In riferimento al rigetto da parte del direttore della DTL di Roma di una istanza di congedo straordinario retribuito per l’assistenza di una persona gravemente disabile, motivato dalla insussistenza del requisito della convivenza, la scrivente O.S. ha chiesto, ed ottenuto, dal direttore della DTL di Roma la risposta pervenuta dalla D.G. PIBLO Divisione VI ad una nota trasmessa dall’Ufficio relativa alla corretta interpretazione dell’art. 42, comma 5 del D.lgs. n. 151/2001 (congedo straordinario retribuito).
Siamo assolutamente convinti che l’assistenza ad un parente affetto da grave disabilità sia non solo un diritto del lavoratore ma un dovere essenziale soprattutto in un Paese dove l’aiuto domiciliare è un servizio il cui costo è praticamente tutto a carico delle famiglie.
Su tale materia abbiamo recentemente avuto un incontro con il direttore della DTL di Roma, la dott.ssa Emanuela Cigala, la quale si è dimostrata attenta alle problematiche che le abbiamo sottoposto e, pertanto, ci aspettiamo per il futuro un comportamento coerente da parte dell’Amministrazione.
Poiché riteniamo che l’argomento sia di interesse generale alleghiamo il quesito posto dalla DTL di Roma e la risposta della D.G.PIBLO.
Roma, 6/10/2014
USB/P.I. - Coord. Nazionale Lavoro e P.S.