Il 3 marzo 2010 il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge ( 1167-B ), collegato alla manovra finanziaria.
Il provvedimento prevede che ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente.
Con il provvedimento il Governo è stato delegato ad adottare, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi volti ad equiparare, dal 1°gennaio 2012, il trattamento previdenziale e assistenziale del personale volontario dei Vigili del Fuoco al personale permanente del medesimo Corpo, in particolare per quanto concerne la pensione riconosciuta ai familiari dei Vigili del Fuoco deceduti per causa di servizio, nonché il trattamento economico spettante in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio.
Vengono, inoltre, estesi i limiti di età, per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per particolari discipline sportive indicate dagli appositi bandi di concorso. Il limite minimo viene fissato in diciassette anni di età ed il limite massimo in trentacinque anni. E’ altresì disposto che il personale arruolato non possa essere impiegato in attività operative fino al compimento del diciottesimo anno di età.