Sappiamo tutti che ogni dirigente ha la propria visione dell'organizzazione del lavoro degli uffici, ciò potrebbe essere plausibile, l'importante è non inventarsi regole discriminatorie ma attuare quelle esistenti nel rispetto delle normative vigenti e contrattuali.
Molto spesso però accade proprio l'opposto: alcuni dirigenti si “impegnano”, in modo autonomo ed autoritario, ad emanare provvedimenti e circolari probabilmente solo ed esclusivamente per ricordare ai propri subalterni …. chi è che comanda.
Veniamo all'ultimo “colpo di genio” del direttore della DTL di Cremona.
Il 4 ottobre, senza informare le OO.SS., il direttore emana la seguente circolare relativa alle assenze per malattia: “Come stabilito ormai da tempo dalla circolare INPS n. 63 del 1991, in caso di malattia, è possibile richiedere la visita medica anche il giorno successivo all'incombere dell'evento, purché la stessa sia domiciliare. Al contrario o in caso di visita ambulatoriale, questo criterio non è applicabile, conseguentemente il dipendente che intenda farsi visitare in ambulatorio, deve necessariamente recarsi dal proprio medico curante il giorno stesso dell'insorgere dell'evento.
Con la predisposizione dei nuovi attestati di malattia telematica che, rispetto ai precedenti, distinguono tra visita ambulatoriale e domiciliare, quindi, non sarà più possibile accettare certificati ambulatoriali retroattivi di un giorno.
Pertanto, se un dipendente comunicasse all'ufficio il proprio stato di malattia e si recasse in ambulatorio dal medico per farsi rilasciare il relativo certificato, solo il giorno successivo, il giorno in cui sarebbe insorto l'evento non potrà essere considerato come malattia bensì in altro modo (es. ferie, ecc.)”.
Appena la USB viene informata dai lavoratori di questa ulteriore fantasiosa novità si attiva, come sempre in assoluta solitudine, per raccogliere presso gli organi preposti a detto argomento informazioni per valutare la legittimità del provvedimento nonché a reperire circolari INPS ed ex INDAP emesse sull’ argomento in tempi più o meno recenti.
Verificato quanto sopra in data 5 novembre USB dichiara lo stato di agitazione e chiede alla Prefettura di Cremona di attivare la procedura di raffreddamento e di conciliazione ai sensi della legge 146/90.
In data 10 novembre la Prefettura convoca la USB e la direzione della DPL per il giorno 15 novembre al fine di effettuare l'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione.
A sorpresa, il giorno precedente 14 novembre, la direzione della DTL comunica alla USB ed alla Prefettura la revoca della disposizione motivando che “A seguito di un'attenta analisi della normativa relativa alle assenze per malattia, si rivela che la circolare n. 63 del 1991 dell'INPS è stata superata dalla circolare n. 60 del 2010 e dall'orientamento applicativo ARAN n. 795-21 a4”.
Ora ci chiediamo, se la USB non fosse intervenuta, come suesposto, per le altre OO.SS., le assurde e illegittime disposizioni contenute nella circolare dovevano essere applicate al personale ?!!
Quale soggetto avrebbe restituito le giornate trattenute alle lavoratrici ed ai lavoratori irregolarmente?!!
Probabilmente il Ministero a seguito dei ricorsi che, inevitabilmente, sarebbero stati proposti !!
Quanto verificatosi è da ritenersi l’ennesimo grave episodio indice degli atteggiamenti autoritari adottati da alcuni dirigenti sui territori e del comportamento che, con un eufemismo, definiremo acquiescente delle altre sigle sindacali presenti in loco. Di fronte a tali episodi, utili solo a rendere meno credibile l’operato dell’ amministrazione e a vessare senza ragione alcuna i lavoratori, ci auguriamo che, sia il dirigente della DIL di Milano, sia il superiore Ministero, intervengano nei confronti del Direttore della DTL di Cremona, onde evitare nuove e spiacevoli sorprese in merito alla gestione del personale e alle regole che ad essa attengono.
USB/P.I. Coordinamento Ministero Lavoro Lombardia