanto, la norma  in diversi casi  non viene applicata a causa di dubbi interpretativi.

            Tanto premesso, la scrivente Organizzazione Sindacale richiede  un incontro sulla materia indicata in oggetto