Al Ministro dell’Interno
On. Marco MINNITI
Al sottosegretario di Stato con delega dei Vigili del Fuoco
On. Giampiero BOCCI
Al Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione
On. Marianna MADIA
Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
On. Giuliano POLETTI
Al Presidente della Camera dei Deputati
On. Laura BOLDRINI
Al Presidente del Senato della Repubblica
On. Pietro GRASSO
al Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Capo Dipartimento
Prefetto Bruno FRATTASI
e p. c. Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Vice Capo Dipartimento Vicario
ing. Gioacchino GIOMI
Alla Direzione Centrale delle Risorse Umane
Prefetto Giovanni BRUNO
Oggetto: DIFFIDA a proseguo di atti disciplinari a carico dei lavoratori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (CNVVF) – richiesta di intervento urgente atto a al ripristino delle condizioni di imparzialità di giudizio in natura disciplinare per tutti gli appartenenti al CNVVF.
Come noto, le esigenze degli ordinamenti e la sfiducia nelle singole persone, forse meno attratte dal bene comune rispetto a quanto avveniva in passato, hanno indotto il legislatore, già a livello di Carta Costituzionale, a cercare di positivizzare e dettare principi di carattere generale per tutte le Amministrazioni dello Stato, da tradurre poi in regole deontologiche e di comportamento.
Le regole di comportamento che devono essere osservate indistintamente da tutti i dipendenti dello Stato, sono quindi contenute in precetti costituzionali, in leggi, in clausole generali, in codici etici, considerato che le imprescindibili esigenze di certezza del diritto, hanno imposto una loro formalizzazione , una loro traduzione in legge scritta, completa ed autosufficiente con precetti di natura morale ed etica.
Questa Organizzazione sindacale, sulla materia deontologica – disciplinare ha affrontato uno studio raffrontando la posizione dei Dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con la posizione di coloro che esercitano il terzo potere dello Stato, ossia con i Magistrati della nostra Repubblica. I Magistrati che, come dice la Costituzione, devono adempiere alle funzioni assegnate “con disciplina ed onore” sono soggetti in caso di violazione delle regole e norme di comportamento previste dalle specifiche norme di settore, ai provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio Superiore della Magistratura.
Sebbene la Carta Costituzionale non contenga alcuna proposizione che faccia esplicito riferimento alle norme deontologiche dei magistrati o imponga espressi precetti deontologici, al suo interno troviamo comunque disposizioni che possono costituire e di fatto costituiscono fonti importanti del tema che stiamo trattando. Le disposizioni costituzionali che riguardano i magistrati sono essenzialmente dirette alla protezione dell’imparzialità e dell’indipendenza dell’azione giudiziaria, esigenza che è cresciuta come richiesta del costituzionalismo liberale nella lotta per la limitazione del potere.
A parere della scrivente, l’analisi degli articoli significativi per il tema trattato non può che partire dall’art. 101. Il secondo comma del predetto articolo infatti sancisce con carattere perentorio che i giudici sono soggetti soltanto alla legge! Tale disposizione viene anzitutto generalmente considerata come affermazione e garanzia suprema dell’indipendenza della magistratura nei confronti di altri poteri dello Stato o di qualsiasi soggetto che tale indipendenza sia in grado di compromettere.
Con la conseguenza che, a parere di chi scrive, ai magistrati possono essere imposte regole di comportamento che siano previste, quantomeno, da norme giuridiche, se non addirittura, con una interpretazione rigorosa, da sole norme della fonte legge. È chiaro che tale disposizione diventa allora essa stessa una norma deontologica dal momento che fornisce una selezione delle fonti da cui i magistrati possono e devono trarre le norme regolatrici del loro comportamento.
Proseguendo nell’analisi delle disposizioni costituzionali rilevanti ai fini del nostro studio, l’attenzione deve essere subito diretta all’art. 102. Il primo comma di detta disposizione prevede infatti che “la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario”. Tale proposizione costituisce per certi versi una specificazione dell’articolo precedente, atteso che rinvia per la disciplina dei magistrati alle norme sull’ordinamento giudiziario con una riserva di legge specificatamente diretta.
Il riferimento alla fonte delle norme dell’ordinamento giudiziario viene ripreso poi sia dall’art. 105, secondo il quale anche le sanzioni disciplinari debbono essere adottate dal CSM secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, che dal successivo art. 107, per il quale i provvedimenti di dispensa e sospensione dall’incarico possono essere ancora una volta addottati solo per i motivi… stabiliti dall’ordinamento giudiziario. Il quadrilatero si completa con l’art. 108 per il quale le norme relative all’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge!
Procedendo adesso ad analizzare il personale Dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, emerge che le regole di comportamento e deontologiche sono previste dalle norma contrattuali e, da ultimo dal Decreto del Presidente della Repubblica Regolamento 28 febbraio 2012, n. 64 il quale si applica a tutto il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco istituito dal Dlgs 217/2005.
Tuttavia, si intende evidenziare all’attenzione dell’On. Signor Ministro dell’interno che, ad oggi, l’Ordinamento speciale previsto per i Vigili del Fuoco non prevede, in difformità rispetto a tutte le altre amministrazioni dello stato, nessuna azione disciplinare nei confronti del personale dirigente dei vigili del fuoco.
Ad oggi, infatti, per ragioni di connivenza di interessi in materie particolarmente delicate quale potrebbe essere la Prevenzione Incendi e per altri ignobili motivi, i Dirigenti del Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco, non sono soggetti ad alcun procedimento disciplinare in caso di violazione delle norme che regolano il loro agire.
Connivente in tale situazione è anche l’attuale Capo Dipartimento.
E se quest’ultimo, completamente disinteressato alla materia disciplinare, ancora oggi continua a giocare e a perdere tempo, dopo ben otto mesi dal suo insediamento, con le modifiche ordinamentali senza proporre soluzioni costruttive né per il personale del Corpo, né per il Dipartimento stesso, dall’altro i Dirigenti del Corpo Nazionale, vivendo con la certezza delle loro impunità, con i loro comportamenti perseverano a generare e ad aumentare la grave confusione sia a livello centrale e territoriale, fino al punto da spingersi ad interpretare ognuno a proprio piacimento e comodo le regole esistenti.
Tra l’altro la manifesta incapacità gestionale già denunciata da questa Organizzazione Sindacale dell’attuale Capo Dipartimento emerge anche in tale contesto, posto che i lavori per l’adozione di regole disciplinari anche per i Dirigenti del Corpo nazionale VVF possono e potevano essere avviati contestualmente alle modifiche ordinamentali, atteso che la disposizione normativa che prevede l’adozione del regolamento di disciplina non è stata mai messa in discussione, né mai oggetto di modifica.
Ma con una probabilità che possiamo ormai definire vicino alla certezza, il Capo Dipartimento e il Capo del Corpo preferiscono continuare nella loro gestione superficiale che di sicuro non scontenta le posizioni verticistiche del Corpo Nazionale.
Ma se questo è l’intento del Dipartimento e unicamente delle sue due figure rappresentative, di sicuro non potrà essere condiviso dai vertici politici ai quali la presente è indirizzata.
La scrivente Organizzazione Sindacale non può accettare che si perseveri in questo comportamento e DIFFIDA l’Amministrazione dal prosieguo di tale condizione chiedendo la sospensione di tutti i procedimenti disciplinari ad oggi in essere, avviati da coloro che violano palesemente la costituzione e la “ratio costituzionale” in materia di eguaglianza di tutti di fronte alla legge, fino a quanto nel rispetto delle regole e soprattutto delle competenze degli Uffici Dipartimentali, venga adottato il regolamento di disciplina finalizzato a colmare il gravissimo vuoto normativo esistente in completa violazione del principio di uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3 della nostra Costituzione.
Qualora non venisse accolta, urgentemente, la nostra richiesta la scrivente dichiarerà lo stato d’agitazione di categoria con volontà di promuovere lo sciopero nazionale della categoria Vigili del Fuoco con richiesta del tavolo di conciliazione ai sensi della Legge 146/90 e/o legge 83/2000 e successive modifiche.
Si rimane in attesa di celere riscontro.