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Notizie Nazionali

Disegno di legge delega sul lavoro pubblico: CGIL e CISL pressano il Governo per una rapida approvazione.

Roma,

Siamo giunti così al drammatico epilogo di quella che sarà ricordata come la privatizzazione della Pubblica Amministrazione e dell'estinzione dei diritti dei lavoratori.

Con la sottoscrizione di CISL-UIL-CGIL-UGL-CSE dell'accordo sul pubblico impiego del 3 maggio, si è dato il varo al disegno di legge delega per l'allineamento delle regole del lavoro pubblico alla riforma Fornero del privato, facilitando di fatto il ricorso ai licenziamenti e a tutte quelle regole di "misurazione" tanto care a tutte le organizzazioni sindacali.

Sottoponiamo all'attenzione di tutti i lavoratori la "bozza di schema di disegno di legge recante delega in materia di riforma del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e di trasparenza" in fase di definizione al Consiglio dei Ministri.

 

 

Art.1

(Delega al Governo in materia di riforma del lavoro alle dipendenze delle pubbliche

amministrazioni e di trasparenza)

 

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a riformare, anche mediante modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo, nonché la disciplina inerente agli obblighi di pubblicità e trasparenza, in relazione ai seguenti obiettivi ed ambiti di intervento:

1) armonizzazione della disciplina del mercato del lavoro pubblico con quella del lavoro privato relativamente all’ individuazione delle tipologie di contratto di lavoro flessibile applicabili, alle cause di licenziamento e relative tutele, alle forme di mobilità, volontaria ed obbligatoria nonché alla responsabilità disciplinare dei dipendenti di cui al comma 1;

2) riordino delle procedure di contrattazione collettiva nazionale con particolare riferimento alle competenze delle Regioni e degli enti locali;

3) partecipazione dei dipendenti e delle organizzazioni sindacali ai processi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni al fine di ridurre i costi dell’azione amministrativa e migliorare la performance organizzativa nonchè la qualità dei servizi ai cittadini;

4) miglioramento della funzionalità e dell’efficacia del ciclo della perfomance e degli strumenti di valorizzazione del merito e di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa;

5) revisione della disciplina della dirigenza pubblica in relazione ai profili del reclutamento, del conferimento degli incarichi nel rispetto del principio di pari opportunità di genere, dei poteri e delle responsabilità;

6) riordino delle scuole pubbliche di formazione al fine di rendere tendenzialmente unitarie le procedure di reclutamento e di coordinare ed assicurare una omogenea e qualificata formazione permanente dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche;

7) rafforzamento della disciplina inerente agli obblighi di pubblicità, di trasparenza e di accessibilità da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica, la integrazione o il riordino delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità.

 

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nell'osservanza dei principi e criteri direttivi fissati dai seguenti articoli, nonché nel rispetto del principio di pari opportunità, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali esprimono il parere entro quarantacinque giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.

 

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri.

 

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 individuano le disposizioni rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e quelle contenenti principi generali dell'ordinamento giuridico, ai quali si adeguano le regioni e gli enti locali negli ambiti di rispettiva competenza.

 

5. Le disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 1, n. 7) costituiscono livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione

e contrasto della corruzione, a norma dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

 

Art. 2

(Principi e criteri in materia di mercato del lavoro pubblico)

 

1. L'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo è finalizzato a riordinare e razionalizzare le tipologie di lavoro flessibile utilizzabili dalle pubbliche amministrazioni, le modalità di costituzione e di estinzione del rapporto di lavoro, il sistema della responsabilità disciplinare e delle tutele in materia di licenziamenti e le forme di mobilità, volontaria ed obbligatoria, dei dipendenti di cui all’articolo 1, comma 1.

 

2. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo, può procedere ad integrare e correggere il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in applicazione dei medesimi principi e criteri direttivi di cui alla legge 4 marzo 2009 n. 15.

 

Il Governo, inoltre, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) far convergere gli assetti regolativi del lavoro pubblico con quelli del lavoro privato, nel rispetto delle peculiarità del settore pubblico, favorendo il più ampio accesso ai pubblici uffici da parte dei cittadini degli stati membri dell’Unione europea, senza limitazioni derivanti dal luogo di residenza dei candidati;

b) salvaguardare e rafforzare i principi costituzionali che regolano l'organizzazione degli uffici pubblici ed il reclutamento, nonché il principio di continuità dell'azione amministrativa e di qualità nell'erogazione dei servizi pubblici e quello della valorizzazione della diversità di genere nell’organizzazione degli uffici pubblici;

c) confermare il principio del rilievo prioritario del lavoro subordinato a tempo indeterminato, quale «contratto dominante» per far fronte al fabbisogno ordinario di personale;

d) individuare e disciplinare le tipologie di lavoro flessibile utilizzabili nel settore pubblico per esigenze temporanee o eccezionali, con riferimento alle procedure di reclutamento, ai limiti di durata ed al divieto di conversione dei rapporti di lavoro temporanei in rapporti a tempo indeterminato;

e) contrastare l’uso improprio e strumentale delle tipologie contrattuali di lavoro flessibile con il rafforzamento della responsabilità dirigenziale e delle sanzioni da applicare per il caso di abuso;

f) prevedere discipline specifiche del lavoro flessibile per alcuni settori di attività quali quello della sanità, della ricerca e dell'istruzione scolastica;

g) valorizzare nei concorsi l'esperienza professionale acquisita con rapporto di lavoro flessibile, tenendo conto delle diverse fattispecie e della durata dei rapporti;

h) valorizzare le esigenze di conciliazione della vita lavorativa con la vita familiare nella disciplina della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in tempo parziale;

i) disciplinare, per specifici settori, presupposti e condizioni per percorsi di immissione in ruolo di dipendenti a tempo determinato, previa apposita valutazione, nel rispetto dell’articolo 97 della Costituzione e dei limiti alle assunzioni;

l) riordinare la disciplina dei licenziamenti per motivi disciplinari, correlandola, mediante tipizzazione delle relative ipotesi legali e delle tutele, al rafforzamento dei doveri disciplinari dei dipendenti e dei dirigenti secondo le rispettive competenze, attribuzioni e responsabilità;

m) favorire, anche con misure di semplificazione, la mobilità volontaria e quella guidata dei dipendenti di cui all’articolo 1, comma 1, ricorrendo per quest’ultima, ove necessario, in sede di contrattazione collettiva nazionale o di singola amministrazione, a definire criteri per un utilizzo flessibile dei dipendenti, anche mediante il ricorso al rapporto di lavoro a tempo parziale ed alla mobilità professionale;

 

Art. 3

(Principi e criteri in materia di contrattazione collettiva e di relazioni sindacali)

 

1. L'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo è finalizzato a riordinare

il sistema della contrattazione collettiva garantendo, comunque, l’adeguata rappresentanza delle Regioni e degli enti locali nonché il sistema delle relazioni sindacali prevedendo, ferma restando la disciplina dell’organizzazione degli uffici e gestione delle risorse umane prevista dall’articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, forme di partecipazione delle organizzazioni sindacali ai processi di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni.

 

2. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo, può procedere ad integrare e correggere il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, in applicazione peraltro dei medesimi principi e criteri direttivi di cui alla legge 4 marzo 2009, n.15. Il Governo, inoltre, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare, nell’ambito delle materie di informazione sindacale, ipotesi di esame congiunto tra pubbliche amministrazioni e organizzazioni sindacali con particolare riferimento ai processi di riorganizzazione e ristrutturazione delle amministrazioni, disciplinando i tempi della relativa procedura;

b) ferma restando la riduzione del numero dei comparti prevista dalla legge 4 marzo 2009 n.15, e fatta salva la competenza della contrattazione collettiva per la determinazione della relativa composizione, individuare un numero di comparti che tenga conto delle competenze delle Regioni e degli enti locali, fermi restando per questi ultimi i distinti comparti ed aree ed i relativi comitati di settore, nonché della peculiarità di specifici settori;

c) nell’ambito delle procedure della contrattazione collettiva, rafforzare i poteri di rappresentanza delle Regioni e degli enti locali e semplificare procedure e meccanismi di controllo;

 

Art. 4

(Principi e criteri in materia di disciplina legislativa della misurazione e valutazione

della performance, nonché della premialità)

 

1. L'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo è finalizzato a riordinare e semplificare i sistemi di misurazione, valutazione e premialità nonché il ciclo della perfomance.

2. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo, può procedere ad integrare e correggere il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in applicazione dei medesimi principi e criteri direttivi di cui alla legge 4 marzo 2009 n. 15.

 

Il Governo, inoltre, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) rafforzare il raccordo tra il ciclo di gestione della performance e la programmazione economico finanziaria, assicurando che l’allocazione delle risorse in sede di formazione del bilancio di previsione tenga conto dei risultati conseguiti;

b) valorizzare la valutazione della performance individuale nel contesto della performance organizzativa, favorendo anche il ricorso alla valutazione comparativa, tenendo anche conto del livello di responsabilità e dell’inquadramento del dipendente;

c) riformulare la disciplina della premialità individuale prevedendo meccanismi efficaci atti a premiare il merito individuale e ad assicurare la retribuzione differenziata in relazione ai risultati conseguiti, fermo il divieto di corresponsione di trattamenti uniformi, automatici o a rotazione;

d) snellire gli adempimenti connessi all’attuazione del ciclo di gestione della performance, anche con riferimento ai diversi soggetti coinvolti, riducendo, al contempo, il livello di dettaglio delle prescrizioni, per favorire le scelte più idonee ad assicurare la funzionalità dei sistemi di pianificazione, misurazione, valutazione e rendicontazione della performance nelle diverse tipologie di amministrazione, alla luce dell’esperienza applicativa e delle migliori pratiche realizzate dalle amministrazioni medesime.

 

Art.5

(Principi e criteri in materia di dirigenza pubblica)

 

1. L'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo è finalizzato a modificare

la disciplina della dirigenza pubblica, al fine di conseguire la migliore organizzazione del lavoro e di assicurarne una maggiore autonomia, rafforzando i meccanismi di selezione, formazione e valutazione.

 

2. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) incrementare i poteri e le responsabilità dei dirigenti, assicurandone l’autonomia rispetto all’organo di indirizzo politico e alle organizzazioni sindacali;

b) promuovere, al fine di assicurare la flessibilità degli assetti organizzativi della pubblica amministrazione, la mobilità, anche intercompartimentale, dei dirigenti garantendone nel contempo una professionalità interdisciplinare;

c) individuare meccanismi volti ad assicurare la selettività delle procedure per il conferimento degli incarichi di dirigente di prima fascia anche mediante la revisione della disciplina di cui all’articolo 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

d) individuare meccanismi di incentivazione volti a garantire l’attuazione dei principi di economicità ed efficienza nell’organizzazione dell’unità cui è preposto il dirigente;

e) rafforzare i meccanismi di trasparenza e di valorizzazione della parità di genere nel conferimento degli incarichi e rafforzare il raccordo tra conferimento dell’incarico, assegnazione di obiettivi oggettivamente misurabili e rimozione dell’incarico in caso di mancato raggiungimento degli stessi;

f) riformare la disciplina del conferimento degli incarichi dirigenziali al personale esterno al fine di assicurarne l’affidamento esclusivamente ai casi di professionalità specifica e di alta qualificazione;

g) attribuire al dirigente i compiti e le responsabilità inerenti alle misure ed ai modelli organizzativi di prevenzione della corruzione, ivi compresi i meccanismi di rotazione degli incarichi e penetranti obblighi di trasparenza nello svolgimento dei procedimenti, e prevedere una rigida disciplina delle incompatibilità.

 

Art. 6

(Principi e criteri in materia di riordino delle scuole pubbliche di formazione)

 

1. L'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo è finalizzato a riordinare il sistema e di ottimizzare l’allocazione delle risorse delle scuole pubbliche di formazione al

fine di garantire l’omogenea formazione dei dipendenti pubblici e, in particolare di quello dirigenziale e di migliorarne il livello formativo permanente.

 

2. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzare, anche mediante individuazione di idonee forme di coordinamento, le scuole pubbliche di formazione esistenti al fine di promuovere l’interdisciplinarietà e l’eccellenza nella formazione dei dirigenti e funzionari pubblici, nonché al fine di eliminare duplicazioni e razionalizzare le risorse umane e finanziarie disponibili;

b) concentrare tendenzialmente in una scuola centrale le attività di reclutamento e di formazione iniziale dei dirigenti e dei funzionari delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici;

c) individuare forme di razionalizzazione e di coordinamento della formazione permanente e della formazione propedeutica all’ammissione ai concorsi dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, prevedendo che la relativa formazione può svolgersi anche con modalità decentrate e in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri;

d) prevedere il reclutamento della dirigenza e la formazione dei dipendenti degli enti territoriali attraverso convenzioni quadro da concludersi tra la scuola di cui alla lettera b) e gli enti interessati a richiesta dei medesimi;

e) rivedere la disciplina degli incarichi di docenza al fine di garantire la stabilità del corpo docente e l’eccellenza dell’insegnamento presso le scuole pubbliche di formazione.

 

Art. 7

(Delega in materia di trasparenza delle amministrazioni)

 

1. L'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo è finalizzato a rafforzare la disciplina inerente all’obbligo per le pubbliche amministrazioni di assicurare pubblicità, trasparenza e accessibilità delle informazioni, mediante la modifica, la integrazione o il riordino delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità, anche allo scopo di consentire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

 

2. Nell'esercizio della delega, nella materia di cui al presente articolo, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali:

a) ricognizione e coordinamento delle disposizioni che prevedono obblighi di pubblicità a carico delle amministrazioni pubbliche;

b) previsione, in attuazione dei principi di accessibilità totale e di trasparenza di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di forme di pubblicità sia in ordine all’uso delle risorse pubbliche, sia in ordine allo svolgimento e ai risultati delle funzioni amministrative;

c) precisazione degli obblighi di pubblicità di dati relativi ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale. Le dichiarazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria concernono almeno la situazione patrimoniale complessiva del titolare al momento dell’assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge o convivente e dei congiunti fino al secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui da diritto l’assunzione della carica in questione;

d) ampliamento delle ipotesi di pubblicità mediante pubblicazione sui siti istituzionali di informazioni relative ai titolari degli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, sia con riferimento a quelli che comportano funzioni di amministrazione e gestione, sia con riferimento agli incarichi di responsabilità degli uffici di diretta collaborazione;

e) previsione della pubblicazione, sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione;

f) previsione dei casi in cui le amministrazioni rendono accessibili agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica di cui all’articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase;

g) definizione delle categorie di informazioni che le amministrazioni devono pubblicare e delle modalità di elaborazione dei relativi formati;

h) obbligo di pubblicare tutti gli atti, i documenti e le informazioni di cui al presente articolo anche in formato elettronico elaborabile e in formati di dati aperti.

Per formati di dati aperti si devono intendere quanto meno i dati resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo e la ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d’uso, riuso o di diffusione diverse dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità;

i) individuazione dei casi in cui, la pubblicità dell’atto, ai sensi del presente articolo, costituisce requisito di validità o di efficacia dello stesso, e di quelli in cui la mancata o incompleta pubblicazione costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, ed è comunque valutata ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

l) individuazione, anche mediante integrazione e coordinamento della disciplina vigente, della durata e dei termini di aggiornamento per ciascun obbligo di pubblicazione;

m) individuazione, anche mediante riordino, revisione e integrazione della disciplina vigente, delle responsabilità e delle relative sanzioni, per il mancato, ritardato o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione.